CASS
Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 13562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13562 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1- Di OB ST, nato a [...] il [...];
2- LA RE, nato a [...] l’[...]; avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Luigi Giordano, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo dichiararsi la inammissibilita' di entrambi i ricorsi;
udito il difensore, avv. AL LL CO, che ha concluso per Di OB, riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/09/2025, la Corte di appello di Napoli, adita da ST Di OB e RE LA, in (parziale) riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Napoli del 07/11/2024, riqualificati i reati di cui ai capi A) e C) della imputazione ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen., rideterminava la pena, con le già concesse attenuanti generiche, in anni tre, mesi quattro di reclusione ed 1.400 di multa, confermando nel resto la impugnata sentenza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13562 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 13/03/2026 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. Giovanni Esposito, difensore di fiducia di RE LA, articolando un unico motivo con cui deduce erronea applicazione di legge penale ed omessa motivazione. In particolare, richiamando Sez. Unite n. 13178/2019, lamenta la erronea applicazione dei principi di diritto affermati in tema di reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. rilevando che: a) la qualifica di imprenditore in capo al soggetto agente deve essere valutata non in senso formale, civilistico, bensì in ragione del concreto svolgimento di una attività commerciale, industriale o produttiva;
b) deve essere valutata l’esistenza di un rapporto di competizione economica tra l’agente ed il soggetto passivo;
c) il bene giuridico protetto dalla norma va individuato nella lesione della libertà di autodeterminazione individuale nell’esercizio di una attività economica. Il fatto ascritto al LA dovrebbe dunque essere sussunto nella fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., atteso che l’imputato esercitava una attività economica in concorrenza e nei medesimi luoghi della parte offesa, utilizzando la minaccia nel tentativo di limitare la libertà economica e di autodeterminazione del soggetto passivo del reato. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso anche l’avv. AL LL CO, difensore di fiducia di ST Di OB, articolando vari motivi.
3.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Al riguardo, si duole che la Corte di appello avrebbe omesso di affrontare le doglianze difensive dedotte con l’atto di appello, in particolare circa: a) il difetto di contenuto intimidatorio nelle espressioni usate dal Di OB;
b) la assenza di efficacia causale rispetto ad un evento di danno o di profitto;
c) la intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e la assenza di riscontri esterni al suo narrato. Evidenzia il ricorrente come si tratti di un unico episodio, quello del 14 ottobre 2023, mentre ulteriori episodi richiamati in motivazione non avrebbero trovato alcuna conferma probatoria neppure indiretta e, quanto a quello del 14 aprile 2023, esso sarebbe stato desunto da una impressione soggettiva della persona offesa. Anche il danno patrimoniale risulterebbe ipotetico e indeterminato, essendo di contro emerso che la persona offesa aveva continuato a svolgere la sua attività anche nelle giornate in cui si verificavano le condotte contestate. Mancherebbe poi, a parere del ricorrente, la valutazione in ordine alla capacità della espressione profferita a incutere timore nella vittima, secondo criteri individualizzanti e soggettivi, da riferire in primo luogo alla percezione del destinatario della intimidazione (al riguardo in ricorso si richiama giurisprudenza), percezione nella specie assente. Il ricorrente lamenta, inoltre, come la Corte territoriale abbia aderito in modo acritico alle 2 argomentazioni del primo giudice circa la attendibilità della persona offesa, non considerando il pregresso rapporto di collaborazione di quest’ultima con l’imputato e le gravi oscillazioni in sede di dichiarazioni e identificazioni dell’agente. Mancherebbero, poi, riscontri esterni al narrato della persona offesa, risultando inconferente sul punto il richiamo, operato in sentenza, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, posto che nessuno di costoro aveva riferito circostanze dirette relative all’episodio di cui al capo A), contestato al Di OB. Del pari nessun riferimento all’imputato si rinveniva nella conversazione n. 321 del 28 gennaio 2023, mentre l’esame dei messaggi rinvenuti nei telefoni degli imputati dimostrava semmai la assenza di potere decisionale in capo al Di OB. Tale ricostruzione aveva, poi, trovato conferma nelle dichiarazioni spontanee dell’imputato.
