Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
0 32 98 /0 3 REPUBBLIC IN NOME - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PERVITU SEZIONE SECONDA CIVILE DESTINAZIONE JEL PADRE DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PAMIGLIA - Presidente Dott. IO SPADONE R.G.N. 9372/00 Cron. 7619 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Rep. 930. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 05/11/02 - Consigliere Consigliere-Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 31, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la difende unitamente all'avvocato ALBERTO LUPPI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FORESTI FULVIA, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, difesa dall'avvocato RUBENS CARZERI, giusta 2002 delega in atti;
1419 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 53/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 24/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito 1'Avvocato Guido ROMANELLI, difensore del ricorrente ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato Sebastiano RIBAUDO con delega dell'Avvocato CORZERI Rubens depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
in persona del Sostituto Procuratore| udito il P.M. Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 19.7.1987, Fulvia TI conveniva innanzi al Tribunale di Brescia RE TI esponendo di essere proprietaria di una porzione di terreno indicata e segnata, nella plainimetria allegata all'atto di acquisto del suo immobile, come 11 "in lato nord striscia di area denominata passaggio retro casa la quale, nell'atto di divisione che delimitava la porzione del suo dante causa RE TI, risultava colorata in azzurro e 11comprendeva indubitabilmente la striscia di area denominata passaggio retro casa con accesso alla strada comunale su analoga striscia di terreno colorata in rosa assegnata agli altri condividenti SV ed OS TI, danti causa della Maifrini. TE aveva soppresso il passaggio sulla sua proprietà ( risultante dal titolo ed esercitato da tempo immemorabile) edificandovi una porzione di immobile. La TI chiedeva, pertanto, che il Tribunale dichiarasse l'esistenza delle servitù di passaggio a favore del proprio fondo su quello della Maifrini e condannasse costei alla eliminazione delle opere che ne impedivano l'esercizio. La domanda era rigettata dal Tribunale. La Corte di Appello di Brescia con sentenza pubblicata il 24 gennaio 1999, in totale riforma di quella del Tribunale appellata dalla TI, dichiarava che a favore dell'immobile di costei esisteva un diritto di servitù di passo per destinazione del padre di famiglia sulla contigua porzione di area di proprietà della Maifrini. La Corte escludeva che la TI potesse vantare una servitù fondata sul titolo ma vantava, bensi, una servitù per destinazione del padre di famiglia come, ammissibilmente aveva dedotto in appello. La Corte in proposito considerava: a) che un geometra incaricato dal TI SV aveva verificato che nel 1974 il passaggio era a cielo aperto e non era ostruito da alcuna costruzione e che allo sbocco sulla strada comunale S. Gallo era chiuso da un cancelletto in rete metallica, situazione questa sicuramente indicativa del fatto che detta striscia veniva utilizzata come passaggio " che, del resto, era l'unico che consentisse di accedere all'area scoperta posta sul retro della casa ora di proprietà TI”; b) che la situazione esistente all'epoca in cui 1'intero immobile apparteneva all'unico proprietario IO TI corrispondeva ad una servitù di passo pedonale a carico del fondo, divenuto poi servente ed assegnato, in sede di divisione, ai coeredi SV ed OS TI, danti causa della Maifrini;
c) che tale passaggio veniva esercitato con poca frequenza ed in occasione di lavori di manutenzione e lo spazio era anche destinato allo scolo delle acque piovane, il che giustificava le deposizioni dei testi che per la maggior parte avevano dichiarato di non aver mai notato il transito;
d) che la situazione esistente all'epoca in cui il bene era interamente di proprietà del TI IO era continuata dopo la sua morte e fino alla divisione, che segnava proprio il momento in cui sorge la servitù per destinazione del padre di famiglia;
e) che l'esistenza della servitù rendeva illegittima la costruzione realizzata dalla Maifrini. Avverso detta sentenza la Maifrini propone ricorso per da memoria, cuicassazione affidato a due motivi illustrati resiste con controricorso TI Fulvia. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo la ricorrente, nel denunciare violazione mostra di concordare col la Corte didell'art. 345 c.p.c., di dedurre in appello, in Appello quanto alla possibilità materia di diritti reali autodeterminati, una nuova causa petendi ma segnala le conseguenze che l'immutazione della causa petendi comporta sul piano probatorio e che la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone un ben diverso impianto probatorio rispetto a quella di acquisto per usucapione originariamente introdotta. Il motivo non può essere accolto essendo del tutto generiche le contenute. La domanda originaria introduceva critiche in esso subordinata la usucapione nel mentre, in solamente come principalità, la domanda si fondava sul titolo. In secondo luogo la censura, per come è formulata, non specifica in che cosa debba consistere il "ben diverso impianto probatorio" che si richiedeva per ravvisare la servitù costituita per \come (at (*) Came destinazione del padre di famiglia dedotta dalla TI in grado di appello, ed, in proposito, non contesta né la concludenza degli elementi di fatto considerati dalla Corte di Appello (ed indicati retro sub a) e) né l'apprezzamento che questa ne ha fatto per inferirne, appunto, l'esistenza della servitù cosi venuta in essere attraverso un ragionamento logicamente coerente rispetto al quale non sono denunziati vizi. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1062 e 2697 C.C. La difesa della ricorrente, dopo essersi intrattenuta sui presupposti necessari per ravvisare ила servitù del tipo che interessa, segnala come nessun esercizio del passaggio, nessun accesso, nessuna opera stabile e, quindi, nessun dato di apparenza denotassero l'assoggettamento al passaggio della porzione di fondo di proprietà della ricorrente medesima. Nel caso di specie, né dalle prove testimoniali né dalla conformazione visibile dei luoghi al momento in cui entrambi i fondi appartenevano allo stesso proprietario era situazione oggettiva inequivocabilmente rivelatrice emersa una dell'assoggettamento di un fondo al servizio dell'altro. Anche in questo motivo il ricorso si rivela inaccoglibile poiché esso esula del tutto dal percorso argomentativo della criticamente tutti dati oggettivisentenza che ha valutato soprattutto, l'esistenza del. (asseritamente travisati) e 孽 per trarne la conclusione cancelletto verso la strada - di.logicamente corretta della l'esistenza della servitù passaggio in favore del fondo della TI. Di nessun rilievo è il fatto (peraltro meramente asserito) che il cancelletto non esistesse al momento dell'acquisto del bene da parte della ricorrente Maifrini né esista "tuttora", bastando che esistesse questo il momentoal momento della divisione, segnando dell'appartenenza all'unico proprietario) in cui sorge ex lege peraltre, neppure implicitamente, la servitù, della quale, non viene dedotta, Yalcuna forma di estinzione. Il ricorso, in definitiva, va rigettato con la condanna della ricorrente alle spese liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in complessivi euro 1.665,00 di cui euro 1550 (millecinquecento ) per onorario. Così deciso in Roma addì 5 novembre 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE eannf Арабли DEPOSITATS W A LLPA IL CANCELLIERE C1 6 MAR. 2003 Dott.ssa Donatella D'Anna IL CANCELLIERE 01 Roma