Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2020, n. 1969
CASS
Sentenza 20 novembre 2020

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Massime1

In tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della corte di appello di immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni).

Commentario1

  • 1Inconciliabilità tra sentenze irrevocabili: precisazioni sul concetto
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 agosto 2022

    Come deve essere inteso il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 630) Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Salerno dichiarava inammissibile una istanza di revisione avanzata in relazione ad una sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Vibo Valentia, divenuta irrevocabile, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, deciso con sentenza della Prima Sezione Penale n. 37162 del 2019; la decisione irrevocabile aveva condannato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2020, n. 1969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1969
Data del deposito : 20 novembre 2020

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