3.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 629 e 610 cod. pen., nonché vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica. In particolare, richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente censura come erronea la decisione, nonché come manifestamente illogica la motivazione, nella parte in cui non ha riqualificato il fatto ex art 610 cod. pen.: la espressione proferita sarebbe, a parere del ricorrente, del tutto inidonea a procurare un ingiusto profitto, non era stata individuata alcuna utilità economica concretamente perseguita o perseguibile, né un pregiudizio patrimoniale correlato, né, infine, vi era stata alcuna richiesta di danaro o pretesa economica.
3.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 629 e 513-bis cod. pen., nonchè contraddittorietà, per travisamento, della motivazione. Richiamando Sez. Unite n. 13178/2020, rileva il ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nell’individuare il discrimine tra le due fattispecie nella liceità o meno dell’attività imprenditoriale svolta dall’agente.
3.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica. Lamenta come la Corte territoriale abbia acriticamente richiamato le motivazioni del primo giudice sul punto, senza confrontarsi con le puntuali doglianze difensive portate in atto di appello e senza indicare in quali condotte la forza di intimidazione derivante dalla appartenenza a sodalizi di tipo camorristico si sarebbe concretizzata, né gli elementi indicativi della finalità agevolatrice. Deduce come la motivazione risulterebbe assente anche in punto di accertamento dell’elemento soggettivo, sub specie di dolo specifico, richiamando giurisprudenza di legittimità. 3 3.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, cod. pen., nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta come la Corte territoriale non abbia accertato, in concreto, la simultanea presenza del concorrente nel luogo e nel momento della realizzazione della minaccia o violenza, limitandosi ad aderire alla argomentazione del primo giudice secondo cui la circostanza era integrata sulla base della mera presenza occasionale, nella zona, di più soggetti dediti al parcheggio abusivo. La stessa Corte di appello avrebbe poi riconosciuto che Di OB agì in via autonoma e non insieme ad altri.
3.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 132, 133 cod. pen., nonchè mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non proporzionato. Al riguardo, rileva che la condotta ascritta si sarebbe arrestata ad una fase embrionale, nessun esborso economico si è verificato, né è risultato che la condotta abbia determinato una effettiva soggezione della vittima, di talché il giudice del merito avrebbe dovuto operare una più incisiva riduzione della pena-base, valorizzando circostanze soggettive quali la giovane età, la incensuratezza, la assenza di violenza e la non abitualità della condotta.
3.7. Insta pertanto per l’annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 - 05, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione 4 di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).
1.1. Inoltre, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01).
1.2. Si rammenta vieppiù come, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, sia pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01). 2. Ciò premesso, il ricorso di Di OB è fondato limitatamente al motivo relativo alla aggravante delle più persone riunite, mentre i restanti motivi risultano o aspecifici e meramente reiterativi dei motivi di appello, con essi non articolandosi un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, o infondati.
2.1. In particolare, il primo motivo di ricorso è in parte aspecifico e in parte infondato. Invero, entrambi i giudici del doppio grado di merito hanno apprezzato la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutando le denunce sporte, anzitutto, nella cornice delineata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché alla luce del contesto criminale e territoriale risultante dalle sentenze irrevocabili acquisite: dalla ricostruzione, operata in modo conforme nel doppio grado, emerge che le condotte contestate si inscrivono nella gestione dei parcheggi abusivi nel territorio di Pozzuoli ad opera del clan camorristico ED (vds. pagg. 4 e ss. della sentenza di primo 5 grado;
