Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 3
L'art. 142 del codice di procedura civile, in tema di notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora - è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria. Ne consegue che, qualora sussista, tra gli Stati interessati, una convenzione internazionale che preveda specifiche modalità per l'esecuzione delle notificazioni all'estero di atti giudiziari (quale, nella fattispecie, la Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 766), non può trovare applicazione l'art. 151 del codice di procedura civile - il quale ammette forme di notificazione, ordinate dal giudice, diverse da quelle previste dalla legge -, la cui portata è limitata, quanto meno in presenza di tali convenzioni, all'interno dell'ordinamento italiano e la notificazione effettuata ai sensi di tale norma (nella fattispecie, tramite corriere internazionale), per la sua estraneità al sistema, deve considerarsi giuridicamente inesistente.
In tema di procedimento civile, l'art. 86 cod. proc. civ., nel contemplare la difesa personale della parte che abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, la consente anche alla persona che la rappresenta, quando sia munita di tale qualità.
In tema di procedimento civile, qualora sia parte del processo una persona giuridica, la persona fisica che rilascia il mandato al difensore nella qualità di organo di detta parte non ha l'onere di dimostrare tale veste, mentre l'eventuale inesistenza del rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi la eccepisce.
Commentario • 1
- 1. Notifica e deposito dell’appello,https://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11966 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DSK CHORNOMORSKE MORSKE PAROPLAVSTVO, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO TRASPORTI UCRAINO, in persona del Ministro pro tempore, FOND ZH MA KR (Fondo Proprietà Statale Ucraino), in persona del Presidente pro tempore, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO RIZZUTO, giusta procura in calce per il primo, giusta procura del Notaio Zabigaylo Lyudmyla Petrinna di kiev del 18/01/1999 registro n.
3-174 per il secondo e giusta procura generale del Notaio Kozlaryk Nadiya Stepanivna di Kiev del 17/11/1997 - registro n. 23-2207 per il terzo;
- ricorrenti -
contro
CONTSHIP CONTAINERLINES LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 20, presso l'avvocato EUGENIO GRIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Anthony G. Dinford di Woodbrigdge Suffolk G. B. n. G786107 del 6/4/00;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 24/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 21/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Rizzutto che deposita in udienza procura dello Stato Ucraino n. rep. 209692 del 29/03/02 per notario Statale dello Uff. Statale Notarile di Kief n. 5, Chirich Oksama, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Grippo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 26.3.1996 la società TS IN Limited, con sede in TS House, Neptune Quai, Ipswich, Suffollk Ipa 1 Ax (Gran Bretagna), ottenne il 26.3.1996 dalla Corte di Appello di Genova la dichiarazione di esecutorietà in Italia della sentenza 2.11.1995 del Tribunale di Rotterdam, con cui la società Black Sea Shipping Company era stata condannata al pagamento in suo favore della somma di tre milioni di dollari statunitensi, oltre interessi. Propose opposizione avverso tale dichiarazione dinanzi a quella Corte con atto 16.2.1998 la società D.S.K Chornomorske KE Paraplavstvo, con sede in Odessa, nei confronti della TS, chiedendone l'annullamento, perché illegittima, e in via incidentale chiedendo la declaratoria di esecutorietà in Italia della sentenza 6.1.1997 dello stesso Tribunale di Rotterdam, resa tra la Repubblica di Ucraina e la società TS, con la sua condanna al risarcimento dei danni ex artt. 88 e 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese processuali.
Nel giudizio intervennero in via adesiva il Ministero dei Trasporti Ucraino e il Fond NO NA Ukraini (Fondo per la proprietà statale ucraina).
La TS, che aveva ottenuto dal Presidente della Corte di Appello di Genova l'autorizzazione a notificare l'exequatur, a norma dell'art. 151 c.p.c., a mezzo di corriere internazionale, che aveva provveduto alla consegna dell'atto il 12.1.1998, resistette alla opposizione e produsse traduzione giurata del provvedimento del Tribunale di Rotterdam, oggetto dell'exequatur opposto, contro cui il difensore della opponente dichiarò di proporre querela di falso, che fu dichiarata inammissibile.
