Sentenza 30 aprile 2013
Massime • 1
Non è nulla la richiesta di sequestro preventivo avanzata da parte di un pubblico ministero diverso dal titolare delle indagini, dovendo ritenersi estranea alla materia della capacità del magistrato dell'accusa la violazione delle regole di individuazione del rappresentante della procura della Repubblica nel procedimento penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2013, n. 19925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19925 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 30/04/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1055
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 49016/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI IS N. IL 28/12/1951;
HI MA N. IL 27/10/1974;
avverso l'ordinanza n. 502/2012 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 24/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 24 settembre 2012 il Tribunale di Salerno ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di HI SE e HI DA avverso il decreto di sequestro preventivo di alcune cambiali delle quali è stata dedotta la falsità.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando censure già proposte in sede di riesame e motivatamente disattese dai giudici del gravame, lamenta che la richiesta di emissione del decreto impugnato non era stata sottoscritta dal pubblico ministero titolare della indagine, ma da altro magistrato dell'ufficio senza alcun riferimento a deleghe o autorizzazioni ad hoc: il che, a dire del ricorrente, avrebbe comportato la illegittimità della richiesta, posto che a norma dell'art. 70 Ordinamento Giudiziario, soltanto al capo dell'ufficio è consentito il potere di delega. Nella specie, comunque, non sarebbe stata conferita alcuna delega al firmatario della richiesta, ne' dal procuratore capo ne' dal sostituto titolare della indagine. Si lamenta, poi, che il pubblico ministero, contraddittoriamente, aveva in un primo tempo disposto la restituzione delle cambiali, sicché - si afferma - sussisterebbe al riguardo vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale non avrebbe risposto sul punto. Erroneamente, poi, il Giudice avrebbe emesso il provvedimento di sequestro sul rilievo che dalla consulenza era emerso che la contraffazione delle cambiali era stata opera dell'indagato: il che sarebbe errato, in quanto il consulente aveva concluso che le sottoscrizioni sui titoli non erano riconducibili "nè al AN ne' all'indagato CH. Anche tale aspetto sarebbe stato ignorato dal giudice del riesame così come avrebbe trascurato di annettere il dovuto rilievo alle dichiarazioni rese dal FE che avrebbero dovuto indurre a dar credito alla versione offerta dal BO. Sul punto vengono rievocate anche le dichiarazioni rese da tal AN a testimonianza della assenza del ravvisato fumus in ordine alla falsificazione delle cambiali in questione.
Il ricorso non è fondato. A proposito della questione relativa alla richiesta di misura cautelare da parte di pubblico ministero diverso dal titolare delle indagini, va rilevato che, per analogia con quanto disposto dall'art. 33 c.p.p., comma 2, in ordine alle condizioni di capacità del giudice - alla cui stregua non devono considerarsi ad esse attinenti le disposizioni sulla designazione del giudice agli uffici giudiziali e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, giudici e collegi - egualmente (ed afortiori, non venendo in discorso alcun profilo comunque interagente con il principio del giudice naturale precostituito per legge) deve ritenersi estranea alla materia della capacità o legittimazione del pubblico ministero, e quindi non riconducibile nell'ambito della nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. b), la violazione di disposizioni relative alla individuazione concreta del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento, una volta che chi svolga tali funzioni sia comunque in generale un soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione di detto organo al procedimento medesimo. D'altra parte, è ricorrente l'assunto secondo il quale deve ritenersi sussistente la legittimazione del sostituto procuratore a proporre impugnazione in assenza di specifica delega del procuratore titolare, considerato che, in virtù del principio generale di impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero, non occorre una delega formale del titolare al sostituto procuratore - diverso da quello che ha presentato le conclusioni in udienza - designato per proporre impugnazione, con la conseguenza che, essendo, comunque, la delega un atto interno all'ufficio di cui va presunta l'esistenza, l'imputato non ha interesse a dolersi della sua assenza (tra le varie, Cass., Sez. 5, n. 7636 del 12 dicembre 2006, Fiorentino), per altro verso,neppura va sottaciuta la circostanza che il provvedimento di delega, specie se ad acta (si pensi alle varie ipotesi di sostituzione temporanea per impedimento o ragioni di urgenza del "titolare" della indagine) non richiede specifiche formalità, appartenendo alla sfera delle misure ordinatorie che il titolare dell'ufficio di procura, o chi ne esercita le funzioni, è abilitato ad adottare per il funzionamento dell'ufficio; ed è da escludere che tutto ciò possa assumere rilevanza "esterna", al punto da incidere sulla regolarità del processo.
Le restanti doglianze si rivelano del tutto inconsistenti e palesemente eccentriche rispetto al circoscritto perimetro entro il quale, in linea generale, è consentito lo scrutinio di legittimità (si evocano, infatti, esclusivamente non consentiti profili di fatto), e, nel caso specifico, anche rispetto al rigoroso limite del vizio deducibile, che è esclusivamente quello di violazione di legge, solo labialmente enunciato dal ricorrente. L'ordinanza impugnata, infatti, ha ampiamente dato conto di come nella specie sussistano elementi che vanno ben al di là del semplice fumus dei reati di falso ipotizzati, avuto riguardo alle risultanze scaturite dalla consulenza grafica, alla luce delle quali la sottoscrizione delle cambiali è da ritenersi contraffatta, in quanto non proveniente dalla mano dell'emittente; circostanza, questa, che, in chiave di accusa, è stata puntualmente valorizzata alla luce della denuncia - querela della parte offesa e del verbale di definizione delle controversie insorte tra le parti del 22 dicembre 2011. Non senza sottolineare la critica disamina cui i giudici del riesame hanno sottoposto le varie dichiarazioni acquisite, nonché le risultanze scaturite dalle investigazioni difensive, pervenendo, all'esito, ad una ricomposizione della vicenda del tutto coerente sul piano della logica argomentativa e, dunque, esente da qualsiasi rilievo in punto di scrutinio in sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013