in particolare, vds. anche pagg. 40-41, in cui si dà atto, specificamente, di quanto riferito dal collaboratore di giustizia EL AC circa il fatto che il parcheggio abusivo antistante il Brass fosse gestito da Di OB NT e Di OB ST, figli di Di OB LE). Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta, altresì, che anche le dichiarazioni della persona offesa, che involgono la figura dell’odierno imputato, ST Di OB, si inseriscono in un più ampio contesto di denunce, relative a fatti accaduti negli anni 2022-2023 ai danni di CO LB, titolare del parcheggio autorizzato, adiacente al locale Brass. In particolare, quanto ai fatti occorsi il 14 ottobre 2023, dalla lettura dei provvedimenti non risulta nessuna incertezza, intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa o esitazione nel riconoscimento dell’imputato (vds. pag. 20 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza di appello), mentre le deduzioni avanzate in ricorso - circa la riferita inziale impossibilità di riconoscere l’autore delle minacce e il successivo riconoscimento dello stesso- afferiscono a diverso episodio (quello del 23 ottobre 2022) ed a diversi soggetti (NT Di OB e LE Di OB: vds. pagg. 19 e 22 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello). Invero, l’imputato veniva non solo indicato dal CO con il nome ST sin dal momento della denuncia, ma veniva anche da costui individuato senza incertezze in sede di riconoscimento fotografico (vds. pag. 21 sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza di appello). Il Di OB ST risultava, inoltre, nelle immagini del sistema di videosorveglianza posto all’esterno della discoteca, intento ad occuparsi della attività di parcheggio abusivo (vds. pag. 21 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata). Dalla lettura delle sentenze del doppio grado risulta, poi, che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato ulteriore conferma anche nel contenuto dei messaggi, estratti mediante copia forense dai cellulari in uso all’imputato, da cui è emersa la effettiva gestione della attività in questione in capo all’odierno ricorrente, che impartiva istruzioni agli altri soggetti in essa impiegati (pag. 36 della sentenza di primo grado), ed al quale LE Di OB chiedeva notizie sulla gestione dei turni e sull’andamento degli affari (vds. pagg. 34- 35 della sentenza da ultimo citata e pag. 6 della sentenza impugnata). Ulteriore riscontro alle dichiarazioni del CO si rinviene, vieppiù, nel contenuto di quei messaggi in cui il coimputato LA veniva espressamente invitato a rivolgersi a ST per la risoluzione di problematiche sorte nella gestione del parcheggio abusivo, da cui i giudici del merito traevano elementi di ordine logico per inferire che all’odierno ricorrente fossero affidati compiti organizzativi ben più ampi di quelli del coimputato (vds. pagg. 42-43 della sentenza di primo grado). Si tratta, dunque, di numerosi elementi esterni a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valutati con motivazione ampia, compiuta e logica e convergenti nella 6 ricostruzione scaturente dalle denunce del CO (vds. ancora sentenza cit., pag. 44). La valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante CO è stata peraltro effettuata in modo rigoroso, in relazione anche alla pregressa conoscenza tra i soggetti, in modo da pervenire, con motivazione congrua e priva di aporie logiche, alla esclusione di qualsiasi intento calunniatorio in capo al dichiarante (vds. pagg. 45-46 della sentenza di primo grado). Di contro, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze avanzate con l’appello ed a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
2.2. Correttamente poi, con motivazione vieppiù congruente e logica, nonché aderente alle risultanze processuali, è stata ritenuta la prospettazione di un male ingiusto nella frase (‘stasera lo faccio io il parcheggio, devo lavorare’) proferita da ST Di OB.
2.2.1. Al riguardo si rammenta che, per giurisprudenza costante, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 – 01; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254297 – 01; Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, Dell’Utri, Rv. 240950 – 01). Inoltre, in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante, sicché, a tal fine, è da ritenersi priva di rilievo la capacità di resistenza eventualmente dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019 Maggiorelli, Rv. 276537 – 01; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, Aiello, Rv. 255538 – 01).
2.2.2. Orbene, ciò premesso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati: invero, i giudici di appello, con motivazione congrua, compiuta e logica, hanno dato rilievo al contesto ambientale in cui si inseriva la intimazione del Di OB, effettuando quindi la valutazione circa la implicita prospettazione, nella frase pronunciata nelle circostanze date, di un male ingiusto e circa la idoneità della stessa ad incutere timore (pag. 6 della sentenza impugnata). La stessa reazione della persona offesa ha consentito ai giudici del merito di trarre elementi logici per avvalorare il formulato giudizio di idoneità della intimazione a coartare la volontà della vittima: invero, il CO riferiva che, dopo l’intimazione del Di OB, si era immediatamente chiuso all’interno della sua area, per non avere ‘problemi con questi soggetti’, e che la condotta dell’imputato non era che l’ultima di plurime minacce avvenute anche l’anno precedente, sempre con riferimento alla gestione del parcheggio (vds. pagg. 46 e 47 della sentenza di primo grado).