Con sentenza 24.12.1998 - 21.1.1999 la corte genovese, che, ad integrazione del provvedimento di exequatur, aveva con provvedimento del 5.2.1998 - poi confermato dalla stessa corte, la quale aveva il 17.3.1998 dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. della D.S.K. - individuato la motonave VE ZI, quale nave da assoggettare a misure conservative, ai sensi dell'art. 39 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1998, ha dichiarato inammissibili la opposizione e gli interventi.
Ha anzitutto ritenuto che la denominazione Black Sea Shipping Company - Blasco, fosse la traduzione in inglese della denominazione della opponente D.S.K.; ed ha accolto l'eccezione di decadenza della opposizione della D.S.K., in quanto proposta oltre un mese dalla notificazione della decisione del tribunale olandese, in violazione dell'art. 36 1^ comma della convenzione di Bruxelles del 27.9.1968. Ha, infatti, rilevato che essendo la notificazione avvenuta il 12.1.1998 tramite corriere internazionale, la opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il 12, anziché entro il 16 febbraio successivo, a nulla rilevando che la notifica medesima non fosse stata effettuata mediante commissione rogatoria per via diplomatica, come previsto dall'art. 9 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'U.R.S.S. del 25.1.1979, applicabile alla Ucraina, quale Stato successore della ex Urss, in base alla dichiarazione di Alma Ata del 21.12.1991, resa esecutiva in Italia con L. 11.12.1985 n. 766, concernente l'assistenza giudiziaria tra i due paesi in materia civile.
Tale Convenzione, infatti - ha osservato la corte territoriale - non commina alcuna nullità per le attività processuali che non si svolgano nel rispetto delle disposizioni previste;
tanto più che il settore delle notificazioni è dominato in Italia dal concetto - espressione del più generale principio della conservazione degli atti imperfetti - della validità di un atto ancorché nullo, ove lo stesso abbia raggiunto, come nella specie, lo scopo cui è destinato, senza che il contrario fosse risultato - tanto non avendo dimostrato la opponente che ne era onerata - in Ucraina. Nè la invalidità deriverebbe dalla supposta illegittimità della autorizzazione della forma di notifica a mezzo di corriere, disposta dal Presidente della Corte di Appello, essendo ricorse particolari circostanze giustificatrici, quali la esigenza di una maggiore sicurezza per il destinatario della notificazione e per il richiedente della stessa.
Irrilevante, infine, sarebbe, afferma la corte di merito, la mancata notificazione della decisione del tribunale olandese, unitamente alla sentenza della corte di appello, posto che il termine per la opposizione avverso l'exequatur decorre sempre e comunque dalla notifica di quest'ultimo provvedimento, non essendo necessaria ne' quella della richiesta di esecutorietà ne' quella della sentenza straniera.
Quanto agli interventi, ha rilevato che l'art. 36 della Convenzione di Bruxelles non prevede alcuna impugnazione di terzi interessati avverso il decreto di exequatur.
Propongono ricorso per Cassazione con otto motivi la D.S.K. CH KE AV, il Ministero dei trasporti ucraino e il Fond NO NA RA (Fondo per la proprietà statale ucraino), che hanno anche depositato memoria.
Resiste con controricorso la TS IN Limited, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Ministero ed il Fondo della proprietà statale, ucraini denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968 e degli artt. 324, 344 e 404 c.p.c.; nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rilevano la erroneità della pronunzia di inammissibilità del loro intervento, fondata sull'assunto che l'art. 36 citato non preveda alcuna impugnazione di terzi interessati contro il provvedimento di exequatur, e richiamano la decisione definitiva e pertanto costituente giudicato del 17.3.1998 della corte genovese che, respingendo il reclamo avverso il sequestro della motonave VE ZI, aveva stabilito che l'unico rimedio giurisdizionale era la opposizione ex art. 36 della convenzione predetta;
e poiché la declaratoria di esecutività della sentenza in questione e il successivo sequestro pregiudicavano gravemente i diritti dello Stato Ucraino, che della motonave era proprietario, legittimo era stato il loro intervento, mentre la sentenza aveva omesso di motivare su tutte le questioni relative alla proprietà della nave, sollevate da essi ricorrenti. Essi, infine, per la ipotesi che non sia ritenuto ammissibile l'intervento, sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 citato in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., stante la disparità di trattamento con quanto previsto dagli artt. 344 e 404 c.p.c.. Con il secondo motivo è denunziata la violazione degli artt. 142 c.p.c.; 5, 7 e 9 della Convenzione italo sovietica 25.1.1979, resa esecutiva con L. 11.12.1985 n. 766; della Convenzione di Vienna 23.5.1969, ratificata e resa esecutiva con legge 12.2.1974 n. 112;
della Convenzione dell'Aja 15.11.1965, resa esecutiva in Italia con L.
