Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2005, n. 2677
CASS
Sentenza 16 dicembre 2005

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La distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come tentativo di concussione della condotta del medico ospedaliero che aveva tentato di indurre una paziente a sottoporsi, dietro pagamento, ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza presso il proprio studio privato, rappresentandole falsamente l'impossibilità di effettuarlo presso la pubblica struttura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2005, n. 2677
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2677
    Data del deposito : 16 dicembre 2005

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