CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2023, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ET ZI AN, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 02/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv.to Fabio Repaci, difensore della parte civile, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, allegando nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4541 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica in data 10/10/2018, con cui ZI AN ET era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., in danno di LO EO AN, commesso il 13/04/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione, confermando la sentenza agli effetti civili. 2. In data 28/05/2021 ZI AN ET ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Ugo Colonna, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. h) ed e) cod. proc. pen., in quanto risulta provata la circostanza che esisteva un'attività di controllo illecito da parte di soggetti riconducibili alla mafia barcellonese nei confronti del ET, al fine di costruire artatamente fatti di reato al predetto astrattamente ascrivibili, allo scopo di screditarlo, il che avrebbe reso doveroso, da parte degli inquirenti, verificare quali fossero i MAC address dei vari pc in uso alla società Co.Ge.Mar. s.r.l. e quello del portatile in uso all'imputato, il che avrebbe consentito di accertare la provenienza del commento del 13/04/2011 pubblicato sul sito www.enricodigiacomo.ot oltre che sul blog di SO LF;
2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto risulta che le comunicazioni concernenti l'AN fossero vere, alla luce della documentazione prodotta già in primo grado e del testimoniale, in quanto l'AN aveva sostenuto, con molteplici articoli su La Gazzetta del Sud di Messina, la sostituzione del La Rosa, in coincidenza con gli interessi di soggetti vicini al clan mafioso D'MI, così come emerge dalle intercettazioni che la sorella dell'AN era stata assunta presso l'AIAS; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 578 cod. proc. pen., 6, comma 2, CEDU, 117 Costituzione, 3 e 4 Direttiva 2016/UE/343 e 48 Carta dei diritti fondamentali UE, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata, pur avendo rilevato la prescrizione del reato, ha confermato le statuizioni civili, essendo stata sollevata dalla Corte di Appello di Lecce questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. pen., alla luce delle pronunce della Corte EDU citate nella predetta ordinanza. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di ZI AN ET è inammissibile. 1.11 ET è stato ritenuto responsabile della condotta diffamatoria in danno di LO EO AN, affermando che questi, esercente la professione di giornalista presso il quotidiano La Gazzetta del Sud, aveva "preso le difese di una parte dei mafiosi barcellonesi", collegando detta affermazione alla notizia secondo la quale la sorella dell'AN era stata assunta presso l'AIAS grazie al fratello;
inoltre, all'AN erano attribuiti stretti rapporti con gli avvocati Repici e LD, che manipolavano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO, nonché con l'onorevole SO LF, che si era baciata con l'onorevole Cuffaro in attesa che le fosse data una candidatura;
infine, era stato affermato che l'AN abitava presso un'abitazione di proprietà dell'avv.to Lo RE, facendo parte insieme a quest'ultimo, nonché con i predetti Repici, LD ed LF, di un gruppo, facendo intendere come l'AN stesso avesse attuato una manipolazione della verità a scopo economici e ricattatori, essendo un soggetto dedito al malaffare. Tali affermazioni erano state scritte sotto lo pseudonimo OT FF e pubblicate sul blog www.enricodigiacomo.orq, nonché sul sito internet www.sonialfano.it 2. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso appare del tutto versato in fatto, oltre che reiterativo di analoga doglianza proposta in sede di gravame. Sul punto la sentenza impugnata ha osservato che, benché la rete wi-fi della Co.Ge.Mar. s.r.I., utilizzando la quale era stato inviato il messaggio, non fosse protetta da alcuna password, già il primo giudice aveva rilevato come - sulla base delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato - non fosse possibile individuare l'utenza da cui il messaggio era partito, in quanto la sede della società si trovava all'interno di un edificio che ospitava anche studi professionali, per cui non era possibile individuare l'utilizzatore della rete;