6.2.1981 n. 42; nonché la omessa motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla ritenuta validità della notificazione.
Deducono i ricorrenti che la notifica di un atto giudiziario, eseguita senza l'osservanza delle convenzioni internazionali, deve considerarsi inesistente, tanto più che era mancata la copia della sentenza del tribunale olandese, che aveva impedito di leggere la motivazione di tale decisione, mentre l'originale era risultato mancante dal fascicolo di ufficio.
Peraltro ad essere disattesa era stata anche la Convenzione dell'Aja del 15.11.1965, in materia di notifica degli atti all'estero, che, modificando gli artt. 142 e 1243 c.p.c., dispone specifiche formalità per il caso che il destinatario non abbia residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi abbia eletto domicilio o costituito un procuratore;
sempreché risulti impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 D.P.R.
5.1.1967 n. 200. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli art. 14 e 71 L. 31.5.1995 n. 218. Assumono che la nullità della notifica è comminata dalla legge ucraina, che il giudice italiano non può ignorare, ai sensi dell'art. 14 della legge citata, la quale all'art. 71 dispone - al pari dell'art. 805 c.p.c. - che la notifica in Italia di un atto giudiziario straniero deve essere espressamente autorizzata dal P.M.. E poiché analoga norma vige in Ucraina, il principio di reciprocità, tassativamente previsto dal diritto internazionale, comporterebbe ancora la predetta nullità, dovendo un atto giudiziario straniero, notificato in Italia a mezzo di corriere internazionale privato, senza l'autorizzazione del P.M. considerarsi inesistente, come lo è un atto giudiziario italiano notificato all'estero, senza l'autorizzazione del P.M. del luogo. Statuendo nel senso che il principio iura novit curia non opera per il diritto straniero, la corte di merito avrebbe ignorato la radicale innovazione introdotta dall'art. 14 L. 31.5.1995 n. 218. Con il 4^ motivo sono denunziate la falsa ed erronea applicazione dell'art. 151 c.p.c. e la violazione dell'art. 88 c.p.c.. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata non abbia considerato che erano mancati del tutto i motivi di urgenza richiesti dall'art. 151 c.p.c., che avrebbero potuto giustificare il provvedimento del Presidente della Corte di Appello, al di là della violazione dell'art. 142 c.p.c. e delle convenzioni internazionali. Con il 5^ motivo la denunzia di erronea e falsa applicazione è riferita all'art. 36 1^ comma della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968 e ancora agli artt. 142 c.p.c. e 684 cod. nav.. Censurano i ricorrenti la sentenza impugnata laddove ha dichiarato la decadenza della D.S.K. per avere notificato la opposizione avverso l'exequatur oltre un mese dopo la sua notificazione. Rilevano che l'art. 36 della Convenzione di Bruxelles al 2^ comma stabilisce che se la parte è domiciliata in uno Stato contraente, diverso da quello della decisione che accorda la esecuzione, il termine è di due mesi.
Peraltro sarebbe mancata la prova che la consegna sia avvenuta il 12.1.1998, posto che era stata eseguita da un privato (il corriere D.H.L.) e non da un pubblico ufficiale;
e comunque, dovendosi la notifica ritenere eseguita dopo 20 giorni dal completamento delle formalità previste dall'art. 142 c.p.c., il termine sarebbe scaduto il 27.2.1998, quand'anche fosse stato di uno e non di due mesi. Ravvisano ulteriore motivo di nullità nel fatto che il provvedimento di esecutorietà ed il successivo di sequestro della nave non siano stati notificati allo Stato ucraino proprietario del natante, a norma dell'art. 683 cod. nav.. Con il 6^ motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e degli artt. 2, 8 e 10 L. 31.5.1995 n. 218; nonché l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio. Rilevano che la corte territoriale ha mancato di pronunziare sulla eccezione di carenza di giurisdizione del tribunale di Rotterdam, essa essendo dell'A.G.O. italiana, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles e degli artt. 2, 8 e 18 L. 218/1995, in mancanza di criteri di collegamento, posto che la controversia interessava una società inglese ed un ente statale ucraino ed aveva ad oggetto una nave ucraina in Italia.