2.2.3. La condotta posta in essere dal Di OB è stata poi correttamente ritenuta preordinata al conseguimento di un ingiusto profitto. Al riguardo, si rammenta come, secondo giurisprudenza di questa Corte, il tratto 7 distintivo tra il delitto di estorsione e quello di violazione privata risieda nella preordinazione, nel primo, della condotta minacciosa o violenta al conseguimento di un ingiusto profitto, di talché è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025, Cardinale, Rv. 288558 – 01; Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galideri, Rv. 261800 – 01; Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, dep. 2014, Lauria, Rv. 259065 – 01; Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013, Levak, Rv. n. 255242 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati, dando rilievo al fatto che la intimazione al CO di non esercitare la sua attività era diretta univocamente al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.
2.2.4. Quanto poi alla individuazione del danno patrimoniale, che sarebbe stato correlato all’ingiusto profitto al cui conseguimento era preordinata la condotta, la Corte ha dato rilievo, ancora una volta con ragionamento privo di aporie logiche, alla perdita di possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, fondando tale valutazione sulle dichiarazioni della stessa persona offesa, che ha riferito di non essere riuscita a ‘riempire’ il parcheggio quella sera (vds. pagg.
6 -7 della sentenza impugnata).
2.2.5. Anche quanto al dolo dell’estorsione, la sussistenza dello stesso è stata correttamente inferita, con motivazione compiuta e logica, da elementi, tratti dal compendio probatorio, che hanno consentito di individuare l’ingiusto profitto avuto di mira in quello derivante dalla gestione del parcheggio (vds. pag. 7 della sentenza impugnata). Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni spese nel secondo motivo a sostegno di una diversa qualificazione giuridica del fatto.
2.3. Il terzo motivo risulta infondato per le ragioni che saranno illustrate al successivo paragrafo 3, a cui si rinvia.
2.4. Il quarto motivo è in parte aspecifico, laddove articola censure in fatto che non si confrontano con la doppia motivazione conforme sul punto, e in parte manifestamente infondato, laddove deduce violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen. Nella specie, la aggravante in questione è stata ritenuta nella duplice forma della agevolazione mafiosa e dell’essersi l’agente avvalso della forza intimidatrice del gruppo criminale e la Corte di appello ha, sul punto, legittimamente fatto rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado (pagg. 47, 48 della sentenza primo grado). Dalla ricostruzione operata nel doppio grado di giudizio risulta, con motivazione puntuale, congrua e logica, nonché aderente alle risultanze processuali, che i Di OB (LE ed i figli NT e ST) gestivano l’area antistante il Brass nell’interesse del clan camorristico e, in particolare, del gruppo riferibile a RO TO: in tal senso convergevano, invero, sia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che il contenuto della conversazione n. 321 del 28 gennaio 2023, nonché le circostanze relative all’episodio 8 estorsivo del 23 ottobre 2022, nel corso del quale l’aggressore del CO aveva fatto espresso riferimento alla gestione del parcheggio per conto di TO RO, detto O’ BI (pag. 48 della sentenza citata). Dalle dichiarazioni del collaboratore EL AC, poi, veniva tratta la piena consapevolezza dell’imputato circa la destinazione al clan camorristico delle somme derivanti dalla gestione del parcheggio abusivo. Dalla conforme ricostruzione operata nel doppio grado è risultata, poi, la forza intimidatoria di cui l’imputato si è avvalso e che ha tratto linfa dal contesto in cui la condotta è stata posta in essere. Come visto, infatti, la condotta ascritta al Di OB si inseriva in un contesto caratterizzato da precedenti azioni, parimenti riferibili alla gestione del parcheggio abusivo, in una dimensione territoriale connotata, per come ricostruito nel doppio grado di merito, dalla pregressa ma anche attuale carica intimidatrice dell'associazione, che non necessitava quindi, per essere percepita, della reiterazione di specifici comportamenti di violenza e minaccia. Si tratta, ancora una volta, dunque, di ricostruzione priva di aporie logiche, rispetto alla quale difettava già nel relativo motivo di appello la necessaria specificità (vds. pagg. 16 e ss. dell’atto di appello), mancando, nella formulazione dello stesso, una critica argomentata alla motivazione della sentenza di primo grado, di talché la questione non può ritenersi neppure specificamente devoluta alla Corte territoriale (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01).
