Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 9730
CASS
Sentenza 27 novembre 2013

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Il delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., integra un delitto plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto, con la conseguenza che pure quest'ultimo assume la posizione di persona offesa dal reato ed è pertanto legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.

Non è abnorme l'ordinanza con cui il G.U.P. dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta. (Fattispecie in cui la nullità era stata dichiarata sul presupposto dell'illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio dell'interrogatorio formulata dalla difesa dell'indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 9730
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9730
    Data del deposito : 27 novembre 2013

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