Peraltro quella sentenza olandese era anche contraria ad altra successiva, invocata in giudizio, emessa il 6.1.1997 dallo stesso tribunale, che aveva annullato la precedente, e della quale la corte genovese aveva omesso ogni esame.
Con il 7^ motivo è denunziata la violazione dell'art. 70 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non aveva fatto alcuna menzione dell'intervento del Procuratore Generale presso la corte genovese - peraltro favorevole alla opposizione - sia nella procedura di esecutorietà che nella successiva fase della opposizione. Con l'ottavo motivo si richiamano "tutte le altre domande, eccezione e deduzioni formulate ... davanti alla Corte di Appello di Genova". È infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso, riferita sia alla società D.S.K. che ai due enti intervenuti, il Ministero dei Trasporti Ucraino e il Fondo per la Proprietà Statale Ucraino. Va rilevato, a riguardo, che nel mezzo di gravame, unitariamente proposto dai tre soggetti, il potere di rappresentanza del difensore, per ciò che attiene alla società, è stato indicato - come evidenziato nella epigrafe - in un doppio titolo, la procura generale ad lites per notaio Bocchiardo di Genova del 25.8.1997 e la procura speciale in calce all'atto; mentre, per ciò che attiene al Ministero dei Trasporti e al Fondo per la proprietà statale, la rappresentanza processuale è desunta dalle procure generali notarile "ad lites e ad negotia", così menzionata nell'atto, rispettivamente del 18.1.1999 e del 17.11.1997.
Assume la controricorrente che nessuna di essere corrisponda alla procura speciale richiesta dall'art. 366 c.p.c., giacché quella rilasciata alla società non riporta la data ed il luogo di sottoscrizione da parte del Presidente della D.S.K., il quale, peraltro, dai documenti esibiti non era risultato che fosse munito dei necessari poteri;
mentre le altre sarebbero generali ed anteriori alla pubblicazione della sentenza.
L'assunto non è condivisibile.
Se, infatti, non hanno alcun rilievo la data ed il luogo della sottoscrizione della procura, che, per essere in calce al ricorso datato 6.3.2000 e per avere preceduto la relativa notifica del 7.3.2000, annotata in successione ad essa, fu coeva alla stesura del gravame e comunque segui la sentenza impugnata, si da risultare in linea con l'art. 366 c.p.c., altrettanto irrilevante è la deduzione che " non è da sapere se il sig. EN in base allo statuto sociale o alla, delibera assembleare sia munito dei necessari poteri di rappresentante processuale della società", avuto riguardo al principio di diritto che, quando è parte del processo una persona giuridica, la persona fisica che rilascia il mandato al difensore nella qualità di organo non ha l'onere di dimostrare tale carica, mentre la eventuale inesistenza del rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi la eccepisce (Cass. 11221/1998;
279/1996; 4642/1995; 12012/1993; 964/1992).
Quanto al Ministero e al Fondo, sono state invocate e documentate procure ad negotia - e tali risultano per i poteri conferiti, tra l'altro, di transigere - in favore dell'avv. Francesco Rizzuto, difensore dei due enti, sicché è senza fondamento la eccezione di anteriorità del mandato, dal momento che l'art. 86 c.p.c., nel contemplare la difesa personale della parte che abbia la qualità necessaria ad esercitare l'ufficio di difensore, la consente anche alla persona che la rappresenta, quando, come nella specie, sia munita di tale qualità (Cass. SS.UU. 2846/1984). È, tuttavia, infondato il ricorso proposto dai due Enti statali, avverso la decisione che ha dichiarato inammissibile il loro intervento, in forza dell'art. 36 della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968, che non prevede possibilità di impugnazione per i terzi interessati del provvedimento concessivo dell'exequatur. Invocano i ricorrenti il disposto degli artt. 344 e 404 c.p.c., che contemplano il diritto dei terzi ad intervenire, quando la sentenza esecutiva pregiudichi i loro diritti e comunque eccepiscono il giudicato interno, in forza del provvedimento 17.3.1998 della Corte di Appello di Genova, che, nel dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento integrativo del decreto di exequatur, che aveva individuato la motonave VE ZI di proprietà della Ucraina, come bene da assoggettare alle misure conservative da parte della società TS, aveva affermato che l'unico rimedio giurisdizionale contro il provvedimento gravato dal reclamo è l'opposizione ex art. 36 della citata convenzione.