inoltre, sia il primo giudice che la Corte di merito hanno osservato come nessun altro, al di fuori dell'imputato, avrebbe potuto avere un interesse ad inviare il messaggio, in quanto i dipendenti della Co.Ge.Mar. s.r.l. erano soggetti del tutto estranei alla vicenda, mentre il padre del ET non era risultato in grado di utilizzare strumenti elettronici, ed il fratello era risultato ignorare persino il contenuto dello scritto anonimo. Peraltro, la sentenza impugnata ha rilevato come il contenuto del messaggio contenesse una frase da cui emergeva che il ET aveva reso dichiarazioni sui boss Di VO e Rao, circostanza che poteva essere conosciuta solo all'interno del circuito giudiziario in cui le dichiarazioni stesse erano state rese, e che, 3 pertanto, conteneva una valenza individualizzante di colui che avrebbe potuto diffonderla, non essendo emerso che le dichiarazioni del ET ai magistrati fossero circolate comunque. La circostanza che il ET avrebbe potuto essere intercettato da parte di privati è stata, altresì, esaminata dalla Corte di merito, che ha ricordato come tale possibilità, ventilata da SC D'MI come proposito maturato all'interno della cosca omonima, fosse rimasta a livello di intenti ed avrebbe, in ogni caso, implicato una indimostrata convergenza di interessi tra i clan LF e D'MI, storicamente contrapposti, evidenziando, tra l'altro, l'anomalia del mezzo utilizzato, in quanto se SO LF fosse stata coinvolta nell'invio del messaggio, ella avrebbe screditato anche se stessa, alla luce del contenuto del messaggio stesso;
infine, la Corte di merito ha evidenziato come la versione difensiva si fondi su di una sproporzione tra le condotte che la mafia barcellonese avrebbe dovuto porre in essere, rispetto allo scopo, limitato e del tutto sottodimensionato, di determinare una accusa per diffamazione ai danni del ET. Tale motivazione appare più che esaustiva in termini di logica argomentativa, sia in quanto mette in luce la natura meramente esplorativa dell'indagine sollecitata dalla difesa, prima in appello e poi in sede di legittimità, sia in quanto rende una spiegazione coerente con le risultanze processuali in merito all'individuazione del ET quale unico soggetto che aveva un interesse alla diffusione del messaggio, alla luce delle reciproche denunzie tra ZI ET e SO LF, in termini neanche contestati in ricorso. Peraltro, la Corte territoriale ha valutato la implausibilità della versione difensiva anche alla luce del fatto che il ET, dopo aver denunciato due pericolosi esponenti della mafia barcellonese, tacendo, però, i suoi rapporti con i capi storici della consorteria, aveva appreso che proprio LO NO aveva, a sua volta, cominciato a collaborare con gli inquirenti, temendo, quindi, che questi potesse riferire dei suoi pregressi rapporti con il capo storico Sam Di VO, per cui si era determinato a rendere dichiarazioni anche nei confronti del Di VO. Contemporaneamente, il ET doveva fare fronte alle accusa provenienti da SO LF, che lo accusava di essere intraneo alla vecchia mafia barcellonese, sollecitando gli inquirenti a non dare credito alle propalazioni dell'imprenditore, dal che erano scaturite reciproche querele. 3. La natura diffamatoria delle affermazioni, posta a fondamento dell'imputazione, e contestata con il secondo motivo di ricorso, è stata ravvisata dalla Corte di merito con la denigrazione, attuata con modalità infamanti, della figura del giornalista AN, tacciato di aver preso "le difese di una parte dei mafiosi barcellonesi", ed insinuando che tale scelta fosse da inquadrare nella collocazione del giornalista in un contesto di soggetti - LF, Repici, LD 4 e Lo RE - che aveva attuato "una manipolazione della verità a fini economici e ricattatori". Per la verità, su tale aspetto il ricorso non offre espliciti spunti critici, limitandosi a richiamare documentazione acquisita su accordo della parti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, da cui sarebbe emerso come l'AN, in occasione delle indagini sull'ente AIAS, avrebbe sostenuto la sostituzione del La Rosa ai vertici dell'ente, evento caldeggiato anche da soggetti vicini al clan D'MI, che avevano sollecitato l'AN, come dimostrato da alcune intercettazioni, da cui emergeva anche la vicenda relativa all'assunzione della sorella dell'AN presso l'AIAS. All'evidenza, si tratta di doglianze che non solo non entrano nello specifico, evocando del tutto genericamente intercettazioni non meglio individuate, ma, soprattutto, tendono palesemente ad una rivalutazione del compendio probatorio, in maniera eccedente i limiti del perimetro all'interno del quale è inscritto il giudizio di legittimità. 