2.5. Risulta invece fondato il quinto motivo del ricorso di Di OB. Invero, la aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo ed al momento della violenza o minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 – 01; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041 – 01; Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Alletto, Rv. 279022 – 01; Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, De Luca, Rv. 276116 – 01). Dalla lettura della sentenza di primo grado (vds. pag. 47), così come da quella impugnata (vds. pag. 8), risulta essere stato dato rilievo al fatto che in quella giornata erano presenti ‘sui luoghi’ più soggetti che svolgevano l’attività di parcheggio abusivo. Sul punto, il ragionamento esposto dalla Corte territoriale risulta vieppiù intrinsecamente contraddittorio laddove la affermata simultanea presenza di più persone pare trarsi dal fatto che trattavasi di ‘soggetti che operavano nel viale adiacente al garage’ di proprietà della persona offesa (vds. pag. 8 della sentenza impugnata), così non chiarendosi, tuttavia, se vi fosse stata la presenza simultanea nel luogo ed al momento della condotta. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio.
2.6. Il sesto motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il primo giudice ha ritenuto di doversi discostare dal minimo edittale di cui all’art. 629, 9 primo comma, cod. pen. in ragione del più ampio contesto criminale in cui la singola condotta estorsiva è andata a inserirsi (vds. pag. 49 della sentenza di primo grado). La pena è stata poi aumentata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza non bilanciabile con le attenuanti concesse). Si tratta, dunque, di motivazione congrua e logica, oltre che corretta in punto di diritto. Invero, in caso di determinazione della pena con minimo scostamento rispetto alla forbice edittale inferiore, la giurisprudenza di questa Corte ritiene non necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono da ritenersi impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Scaramozzino, Rv. 265283 – 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 – 01). Anche con riferimento alla riduzione per il tentativo, operata dalla Corte di appello in ragione di 1/3, il motivo risulta aspecifico. Al riguardo, si rammenta che deve ritenersi esente da censure la denegata applicazione nella massima estensione della riduzione sanzionatoria per il tentativo, in ragione della ritenuta gravità complessiva del fatto, desunta dalle modalità e circostanze dell'azione e dalla personalità dell'imputato (Sez. 5, n. 40903 del 11/10/2022, D’Auria, Rv. 283805 – 01). Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata e dalla ricostruzione in fatto operata nel doppio grado risulta la particolare gravità del fatto, desunta dall’inserimento della condotta all’interno di ‘contesto criminale stabile’ (vds. ancora pag. 49 della sentenza di primo grado). D’altro canto, il relativo profilo di censura risulta anche generico, non portando una critica argomentata e specifica. 3. Il terzo motivo del ricorso Di OB e l’unico motivo del ricorso LA, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla dedotta violazione di legge, oltre che alle censure in punto di motivazione, in relazione alla mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., sono infondati. Al riguardo, deve anzitutto rammentarsi come il motivo risulti non consentito nella misura in cui deduce un vizio di motivazione in relazione al profilo della qualificazione giuridica, essendo denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto il vizio di motivazione attinente alle questioni di fatto (da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05). Ciò premesso, per entrambi i ricorrenti i giudici del merito hanno escluso che i fatti ascritti potessero integrare il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., ritenendo difettare il carattere concorrenziale della attività svolta dagli imputati siccome ‘attività abusiva’ (vds. pag. 47 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di appello).
3.1. Al riguardo, giova premettere alcune considerazioni sul reato di illecita concorrenza 10 con minaccia e violenza, di cui all’art. 513-bis cod. proc. pen. La fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., introdotta nel codice penale dall’art. 8 l. n. 646 del 1982 con la finalità di reprimere forme di concorrenza illecita di stampo mafioso che si attuano con l'intimidazione finalizzata a controllare (o a impedire) la concorrenza nello specifico ambiente della criminalità organizzata di tipo mafioso, ha finito per trovare applicazione anche al di fuori dell'ambito delle attività criminali di tipo mafioso (Sez. 2, n. 13691 del 15/03/2005, De Noia, Rv. 231129 – 01; Sez. 3, n. 450 del 15/02/1995, Tamborrini, Rv. 201578 – 01), andando a sanzionare tutti quei comportamenti diretti ad arrecare, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, una turbativa al libero mercato, attraverso l'uso strumentale della violenza o della minaccia. È stato a tal fine chiarito, da questa Corte a Sezioni Unite, che «Una specifica valenza selettiva ai fini della individuazione della condotta punibile deve assegnarsi, inoltre, al contenuto e alle finalità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in esame, che ha introdotto nel codice penale un reato plurioffensivo orientato non solo verso la tutela di un più ampio interesse al corretto funzionamento del sistema economico, inteso come bene finale, ma anche alla protezione di un diverso interesse, da intendersi quale bene strumentale, più direttamente inerente ad una esigenza di garanzia della sfera soggettiva della libertà di ciascuno di autodeterminarsi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva» (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 – 01).
