Sentenza 27 novembre 2013
Massime • 2
Il delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., integra un delitto plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto, con la conseguenza che pure quest'ultimo assume la posizione di persona offesa dal reato ed è pertanto legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
Non è abnorme l'ordinanza con cui il G.U.P. dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta. (Fattispecie in cui la nullità era stata dichiarata sul presupposto dell'illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio dell'interrogatorio formulata dalla difesa dell'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2013, n. 9730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9730 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1820
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 25974/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA SA N. IL 18/01/1947 parte offesa;
nel procedimento C/:
OL NC N. IL 16/06/1950;
avverso il decreto n. 36587/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 06/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
OSSERVA
1. GR ER, per il tramite del difensore fiduciario, quale persona offesa nel procedimento distinto dal nr 35652/12 RG, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del GIP presso il Tribunale di Napoli con il quale è stata disposta l'archiviazione delle indagini promosse ai danni di LI AN, indagato del reato di cui all'art. 328 c.p., comma 2. 2. Segnala al fine la difesa della ricorrente che dopo una prima richiesta di archiviazione opposta, il Gip aveva disposto indagini suppletive;
il PM procedeva dunque a nuova iscrizione e nuovamente veicolava istanza di archiviazione, che il Gip provvedeva accogliendo l'istanza con decreto de plano, pur in presenza di una nuova opposizione articolata dalla persona offesa. Ciò in modo da violare irrimediabilmente il contraddittorio e giustificare il ricorso di legittimità, non avendo il decidente neppure preso in considerazione, quantomeno per affermarne l'inammissibilità, l'opposizione mossa.
3. La Procura Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità perché dagli atti non è dato rinvenire la presenza della nuova opposizione atta ad ostacolare il provvedimento di archiviazione de plano.
4. Con memoria depositata il 28 ottobre 2013 la difesa dell'indagato LI AN ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché tardivo rispetto alla data nella quale il difensore della GR aveva avuto conoscenza della archiviazione stessa sia perché proposto da un difensore diverso da quello nominato dalla persona offesa mai revocato o sostituito.
5. Con ulteriore memoria depositata il 19 novembre 2013 la difesa della ricorrente ha contestato le ragioni di inammissibilità sollevate dalla Procura Generale e dell'indagato.
6. Il ricorso merita l'accoglimento.
7. Invero, costituisce ius receptum, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, il principio secondo cui l'archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di un'opposizione della persona offesa alla richiesta dal P.M. avanzata, ove ricorrano due condizioni delle quali il Giudice deve necessariamente dare atto con adeguata motivazione, ossia l'inammissibilità dell'opposizione - per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e/o dei relativi elementi di prova - e l'infondatezza della notizia di reato (Sez. 4, n. 167 del 24/11/2010, dep. 04/01/2011, Rv. 249236; Sez. 2, n. 40515 del 28/09/2005, dep. 08/11/2005, Rv. 232674; Sez. 2, n. 47980 del 01/10/2004, dep. 10/12/2004, Rv. 230707; Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, dep. 15/03/1996, Rv. 204132).
Ne consegue che, in presenza di opposizione, laddove il giudice ometta come nella specie, radicalmente di valutarne le ragioni per evidenziarne l'inammissibilità si produce, pertanto, una violazione del diritto al contraddittorio, che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'effettivo ascolto delle ragioni innanzi al Giudice rappresentate (Sez. 5, n. 16505 del 21/04/2006, dep. 15/05/2006, Rv. 234453).
8. La fondatezza del ricorso non risulta minata dalle osservazioni di segno contrario contenute nella requisitoria scritta dalla Procura Generale e nella memoria difensiva dell'indagato.
9. Quanto alla prima, perché la presenza dell'opposizione appare documentata dalla produzione in atti (l'opposizione depositata presso la Procura competente in data 1 ottobre 2012).
10. Del pari, sono infondate le contestazioni sollevate dalla difesa dell'indagato perché:
- in punto alla intempestività, anche a voler fare risalire il termine di decorrenza del ricorso per cassazione, pari a quindici giorni, a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), dalla conoscenza effettiva del provvedimento (in tal senso cfr la sentenza di questa sezione della Corte n. 47982 del 27/11/2012 Rv. 254103) la stessa deve ritenersi acquisita dalla data di rilascio della copia del provvedimento da impugnare (nel caso il 16 dicembre 2013) con conseguente tempestività del gravame (del 29 dicembre successivo) non potendosi ritenere per contro utile al fine la mera richiesta di visura allegata agli atti dalla difesa del LI.
- in ordine alla assenza di mandato difensivo, contraddette dal mandato ai sensi dell'art. 96 - 101 spillato al ricorso per cassazione in originale;
- relativamente infine alla affermata carenza di legittimazione, per la coerenza a norma delle considerazioni espresse dalla difesa del ricorrente con la memoria in atti in linea con il costante orientamento espresso sul punto da questa Corte (ex plurimis si veda Sez. 6, Sentenza n. 5376 del 12/11/2002 Rv. 223937) in forza al quale il reato di omissione di atti di ufficio, punito dall'art. 328 c.p., comma 2 integra un delitto plurioffensivo, nel senso che lede, oltre all'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della pubblica amministrazione, anche il concorrente interesse del privato leso dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto. Tale norma, infatti, da un lato presuppone una richiesta presentata da un soggetto che vi abbia interesse, in quanto titolare di una situazione giuridica qualificata come diritto soggettivo o interesse legittimo e, dall'altro, tutela l'aspettativa dell'istante ad ottenere il provvedimento richiesto o in alternativa, la comunicazione dei motivi del ritardo o della mancata adozione del provvedimento. Ne consegue che il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa dal reato, tutelata dalle garanzie procedimentali previste dagli artt. 408-410 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014