4. Il terzo motivo di ricorso, infine, risulta manifestamente infondato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 07/07/2021, dep. 30/07/2021. In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale - per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - il giudice delle leggi, ribadendo come i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale siano informati al principio dell'accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale, con i riflessi in tema di diritto di impugnazione della parte civile e di competenza del giudice di appello penale, ha affermato che l'art. 578 cod. proc. pen. mira a soddisfare l'esigenza di tutela della parte civile allorquando il processo penale ha superato il primo grado e nella fase dell'impugnazione non 5 possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizione. Dopo aver analizzato la portata della presunzione di innocenza nell'ordinamento convenzionale ed in quello europeo, la Corte costituzionale ha osservato come, nella situazione processuale esaminata, "il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure 'incidenter tantum', un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili." Tale giudizio non è richiesto, infatti, dalla disposizione di cui all'art. 579 cod. proc. pen., come emerge anche dal confronto con l'art. 578-bis cod. proc. pen., che "presuppone, ai fini della sua applicazione, non già che nel grado precedente sia stata pronunciata condanna risarcitoria o restitutoria in favore della parte civile, bensì che sia stata ordinata la 'confisca in casi particolari' di cui al primo comma dell'art. 240-bis del codice penale o di altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale. In questo caso, pur rilevata la causa estintiva del reato, essendo il giudice chiamato a valutare i presupposti della conferma, o meno, di una sanzione di carattere punitivo ai sensi dell'art. 7 CEDU, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli non solo è consentita, ma è anzi doverosa, poiché non si può irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di una responsabilità personale, sebbene sia sufficiente che tale giudizio risulti nella «sostanza dell'accertamento» contenuto nella motivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma, in dispositivo, la «forma della pronuncia» di condanna (sentenza n. 49 del 2015; Corte EDU, sentenza G.I.EM. srl e altri
contro
Italia)." Diversamente, l'art. 578 cod. proc. pen., anche alla luce del diritto vivente individuato dalle sentenze delle Sezioni Unite e delle sezioni semplici della Cassazione - "Da una parte il principio di diritto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490) - secondo cui, in deroga alla regola generale, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta l'estinzione del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili - presuppone, per un verso, il carattere "pieno" o "integrale" della cognizione del giudice dell'impugnazione penale (il quale non può limitarsi a confermare o riformare immotivatamente le statuizioni civili emesse in primo grado, ma deve esaminare compiutamente i motivi di gravame sottopostigli, avuto riguardo al compendio probatorio e dandone poi conto in motivazione); per altro verso, non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, 6 debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile (in seguito, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 marzo-8 aprile 2013, n. 16155; sezione quarta penale, sentenze 21-28 novembre 2018, n. 53354 e 16 novembre-12 dicembre 2018, n. 55519) - determina, in caso di vizio di motivazione della pronuncia del giudice di appello, il rinvio al giudice civile, in applicazione dell'art. 622 cod. proc. pen., non per il mancato accertamento incidentale della responsabilità penale dell'imputato, ma per l'omesso esame dei motivi di gravame, qualora la condanna risarcitoria confermata in appello sia fondata sul mero presupposto della "non evidente estraneità" dell'imputato ai fatti di reato contestatigli. "Né ciò è revocato in dubbio dall'affermata ammissibilità della istanza di revisione avverso la pronuncia di condanna al risarcimento del danno ex art. 578 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 ottobre 2018-7 febbraio 2019, n. 6141). L'ammissibilità