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Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 28038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28038 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT ST, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 03-10-2022 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28038 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2022, la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di ST AT, volta a ottenere la revisione della sentenza del 17 marzo 2014 del Tribunale di Pordenone, confermata dalla Corte di appello di Trieste il 7 gennaio 2015, divenuta irrevocabile il 22 dicembre 2016, sentenza con la quale AT era stato condannato alla pena di 1 anno, 6 mesi di reclusione ed euro 900 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. (della Fiat Punto targata UD650384), così riqualificata l'originaria imputazione avente ad oggetto il delitto di ricettazione. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello felsinea, Brutu, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, osservando che le carte processuali tradivano un imbarazzante errore giudiziario, cui poteva porsi rimedio con le testimonianze non ammesse dalla Corte di appello, che erano in grado di raccontare una verità diversa e di scagionare completamente AT, offrendo una rilettura in chiave attuale delle prove già valutate nel corso dei giudizi di merito;
viceversa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente agito come se il procedimento fosse ancora collocato ancora nella preliminare fase rescindente, ritenendo indebitamente che le dichiarazioni, la documentazione e la consulenza difensive non avessero la caratteristica di novità sotto un duplice aspetto: il contenuto e la mancanza di elementi probatori esterni. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce l'inosservanza delle norme processuali, evidenziando che la Corte di appello ha compiuto una valutazione arbitraria e sommaria degli elementi addotti dalla difesa, omettendo il doveroso vaglio delle prove di cui era stata chiesta l'assunzione con le forme e le modalità proprie del dibattimento, senza dare modo alle parti di interloquire nel merito, con conseguente lesione del diritto della difesa, stante l'apprezzamento meramente cartolare delle ragioni poste a fondamento dell'istanza avanzata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre innanzitutto evidenziare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422, Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405 e Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810), caratteristica peculiare 2 del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente, che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto, e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento. La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu °cuti. In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, mentre è del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del "ragionevole dubbio", questo in ragione della peculiarità del rimedio della revisione, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall'art. 634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione;
ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso differenziare: il primo, quale 3 filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare inutile dispendio di attività giurisdizionale;
il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso. 2. Alla luce di tali premesse interpretative, la decisione impugnata appare immune da censure: occorre innanzitutto evidenziare che la Corte territoriale ha rilevato che la richiesta di revisione si fondava sulle dichiarazioni rese al consulente criminologico Armando Corallo da IS IL OC, già coimputato di AT nel medesimo processo e anch'egli condannato con sentenza definitiva: OC, in particolare, aveva dichiarato che AT non aveva partecipato al furto dell'auto e non era a conoscenza del fatto che l'autovettura medesima era provento di furto. Secondo le dichiarazioni di OC, l'imputato avrebbe incontrato casualmente AT dopo la commissione del reato e lo avrebbe invitato ad accompagnarlo in albergo per fare una doccia. Tali dichiarazioni, rese a quindici anni dai fatti, sono state ritenute generiche dalla Corte di appello, in particolare con riferimento al luogo del furto, al momento e al luogo dell'incontro con AT e alle tempistiche di permanenza di questi presso la stanza di albergo, non risultando peraltro addotti dalla difesa ulteriori elementi idonei a confortare la narrazione imprecisa di OC. Di qui la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, non essendo stata offerta una prova nuova astrattamente idonea alla rimozione del giudicato. Orbene, la valutazione compiuta nell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle obiezioni difensive, essendosi posta in sintonia con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Rv. 281992 e Sez. 2, n. 4150 del 20/01/2015, Rv. 263417), secondo cui, in tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi. 3. In ragione del contenuto non specifico delle dichiarazioni del coimputato e dell'assenza di riscontri rispetto alle sue (tardive) rivelazioni, deve dunque ritenersi che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione sia scaturita da un percorso argomentativo coerente con i principi che regolano la materia, per cui non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero non si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi della decisione impugnata. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di AT deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 14/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28038 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2022, la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di ST AT, volta a ottenere la revisione della sentenza del 17 marzo 2014 del Tribunale di Pordenone, confermata dalla Corte di appello di Trieste il 7 gennaio 2015, divenuta irrevocabile il 22 dicembre 2016, sentenza con la quale AT era stato condannato alla pena di 1 anno, 6 mesi di reclusione ed euro 900 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. (della Fiat Punto targata UD650384), così riqualificata l'originaria imputazione avente ad oggetto il delitto di ricettazione. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello felsinea, Brutu, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, osservando che le carte processuali tradivano un imbarazzante errore giudiziario, cui poteva porsi rimedio con le testimonianze non ammesse dalla Corte di appello, che erano in grado di raccontare una verità diversa e di scagionare completamente AT, offrendo una rilettura in chiave attuale delle prove già valutate nel corso dei giudizi di merito;
viceversa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente agito come se il procedimento fosse ancora collocato ancora nella preliminare fase rescindente, ritenendo indebitamente che le dichiarazioni, la documentazione e la consulenza difensive non avessero la caratteristica di novità sotto un duplice aspetto: il contenuto e la mancanza di elementi probatori esterni. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce l'inosservanza delle norme processuali, evidenziando che la Corte di appello ha compiuto una valutazione arbitraria e sommaria degli elementi addotti dalla difesa, omettendo il doveroso vaglio delle prove di cui era stata chiesta l'assunzione con le forme e le modalità proprie del dibattimento, senza dare modo alle parti di interloquire nel merito, con conseguente lesione del diritto della difesa, stante l'apprezzamento meramente cartolare delle ragioni poste a fondamento dell'istanza avanzata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre innanzitutto evidenziare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422, Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405 e Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810), caratteristica peculiare 2 del giudizio di revisione è quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente, che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto, e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento. La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu °cuti. In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti. Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, mentre è del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del "ragionevole dubbio", questo in ragione della peculiarità del rimedio della revisione, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall'art. 634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione;
ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso differenziare: il primo, quale 3 filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare inutile dispendio di attività giurisdizionale;
il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso. 2. Alla luce di tali premesse interpretative, la decisione impugnata appare immune da censure: occorre innanzitutto evidenziare che la Corte territoriale ha rilevato che la richiesta di revisione si fondava sulle dichiarazioni rese al consulente criminologico Armando Corallo da IS IL OC, già coimputato di AT nel medesimo processo e anch'egli condannato con sentenza definitiva: OC, in particolare, aveva dichiarato che AT non aveva partecipato al furto dell'auto e non era a conoscenza del fatto che l'autovettura medesima era provento di furto. Secondo le dichiarazioni di OC, l'imputato avrebbe incontrato casualmente AT dopo la commissione del reato e lo avrebbe invitato ad accompagnarlo in albergo per fare una doccia. Tali dichiarazioni, rese a quindici anni dai fatti, sono state ritenute generiche dalla Corte di appello, in particolare con riferimento al luogo del furto, al momento e al luogo dell'incontro con AT e alle tempistiche di permanenza di questi presso la stanza di albergo, non risultando peraltro addotti dalla difesa ulteriori elementi idonei a confortare la narrazione imprecisa di OC. Di qui la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, non essendo stata offerta una prova nuova astrattamente idonea alla rimozione del giudicato. Orbene, la valutazione compiuta nell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle obiezioni difensive, essendosi posta in sintonia con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Rv. 281992 e Sez. 2, n. 4150 del 20/01/2015, Rv. 263417), secondo cui, in tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi. 3. In ragione del contenuto non specifico delle dichiarazioni del coimputato e dell'assenza di riscontri rispetto alle sue (tardive) rivelazioni, deve dunque ritenersi che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione sia scaturita da un percorso argomentativo coerente con i principi che regolano la materia, per cui non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero non si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi della decisione impugnata. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di AT deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 14/03/2023