Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 13562
CASS
Sentenza 14 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di rapporto di competizione economica e lesione della libertà di autodeterminazione

    I giudici di merito hanno escluso la sussumibilità del fatto nell'art. 513-bis cod. pen., ritenendo che l'attività svolta dagli imputati fosse abusiva e non concorrenziale nel senso richiesto dalla norma. La condotta è stata ritenuta idonea a procurare un profitto ingiusto con altrui danno, configurando l'estorsione.

  • Rigettato
    Mancanza di rapporto di competizione economica e lesione della libertà di autodeterminazione

    I giudici di merito hanno escluso la sussumibilità del fatto nell'art. 513-bis cod. pen., ritenendo che l'attività svolta dagli imputati fosse abusiva e non concorrenziale nel senso richiesto dalla norma. La condotta è stata ritenuta idonea a procurare un profitto ingiusto con altrui danno, configurando l'estorsione.

  • Accolto
    Mancanza di prova della simultanea presenza di più persone

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse intrinsecamente contraddittoria riguardo all'aggravante delle più persone riunite, non chiarendo la simultanea presenza nel luogo e al momento della condotta. La sentenza è stata annullata limitatamente a tale aggravante.

  • Rigettato
    Difetto di contenuto intimidatorio e assenza di efficacia causale

    I giudici di merito hanno ritenuto la frase pronunciata dal Di OB idonea a prospettare un male ingiusto e ad incutere timore, considerando il contesto ambientale e la reazione della persona offesa. Hanno altresì ritenuto la condotta preordinata al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, configurando la tentata estorsione.

  • Rigettato
    Inidoneità dell'espressione a procurare profitto e assenza di danno patrimoniale correlato

    I giudici di merito hanno ritenuto la condotta preordinata al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, configurando l'estorsione. Hanno dato rilievo alla perdita di possibilità di conseguire un risultato economicamente valutabile, fondando tale valutazione sulle dichiarazioni della persona offesa.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sull'agevolazione mafiosa e sulla forza intimidatrice del gruppo

    La Corte ha ritenuto l'aggravante sussistente nella duplice forma di agevolazione mafiosa e di avvalimento della forza intimidatrice del gruppo criminale, facendo rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. Ha ritenuto che i Di OB gestissero l'area nell'interesse del clan e che l'imputato fosse consapevole della destinazione delle somme al clan. La forza intimidatrice è stata desunta dal contesto criminale stabile e dalla pregressa ma attuale carica intimidatrice dell'associazione.

  • Rigettato
    Eccessività della pena e mancata riduzione per il tentativo

    Il primo giudice ha discostato dal minimo edittale in ragione del più ampio contesto criminale. La pena è stata aumentata ex art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte ha ritenuto la motivazione congrua e logica, e corretta in diritto. La riduzione per il tentativo è stata operata in ragione di 1/3, ritenendo la gravità complessiva del fatto desunta dalle modalità, circostanze e personalità dell'imputato, e dall'inserimento della condotta in un 'contesto criminale stabile'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 13562
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13562
    Data del deposito : 14 aprile 2026

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