di questa impugnazione straordinaria è conseguenza dell'ibridazione delle regole processuali che rimangono quelle del rito penale anche quando nel giudizio residua soltanto una domanda civilistica in ordine alla quale si è pronunciato il giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. (in generale, sentenza n. 176 del 2019). Ma dall'applicazione delle regole di rito non può inferirsi che il giudice della revisione ex art. 630 cod. proc. pen., non diversamente dal giudice d'appello o di cassazione ex art. 578 cod. proc. pen., debba pronunciarsi sulla responsabilità penale di chi è stato definitivamente prosciolto. La responsabilità, oggetto della cognizione del giudice, è pur sempre quella da atto illecito ex art. 2043 del codice civile." Pertanto "Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aqulliano (art. 2043 cod. civ.). Con riguardo al 'fatto' - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta 7 nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza." Ribadita l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile, non messa in discussione dal fatto che esso si svolga dinanzi al giudice penale applicando le regole processuali e probatorie proprie del processo penale, e richiamata la pienezza dello statuto applicativo della prova penale, sia sotto l'aspetto dei mezzi di prova che delle modalità di assunzione, ivi inclusa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili, come previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il giudice delle leggi ha evidenziato la conformità di tale approdo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di presunzione di innocenza, osservando, altresì che con l'art. 578 cod. proc. pen. "il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto." Sulla scorta delle argomentazioni sin qui sintetizzate, quindi, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale. Ne discende, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente 8 giudizio dalla parte civile, liquidate in euro mille, oltre interessi di legge, come da nota spese depositata dalla parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in euro mille, oltre interessi di legge. Così deciso in Roma, il 07/12/2022 Il Consigliere estensore Il Preside
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv.to Fabio Repaci, difensore della parte civile, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, allegando nota spese. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4541 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica in data 10/10/2018, con cui ZI AN ET era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., in danno di LO EO AN, commesso il 13/04/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione, confermando la sentenza agli effetti civili. 2. In data 28/05/2021 ZI AN ET ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Ugo Colonna, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. h) ed e) cod. proc. pen., in quanto risulta provata la circostanza che esisteva un'attività di controllo illecito da parte di soggetti riconducibili alla mafia barcellonese nei confronti del ET, al fine di costruire artatamente fatti di reato al predetto astrattamente ascrivibili, allo scopo di screditarlo, il che avrebbe reso doveroso, da parte degli inquirenti, verificare quali fossero i MAC address dei vari pc in uso alla società Co.Ge.Mar. s.r.l. e quello del portatile in uso all'imputato, il che avrebbe consentito di accertare la provenienza del commento del 13/04/2011 pubblicato sul sito www.enricodigiacomo.ot oltre che sul blog di SO LF;
2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto risulta che le comunicazioni concernenti l'AN fossero vere, alla luce della documentazione prodotta già in primo grado e del testimoniale, in quanto l'AN aveva sostenuto, con molteplici articoli su La Gazzetta del Sud di Messina, la sostituzione del La Rosa, in coincidenza con gli interessi di soggetti vicini al clan mafioso D'MI, così come emerge dalle intercettazioni che la sorella dell'AN era stata assunta presso l'AIAS; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 578 cod. proc. pen., 6, comma 2, CEDU, 117 Costituzione, 3 e 4 Direttiva 2016/UE/343 e 48 Carta dei diritti fondamentali UE, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata, pur avendo rilevato la prescrizione del reato, ha confermato le statuizioni civili, essendo stata sollevata dalla Corte di Appello di Lecce questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. pen., alla luce delle pronunce della Corte EDU citate nella predetta ordinanza. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di ZI AN ET è inammissibile. 1.11 ET è stato ritenuto responsabile della condotta diffamatoria in danno di LO EO AN, affermando che questi, esercente la professione di giornalista presso il quotidiano La Gazzetta del Sud, aveva "preso le difese di una parte dei mafiosi barcellonesi", collegando detta affermazione alla notizia secondo la quale la sorella dell'AN era stata assunta presso l'AIAS grazie al fratello;
