Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
Il giudice del rinvio non è tenuto a uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento nell'ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio è stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, modificata per effetto di una nuova legge. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato la sopravvenuta legge n. 165 del 2005 che ha modificato l'art. 112 del T.U. sulle spese di giustizia, consentendo la revoca d'ufficio del decreto di ammissione al patrocinio a carico dello Stato)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2009, n. 35680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35680 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 24/06/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1188
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 024645/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA PO, N. IL 19/05/1965;
2) MINISTERO ECONOMIA;
avverso ORDINANZA del 26/04/2007 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 14.10.2002, revocava d'ufficio il decreto di ammissione al patrocinio a carico dello Stato disposto il 21.10.2000 in favore di IL NG nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Milano per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, sul presupposto che il predetto, essendo stato condannato ad una pena elevata in tale processo per reati in tema di spaccio di stupefacenti, avesse la disponibilità di redditi (provenienti da attività illecita) di gran lunga superiori a quelli ammessi per il patrocinio gratuito. Proposta opposizione avverso la revoca, il Tribunale, con provvedimento in data 19.12.2002, confermava l'ordinanza di revoca. Il NG ricorreva per cassazione. Le S.U. della Corte, con sentenza del 17.7.2004, annullavano senza rinvio il provvedimento impugnato, affermando che non era ammessa, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, la revoca d'ufficio del decreto di ammissione al patrocinio;
disponevano la trasmissione degli atti al Tribunale per la liquidazione degli onorari al difensore.
2. Con L. 17 agosto 2005, n. 165 veniva modificato l'art. 112 del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. sulle spese di giustizia), nel senso di consentire la revoca anche d'ufficio del decreto di ammissione (entro il termine di cinque anni dalla definizione del processo). Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 22.11.2005, riteneva applicabile al procedimento per la liquidazione dei compensi al difensore di NG, ancora in corso, la nuova normativa introdotta, per cui revocava nuovamente d'ufficio il decreto di ammissione.
IL NG avanzava ulteriore ricorso per cassazione;
la Sezione Terza della Corte qualificava l'impugnazione come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 e disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano.
Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, ai sensi del citato art. 99, rigettava l'opposizione in data 26.4.2007. 3. L'interessato ricorreva per cassazione. Rilevava che il giudice in sede di rinvio non poteva discostarsi dal principio di diritto indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
comunque, doveva ritenersi che, con la decisione delle S.U., il rapporto incidentale relativo al patrocinio a carico dello Stato fosse ormai definito. Chiedeva l'annullamento del provvedimento. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso si palesa inammissibile perché manifestamente infondato e contenente la reiterazione di doglianze in ordine alle quali il giudice dell'opposizione ha adeguatamente argomentato. In particolare, il giudice ha ritenuto, in modo giuridicamente corretto, che il procedimento di liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio fosse ancora in corso e che il relativo provvedimento di ammissione fosse privo di definitività, tanto è vero che era in discussione la spettanza o meno del compenso al difensore. D'altro canto, la normativa da applicarsi è stata correttamente indicata in quella vigente al momento della valutazione dell'istanza di liquidazione del compenso (così, in base ad un orientamento consolidato, v. Cass. 11.12.2002 n 8038/2003). Inoltre, come è noto, il giudice di rinvio, dopo l'annullamento operato dalla Corte di Cassazione, ha l'obbligo di conformarsi al principio di diritto dalla stessa individuato, salvo che nel frattempo la normativa di riferimento del "dictum", di natura sostanziale o processuale, sia stata modificata da una nuova disciplina normativa. Il che è avvenuto nel caso di specie, con la L. n. 165 del 2005. Sotto il profilo del merito, parimenti il provvedimento appare congruamente motivato mediante il richiamo alle risultanze dibattimentali del processo svolto a carico di NG, circa la valenza economico-reddituale dell'attività illecita di spaccio per la quale il predetto è stato condannato.
5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2009