Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
La distinzione tra concussione e truffa, che si pone solamente in riferimento alla concussione per induzione, va individuata nel fatto che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva delle somme o delle utilità date o promesse. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come tentativo di concussione della condotta del medico ospedaliero che aveva tentato di indurre una paziente a sottoporsi, dietro pagamento, ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza presso il proprio studio privato, rappresentandole falsamente l'impossibilità di effettuarlo presso la pubblica struttura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2005, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/12/2005
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1569
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 18431/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EP;
avverso la sentenza 2/2/04 Corte di Appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Bonaventura Candido, che si è riportato alle conclusioni scritte;
Udito il difensore avv. Crimento Angela che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a AR EP dal giudice di primo grado per il reato di tentativo di concussione ex artt. 56 e 317 c.p., per avere nella sua qualità di Aiuto della Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "S. Vincenzo" di Taormina tentato di indurre FI NN RI a sottoporsi a intervento di interruzione volontaria della gravidanza presso il proprio studio privato dietro compenso della somma di L. 700.000-800.000, rappresentandole falsamente l'impossibilità di effettuarlo presso la struttura pubblica, giacché tale tipo di intervento era momentaneamente sospeso.
Hanno fondato i giudici del merito il giudizio di colpevolezza sulla deposizione accusatoria della parte offesa, che ritenevano riscontrata dalle risultanze dei registri dell'ospedale e dalla cartella clinica, dai quali emergeva incontrovertibilmente che il giorno 11/7/1991 la FI era stata sottoposta ad esame ecografico e visita ginecologica, e riscontrata gravida alla 6^ settimana, onde avendo manifestato la volontà di interrompere la gravidanza, era stata invitata a soprassedere sette giorni, trascorsi i quali, avrebbe potuto recarsi presso un centro autorizzato ad eseguire l'intervento. Alla scadenza del periodo di riflessione e precisamente il 19/7/01 la donna entrò in Ospedale alle ore 8 per sottoporsi all'intervento di I.V.G. e ne uscì alle ore 17,30.
Da tali dati hanno poi tratto la convinzione che i fatti denunziati dalla donna corrispondessero a verità, a prescindere dalla imprecisione delle date indicate dalla denunciante e dai testi escussi, e dovevano essere avvenuti anteriormente al giorno 11/7/91. Avverso tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e con il primo motivo ne denuncia l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla qualificazione giuridica data al fatto contestato, che andava invece rubricato come tentativo di truffa, mancando riscontri oggettivi, che dimostrassero l'esistenza nella donna di quella soggezione psicologica, conducente all'annullamento delle sue capacità decisionali e volitive. Denunzia con il secondo e terzo motivo la violazione della legge processuale in relazione alla valutazione delle prove e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il giudice del gravame aveva fatto malgoverno delle risultanze processuali, dimenticando le numerose e incolmabili discrasie in cui erano incorsi sia la parte offesa che i testi in ordine alla data del presunto incontro tra la FI e l'imputato, che la corte di merito aveva voluto ad ogni costo collocare in epoca antecedente alla data dell'11/07/1991, in contrasto con quanto riferito dal teste SI, primario ospedaliere che la collocava invece alla data successiva del 12/07/1991, per come riferitogli dalla stessa denunziante. Non si comprendeva quindi cosa avesse indotto la corte di merito a una diversa collocazione temporale dei fatti. Ai quesiti che la difesa aveva posto nei motivi di appello sulla veridicità della denunzia della donna e sulle incongruenze emerse tra le dichiarazioni testimoniali, confrontate con i dati desumibili dalla documentazione sanitaria in atti, la corte di merito non aveva saputo dare risposta, e aveva fondato il suo convincimento sulla testimonianza della parte offesa, nonostante che le informazioni da costei fornite non erano state univoche e precise e non presentavano il pregio del riscontro esterno. La difesa aveva perfino dubitato nei motivi di appello che la FI versasse realmente in stato di gravidanza, avuto riguardo all'esito incerto dell'ecografia, all'assenza di un test di gravidanza, di riscontri fotografici, di esami istologici sulla massa asportata, chiedendo a sostegno anche la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'escussione del dott. Tripodi, che aveva eseguito l'intervento, ma sul punto non vi era stata risposa adeguate. In data 26/10/2005 la difesa dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Messina, costituita parte civile ha fatto pervenire memoria difensiva, nella quale denunzia la inammissibilità di tutte le censure proposte, siccome non dedotta la prima nei motivi di appello, e contenenti tutte le altre valutazioni di merito.
Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato. Anzitutto non coglie nel segno l'invocata derubricazione del reato contestato in tentativo di truffa. Ed invero il delitto di concussione per induzione si distingue da quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione non tanto per l'inganno che di regola contraddistingue il secondo, ma che non è in contrasto con la natura e la struttura della concussione sempre che l'induzione si sia essenzialmente svolta attraverso l'abuso della qualità o della pubblica funzione (Cass. Sez. 6^ 30/01/1995 - 16/03/1995 n. 2787), quanto nella consapevolezza nel soggetto passivo di dare o di promettere qualcosa di non dovuto, con la conseguenza che si ha concussione, quando il privato mantiene tale consapevolezza, mentre si ha truffa aggravata se il privato viene indotto in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva nei riguardi della P.A. delle somme date o promesse (Cass. Sez. 6^ u.p. 05/10/1998 Sacco;
08/07/2002 P.M. C/ Mazzarella).
Nel caso concreto la FI ben era consapevole di non dover dare niente all'imputato, trattandosi di una prestazione ospedaliera dispensata dal S.S.N., tant'è vero che ha insistito nel sottoporsi agli accertamenti di routine nello stesso ospedale, in cui operava il concussore. Non si attaglia alla fattispecie de qua la giurisprudenza richiamata nel ricorso (Cass. Sez. 6^ 13/01/2000 n. 553 Mazzenga), che si riferisce al diverso caso del titolare del reparto radiologia, che, facendosi dare direttamente dal privato, col pretesto di evitare la trafila burocratica, una somma di danaro per effettuare un esame, non rispondeva di concussione, ma di truffa aggravata, non avendo generato un metus nella parte offesa, convinta di versare all'amministrazione quanto dovuto.
Le censure di cui agli altri due motivi di ricorso esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze di merito non consentite ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, volte, come esse appaiono, ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di legittimità.
In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. 30/04/1997 n. 6402 Dessimone a altri rv. 207944; 24/11/1999 Spina rv. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Nella concreta fattispecie la corte territoriale ha dato sufficientemente conto del proprio convincimento con gli argomenti sopra menzionati, dopo avere vagliato analiticamente le deduzioni difensive, sottoposte al suo esame, sottolineando, in linea con la logica, come l'incontro tra l'imputata e la denunziante non potesse che essere avvenuto prima della data del 11/07/1991, dal momento che in tale data la donna si è sottoposta alle visite e agli esami del caso ed ha appreso che non vi erano ostacoli e che l'intervento sarebbe stato effettuato dopo i sette giorni di riflessione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese sostenute dalla p.c. in questo grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, che si liquidano in complessivi Euro 1.860,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006