inoltre, all'AN erano attribuiti stretti rapporti con gli avvocati Repici e LD, che manipolavano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO, nonché con l'onorevole SO LF, che si era baciata con l'onorevole Cuffaro in attesa che le fosse data una candidatura;
infine, era stato affermato che l'AN abitava presso un'abitazione di proprietà dell'avv.to Lo RE, facendo parte insieme a quest'ultimo, nonché con i predetti Repici, LD ed LF, di un gruppo, facendo intendere come l'AN stesso avesse attuato una manipolazione della verità a scopo economici e ricattatori, essendo un soggetto dedito al malaffare. Tali affermazioni erano state scritte sotto lo pseudonimo OT FF e pubblicate sul blog www.enricodigiacomo.orq, nonché sul sito internet www.sonialfano.it 2. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso appare del tutto versato in fatto, oltre che reiterativo di analoga doglianza proposta in sede di gravame. Sul punto la sentenza impugnata ha osservato che, benché la rete wi-fi della Co.Ge.Mar. s.r.I., utilizzando la quale era stato inviato il messaggio, non fosse protetta da alcuna password, già il primo giudice aveva rilevato come - sulla base delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato - non fosse possibile individuare l'utenza da cui il messaggio era partito, in quanto la sede della società si trovava all'interno di un edificio che ospitava anche studi professionali, per cui non era possibile individuare l'utilizzatore della rete;
inoltre, sia il primo giudice che la Corte di merito hanno osservato come nessun altro, al di fuori dell'imputato, avrebbe potuto avere un interesse ad inviare il messaggio, in quanto i dipendenti della Co.Ge.Mar. s.r.l. erano soggetti del tutto estranei alla vicenda, mentre il padre del ET non era risultato in grado di utilizzare strumenti elettronici, ed il fratello era risultato ignorare persino il contenuto dello scritto anonimo. Peraltro, la sentenza impugnata ha rilevato come il contenuto del messaggio contenesse una frase da cui emergeva che il ET aveva reso dichiarazioni sui boss Di VO e Rao, circostanza che poteva essere conosciuta solo all'interno del circuito giudiziario in cui le dichiarazioni stesse erano state rese, e che, 3 pertanto, conteneva una valenza individualizzante di colui che avrebbe potuto diffonderla, non essendo emerso che le dichiarazioni del ET ai magistrati fossero circolate comunque. La circostanza che il ET avrebbe potuto essere intercettato da parte di privati è stata, altresì, esaminata dalla Corte di merito, che ha ricordato come tale possibilità, ventilata da SC D'MI come proposito maturato all'interno della cosca omonima, fosse rimasta a livello di intenti ed avrebbe, in ogni caso, implicato una indimostrata convergenza di interessi tra i clan LF e D'MI, storicamente contrapposti, evidenziando, tra l'altro, l'anomalia del mezzo utilizzato, in quanto se SO LF fosse stata coinvolta nell'invio del messaggio, ella avrebbe screditato anche se stessa, alla luce del contenuto del messaggio stesso;
infine, la Corte di merito ha evidenziato come la versione difensiva si fondi su di una sproporzione tra le condotte che la mafia barcellonese avrebbe dovuto porre in essere, rispetto allo scopo, limitato e del tutto sottodimensionato, di determinare una accusa per diffamazione ai danni del ET. Tale motivazione appare più che esaustiva in termini di logica argomentativa, sia in quanto mette in luce la natura meramente esplorativa dell'indagine sollecitata dalla difesa, prima in appello e poi in sede di legittimità, sia in quanto rende una spiegazione coerente con le risultanze processuali in merito all'individuazione del ET quale unico soggetto che aveva un interesse alla diffusione del messaggio, alla luce delle reciproche denunzie tra ZI ET e SO LF, in termini neanche contestati in ricorso. Peraltro, la Corte territoriale