Entrambe le prospettazioni sono errate.
Va, infatti, considerato che la presente controversia ha ad oggetto la esecutorietà della sentenza 2.11.1995 del Tribunale di Rotterdam, che ha condannato la società Black Sea Shipping Company - ovvero D.S.K Chormomorscke Paraplavstvo di Odessa - a pagare alla TS una somma di danaro per inadempienze connesse ad alcuni contratti di noleggio di motonavi di proprietà della società ucraina.
Estranee alla presente lite sono le vicende afferenti alla misura cautelare e quelle ad essa propedeutiche, cui successivamente la società inglese ha proceduto e in ordine alle quali è stato prospettato ed è prospettabile l'interesse dei due Enti di Stato ucraini, che, rispetto all'accertamento della pretesa di credito compiuta dalla sentenza del tribunale olandese e al provvedimento della corte genovese, che l'ha dichiarata esecutiva in Italia, non hanno ragione alcuna da opporre.
A fronte di tale circostanza è improprio il richiamo degli artt. 344 e 404 c.p.c., che contemplano fattispecie di intervento volontario del terzo, che sia titolare di un diritto autonomo incompatibile con quello delle parti in causa e che sia, perciò, pregiudicato dalla decisione emananda, pur se non sia soggetto agli effetti del giudicato (Cass. SS.UU. 8500/1998; Cass. 5766/1997); e per le stesse ragioni del tutto inconferente è la pronunzia definitiva di inammissibilità della Corte di Genova, di due anni successiva all'exequatur, resa sul reclamo avverso l'atto integrativo, che era stato emesso ad istanza della TS, perché potesse poi procedere al sequestro, a tutela del proprio credito, così come era stato accertato.
E ciò al di là della supposta valenza di giudicato della generica affermazione, riportata a sostegno della pronunzia, circa la possibilità di proporre la opposizione ex art. 36 della Convenzione di Bruxelles, che, indicando il rimedio esperibile rispetto a quello praticato ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., non ha affatto dichiarato che legittimati a proporlo fossero il Ministero del Trasporti ucraino e il Fondo per la proprietà statale ucraino. Conseguentemente non ha motivo di essere proposta la discussione in ordine alla portata dell'art. 36 citato e alla sua conformità ai principi costituzionali dell'ordinamento italiano, una volta che venga esclusa la configurabilità dell'intervento nei termini invocati, con riferimento agli artt. 344 e 404 c.p.c.; mentre se l'intervento fosse qualificabile come adesivo dipendente, la predetta norma convenzionale, che la opposizione al provvedimento di exequatur consente solo alla "parte contro cui viene fatta valere", non porrebbe alcun problema di ordine costituzionale di violazione del diritto di difesa.
Il primo motivo di ricorso, che in via esclusiva riflette la posizione dei due Enti di Stato, va dunque respinto.
Merita, invece, di essere accolto il secondo, proposto dalla società D.S.K.
La doglianza censura la sentenza della corte genovese che, pur avendo convenuto con la tesi della odierna ricorrente che l'assistenza per la esecuzione degli atti processuali tra l'Italia e l'ex Urss - tra i quali è compresa la loro notificazione - debba essere effettuata tramite commissione rogatoria in via diplomatica, ai sensi degli artt. 7 e 9 della convenzione, ha però ritenuto che le particolari procedure previste dalle norme convenzionali, in quanto volte ad agevolare e favorire il disbrigo delle formalità processuali dei due Paesi, non siano vincolanti, in difetto di comminatorie di nullità, per la ipotesi di loro inosservanza. Legittimo sarebbe, pertanto, l'uso alternativo di forme diverse, come quella autorizzata dal Presidente della Corte di Appello ai sensi dell'art. 151 c.p.c., "specie considerando che il settore delle notificazioni è dominato in Italia dal concetto - espressione del più generale principio della conservazione degli atti imperfetti - della validità di un atto, ancorché nullo, ove lo stesso abbia raggiunto lo scopo al quale esso era destinato (art. 156 c.p.c.); e non risulta che principio analogo non sia sussistente pure in Ucraina, ove la notificazione doveva avvenire ed ove risulta sia comunque avvenuta".