3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha quindi chiarito che il reato di cui all'art. 513- bis cod. pen. ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, ma tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, l'espletamento in concreto di attività che si inseriscono nella dinamica commerciale, industriale o produttiva, a prescindere dai requisiti di professionalità ed organizzazione tipici della figura civilistica dell'imprenditore (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, Rv. 263164; Sez. 6, n. 1089 del 22/10/2008, dep. 13/01/2009, IC, Rv. 243187 - 01; Sez. 2, n. 26918 del 16/05/2001, Monaco, Rv. 219804 - 01). Deve pertanto ritenersi che esulino dall'ambito operativo della disposizione in esame solo quelle attività totalmente illecite (vds. in parte motiva, Sez. 6, n. 1089 del 22/10/2008, IC cit.), e non quelle meramente svolte in assenza di autorizzazioni o abilitazioni, poiché solo con riferimento alle prime non può enuclearsi alcun atto di concorrenza rispetto ad operatori del libero e legittimo mercato, che costituisce l'oggetto giuridico tutelato dalla specifica previsione normativa.
3.3. Nello specifico, quanto al rapporto tra la norma di cui all’art. 513-bis e quella di cui all’art. 629 cod. pen., ancora le Sez. U Guadagni hanno precisato che «I due reati […] offendono beni giuridici diversi, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, cit.), con la previsione 11 dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640). Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946)» (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, cit.; in senso conforme, nella giurisprudenza precedente, anche Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, cit.).
3.4. Alla luce dei superiori principi, risulta corretta l’operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di cui all’art. 629 cod. pen., sebbene non perché la natura ‘abusiva’ della attività di parcheggiatore precluderebbe l’operatività dell’art. 513-bis cod. pen., bensì in ragione della ricostruzione operata nel doppio grado di merito da cui è risultato, con accertamento in fatto congruamente e logicamente motivato, e dunque insindacabile in questa sede (per cui si rinvia ai paragrafi 2.2.3. e 2.2.4), che il Di OB ha posto in essere una condotta di minaccia che, incidendo sulla libertà del CO di autodeterminarsi nello svolgimento della sua attività, è risultata idonea e diretta in modo non equivoco a procurare all’agente un profitto con altrui danno. 4. Per le superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente a Di OB ST, limitatamente all'aggravante delle più persone riunite, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, ed il ricorso rigettato nel resto. Deve essere invece integralmente rigettato il ricorso di LA RE, con conseguente condanna dell’imputato LA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata relativamente a Di OB ST, limitatamente all'aggravante delle più persone riunite, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli;
rigetta il ricorso nel resto. Rigetta il ricorso di LA RE che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 12
1- Di OB ST, nato a [...] il [...];
2- LA RE, nato a [...] l’[...]; avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Luigi Giordano, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo dichiararsi la inammissibilita' di entrambi i ricorsi;
udito il difensore, avv. AL LL CO, che ha concluso per Di OB, riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/09/2025, la Corte di appello di Napoli, adita da ST Di OB e RE LA, in (parziale) riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Napoli del 07/11/2024, riqualificati i reati di cui ai capi A) e C) della imputazione ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen., rideterminava la pena, con le già concesse attenuanti generiche, in anni tre, mesi quattro di reclusione ed 1.400 di multa, confermando nel resto la impugnata sentenza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13562 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 13/03/2026 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. Giovanni Esposito, difensore di fiducia di RE LA, articolando un unico motivo con cui deduce erronea applicazione di legge penale ed omessa motivazione. In particolare, richiamando Sez. Unite n. 13178/2019, lamenta la erronea applicazione dei principi di diritto affermati in tema di reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. rilevando che: a) la qualifica di imprenditore in capo al soggetto agente deve essere valutata non in senso formale, civilistico, bensì in ragione del concreto svolgimento di una attività commerciale, industriale o produttiva;
b) deve essere valutata l’esistenza di un rapporto di competizione economica tra l’agente ed il soggetto passivo;
c) il bene giuridico protetto dalla norma va individuato nella lesione della libertà di autodeterminazione individuale nell’esercizio di una attività economica. Il fatto ascritto al LA dovrebbe dunque essere sussunto nella fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., atteso che l’imputato esercitava una attività economica in concorrenza e nei medesimi luoghi della parte offesa, utilizzando la minaccia nel tentativo di limitare la libertà economica e di autodeterminazione del soggetto passivo del reato. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso anche l’avv. AL LL CO, difensore di fiducia di ST Di OB, articolando vari motivi.