ha valutato la implausibilità della versione difensiva anche alla luce del fatto che il ET, dopo aver denunciato due pericolosi esponenti della mafia barcellonese, tacendo, però, i suoi rapporti con i capi storici della consorteria, aveva appreso che proprio LO NO aveva, a sua volta, cominciato a collaborare con gli inquirenti, temendo, quindi, che questi potesse riferire dei suoi pregressi rapporti con il capo storico Sam Di VO, per cui si era determinato a rendere dichiarazioni anche nei confronti del Di VO. Contemporaneamente, il ET doveva fare fronte alle accusa provenienti da SO LF, che lo accusava di essere intraneo alla vecchia mafia barcellonese, sollecitando gli inquirenti a non dare credito alle propalazioni dell'imprenditore, dal che erano scaturite reciproche querele. 3. La natura diffamatoria delle affermazioni, posta a fondamento dell'imputazione, e contestata con il secondo motivo di ricorso, è stata ravvisata dalla Corte di merito con la denigrazione, attuata con modalità infamanti, della figura del giornalista AN, tacciato di aver preso "le difese di una parte dei mafiosi barcellonesi", ed insinuando che tale scelta fosse da inquadrare nella collocazione del giornalista in un contesto di soggetti - LF, Repici, LD 4 e Lo RE - che aveva attuato "una manipolazione della verità a fini economici e ricattatori". Per la verità, su tale aspetto il ricorso non offre espliciti spunti critici, limitandosi a richiamare documentazione acquisita su accordo della parti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, da cui sarebbe emerso come l'AN, in occasione delle indagini sull'ente AIAS, avrebbe sostenuto la sostituzione del La Rosa ai vertici dell'ente, evento caldeggiato anche da soggetti vicini al clan D'MI, che avevano sollecitato l'AN, come dimostrato da alcune intercettazioni, da cui emergeva anche la vicenda relativa all'assunzione della sorella dell'AN presso l'AIAS. All'evidenza, si tratta di doglianze che non solo non entrano nello specifico, evocando del tutto genericamente intercettazioni non meglio individuate, ma, soprattutto, tendono palesemente ad una rivalutazione del compendio probatorio, in maniera eccedente i limiti del perimetro all'interno del quale è inscritto il giudizio di legittimità. 4. Il terzo motivo di ricorso, infine, risulta manifestamente infondato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 07/07/2021, dep. 30/07/2021. In riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale - per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - il giudice delle leggi, ribadendo come i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale siano informati al principio dell'accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale, con i riflessi in tema di diritto di impugnazione della parte civile e di competenza del giudice di appello penale, ha affermato che l'art. 578 cod. proc. pen. mira a soddisfare l'esigenza di tutela della parte civile allorquando il processo penale ha superato il primo grado e nella fase dell'impugnazione non 5 possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizione. Dopo aver analizzato la portata della presunzione di innocenza nell'ordinamento convenzionale ed in quello europeo, la Corte costituzionale ha osservato come, nella situazione processuale esaminata, "il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure 'incidenter tantum', un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili." Tale giudizio non è richiesto, infatti, dalla disposizione di cui all'art. 579 cod. proc. pen., come emerge anche dal confronto con l'art. 578-bis cod. proc. pen., che "presuppone, ai fini della sua applicazione, non già che nel grado precedente sia stata pronunciata condanna risarcitoria o restitutoria in favore della parte civile, bensì che sia stata ordinata la 'confisca in casi particolari' di cui al primo comma dell'art. 240-bis del codice penale o di altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale. In questo caso, pur rilevata la causa estintiva del reato, essendo il giudice chiamato a valutare i presupposti della conferma, o meno, di una sanzione di carattere punitivo ai sensi dell'art. 7 CEDU, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli non solo è consentita, ma è anzi doverosa, poiché non si può irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di una responsabilità personale, sebbene sia sufficiente che tale giudizio risulti nella «sostanza dell'accertamento» contenuto nella motivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma, in dispositivo, la «forma della pronuncia» di condanna (sentenza n. 49 del 2015; Corte EDU, sentenza G.I.EM. srl e altri