Va osservato, a riguardo, che con la Convenzione 25.1.1979 tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, sull'assistenza giudiziaria in materia civile (ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 11.12.1985 n. 766) - cui l'Ucraina non è estranea, come assume la controricorrente per il fatto che sia soggetto giuridico sin dagli inizi dello scorso secolo, posto che dell'Urss essa comunque ha fatto parte, divenendo la seconda, per importanza e popolazione, delle Repubbliche di quella Unione;
convenzione che erroneamente la società resistente assume abbia perduto efficacia "con il dissolvimento dell'ex Urss", espressione priva di qualunque significato giuridico, tanto da non necessitare di specifica confutazione - le parti contraenti assunsero l'impegno di fornirsi reciproca assistenza giudiziaria, mediante la esecuzione di commissioni rogatorie relative alla effettuazione di singoli atti processuali (art. 3 della legge); stabilirono le modalità della rogatoria e in particolare disposero che nell'eseguirla " la istituzione richiesta applica la legislazione del proprio Stato", con possibilità che essa, - su richiesta della istituzione richiedente, applichi "le norme processuali della Parte contraente dalla cui istituzione proviene la commissione rogatoria, nella misura in cui queste non siano in contrasto con la legislazione della Parte contraente richiesta" (art. 7).
A ribadire la obbligatorietà del rispetto delle forme previste dalle convenzioni internazionali è l'art. 142 c.p.c., che, per la notificazione a persona non residente ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica, dopo avere stabilito al 1^ e 2^ comma le modalità da osservare, precisa al 3^ - aggiunto dalla L.
6.2.1981 n. 42, che ha reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 15.11.1965, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale - che le disposizioni dei commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 D.P.R.
5.1.1967 n. 200. Ciò posto, manca qualunque spazio perché possa trovare applicazione l'art. 151 c.p.c., la cui portata, ampia che sia, trova un limite insuperabile nella notifica da eseguirsi all'estero, allorché per essa siano previste specifiche modalità da convenzioni internazionali intervenute tra gli Stati interessati o alle quali essi abbiano aderito.
E la rilevanza imperativa di tali prescrizioni si desume proprio dalle disposizioni dell'art. 142 c.p.c., che, considerando la fattispecie della notifica a soggetto residente, dimorante o domiciliato all'estero, che è qui in esame, ha attribuito il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora (Cass. 6196/1996; 339/1982) -, è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria;
con esclusione di quella prevista dall'art. 151 c.p.c., la cui portata l'ampiezza e la completezza delle previsioni dell'art. 142 relegano in via esclusiva all'interno dell'ordinamento italiano, quanto meno in presenza di tali convenzioni.
Ne consegue che per la sua estraneità al sistema la notificazione eseguita a mezzo di corriere internazionale debba essere giudicata affetta da giuridica inesistenza, tale fattispecie realizzandosi, appunto, allorché l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge (Cass. 2195/1999;
2147/1998; 272/1996; 3819/1991).
E tanto giova a disattendere, prima ancora di qualunque verifica di merito, la tesi, fatta propria dalla sentenza impugnata, della assenza di comminatorie di nullità e quella del raggiungimento dello scopo, improponibili a fronte della giuridica inesistenza dell'atto.
L'accoglimento del secondo motivo assorbe i successivi, compreso il 5^, che attiene alla tardività della opposizione, ritenuta dalla corte genovese, per il, decorso del termine previsto dall'art. 36 succitato.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Genova, altra Sezione, che dovrà fare applicazione del principio di diritto, secondo cui l'art. 151 c.p.c. non può trovare applicazione e la notificazione eseguita all'estero a persona non residente, ne' dimorante ne' domiciliata nella Repubblica italiana è giuridicamente inesistente, ove siano previste specifiche formalità dalle convenzioni internazionali in materia di notifica di atti giudiziari e le stesse risultino inosservate. Le spese del presente giudizio saranno regolate dal giudice di rinvio, per quanto attiene al rapporto tra la soc. D.S.K. e la soc. TS;
vanno, invece, compensate, ricorrendo giusti motivi, quelle tra il Ministero dei Trasporti e il Fondo per la proprietà statale, ucraini, e la predetta controricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo;
accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, altra Sezione, anche per le spese di Cassazione, con riguardo alla società D.S.K. e la società TS;
compensa le spese processuali tra il Ministero dei Trasporti e il Fondo per la proprietà statale e la controricorrente. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003