Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11966
CASS
Sentenza 8 agosto 2003

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L'art. 142 del codice di procedura civile, in tema di notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora - è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria. Ne consegue che, qualora sussista, tra gli Stati interessati, una convenzione internazionale che preveda specifiche modalità per l'esecuzione delle notificazioni all'estero di atti giudiziari (quale, nella fattispecie, la Convenzione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, ratificata e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 766), non può trovare applicazione l'art. 151 del codice di procedura civile - il quale ammette forme di notificazione, ordinate dal giudice, diverse da quelle previste dalla legge -, la cui portata è limitata, quanto meno in presenza di tali convenzioni, all'interno dell'ordinamento italiano e la notificazione effettuata ai sensi di tale norma (nella fattispecie, tramite corriere internazionale), per la sua estraneità al sistema, deve considerarsi giuridicamente inesistente.

In tema di procedimento civile, l'art. 86 cod. proc. civ., nel contemplare la difesa personale della parte che abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, la consente anche alla persona che la rappresenta, quando sia munita di tale qualità.

In tema di procedimento civile, qualora sia parte del processo una persona giuridica, la persona fisica che rilascia il mandato al difensore nella qualità di organo di detta parte non ha l'onere di dimostrare tale veste, mentre l'eventuale inesistenza del rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi la eccepisce.

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  • 1Notifica e deposito dell’appello,
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11966
Data del deposito : 8 agosto 2003

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