contro
Italia)." Diversamente, l'art. 578 cod. proc. pen., anche alla luce del diritto vivente individuato dalle sentenze delle Sezioni Unite e delle sezioni semplici della Cassazione - "Da una parte il principio di diritto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490) - secondo cui, in deroga alla regola generale, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta l'estinzione del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili - presuppone, per un verso, il carattere "pieno" o "integrale" della cognizione del giudice dell'impugnazione penale (il quale non può limitarsi a confermare o riformare immotivatamente le statuizioni civili emesse in primo grado, ma deve esaminare compiutamente i motivi di gravame sottopostigli, avuto riguardo al compendio probatorio e dandone poi conto in motivazione); per altro verso, non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, 6 debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile (in seguito, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 marzo-8 aprile 2013, n. 16155; sezione quarta penale, sentenze 21-28 novembre 2018, n. 53354 e 16 novembre-12 dicembre 2018, n. 55519) - determina, in caso di vizio di motivazione della pronuncia del giudice di appello, il rinvio al giudice civile, in applicazione dell'art. 622 cod. proc. pen., non per il mancato accertamento incidentale della responsabilità penale dell'imputato, ma per l'omesso esame dei motivi di gravame, qualora la condanna risarcitoria confermata in appello sia fondata sul mero presupposto della "non evidente estraneità" dell'imputato ai fatti di reato contestatigli. "Né ciò è revocato in dubbio dall'affermata ammissibilità della istanza di revisione avverso la pronuncia di condanna al risarcimento del danno ex art. 578 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 ottobre 2018-7 febbraio 2019, n. 6141). L'ammissibilità di questa impugnazione straordinaria è conseguenza dell'ibridazione delle regole processuali che rimangono quelle del rito penale anche quando nel giudizio residua soltanto una domanda civilistica in ordine alla quale si è pronunciato il giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. (in generale, sentenza n. 176 del 2019). Ma dall'applicazione delle regole di rito non può inferirsi che il giudice della revisione ex art. 630 cod. proc. pen., non diversamente dal giudice d'appello o di cassazione ex art. 578 cod. proc. pen., debba pronunciarsi sulla responsabilità penale di chi è stato definitivamente prosciolto. La responsabilità, oggetto della cognizione del giudice, è pur sempre quella da atto illecito ex art. 2043 del codice civile." Pertanto "Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato;
egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aqulliano (art. 2043 cod. civ.). Con riguardo al 'fatto' - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un 'danno ingiusto' secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta 7 nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza." Ribadita l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile, non messa in discussione dal fatto che esso si svolga dinanzi al giudice penale applicando le regole processuali e probatorie proprie del processo penale, e richiamata la pienezza dello statuto applicativo della prova penale, sia sotto l'aspetto dei mezzi di prova che delle modalità di assunzione, ivi inclusa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili, come previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il giudice delle leggi ha evidenziato la conformità di tale approdo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di presunzione di innocenza, osservando, altresì che con l'art. 578 cod. proc. pen. "il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto." Sulla scorta delle argomentazioni sin qui sintetizzate, quindi, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale. Ne discende, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente 8 giudizio dalla parte civile, liquidate in euro mille, oltre interessi di legge, come da nota spese depositata dalla parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in euro mille, oltre interessi di legge. Così deciso in Roma, il 07/12/2022 Il Consigliere estensore Il Preside