3.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen, in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Al riguardo, si duole che la Corte di appello avrebbe omesso di affrontare le doglianze difensive dedotte con l’atto di appello, in particolare circa: a) il difetto di contenuto intimidatorio nelle espressioni usate dal Di OB;
b) la assenza di efficacia causale rispetto ad un evento di danno o di profitto;
c) la intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e la assenza di riscontri esterni al suo narrato. Evidenzia il ricorrente come si tratti di un unico episodio, quello del 14 ottobre 2023, mentre ulteriori episodi richiamati in motivazione non avrebbero trovato alcuna conferma probatoria neppure indiretta e, quanto a quello del 14 aprile 2023, esso sarebbe stato desunto da una impressione soggettiva della persona offesa. Anche il danno patrimoniale risulterebbe ipotetico e indeterminato, essendo di contro emerso che la persona offesa aveva continuato a svolgere la sua attività anche nelle giornate in cui si verificavano le condotte contestate. Mancherebbe poi, a parere del ricorrente, la valutazione in ordine alla capacità della espressione profferita a incutere timore nella vittima, secondo criteri individualizzanti e soggettivi, da riferire in primo luogo alla percezione del destinatario della intimidazione (al riguardo in ricorso si richiama giurisprudenza), percezione nella specie assente. Il ricorrente lamenta, inoltre, come la Corte territoriale abbia aderito in modo acritico alle 2 argomentazioni del primo giudice circa la attendibilità della persona offesa, non considerando il pregresso rapporto di collaborazione di quest’ultima con l’imputato e le gravi oscillazioni in sede di dichiarazioni e identificazioni dell’agente. Mancherebbero, poi, riscontri esterni al narrato della persona offesa, risultando inconferente sul punto il richiamo, operato in sentenza, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, posto che nessuno di costoro aveva riferito circostanze dirette relative all’episodio di cui al capo A), contestato al Di OB. Del pari nessun riferimento all’imputato si rinveniva nella conversazione n. 321 del 28 gennaio 2023, mentre l’esame dei messaggi rinvenuti nei telefoni degli imputati dimostrava semmai la assenza di potere decisionale in capo al Di OB. Tale ricostruzione aveva, poi, trovato conferma nelle dichiarazioni spontanee dell’imputato.
3.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 629 e 610 cod. pen., nonché vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica. In particolare, richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente censura come erronea la decisione, nonché come manifestamente illogica la motivazione, nella parte in cui non ha riqualificato il fatto ex art 610 cod. pen.: la espressione proferita sarebbe, a parere del ricorrente, del tutto inidonea a procurare un ingiusto profitto, non era stata individuata alcuna utilità economica concretamente perseguita o perseguibile, né un pregiudizio patrimoniale correlato, né, infine, vi era stata alcuna richiesta di danaro o pretesa economica.
3.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 629 e 513-bis cod. pen., nonchè contraddittorietà, per travisamento, della motivazione. Richiamando Sez. Unite n. 13178/2020, rileva il ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nell’individuare il discrimine tra le due fattispecie nella liceità o meno dell’attività imprenditoriale svolta dall’agente.
3.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica. Lamenta come la Corte territoriale abbia acriticamente richiamato le motivazioni del primo giudice sul punto, senza confrontarsi con le puntuali doglianze difensive portate in atto di appello e senza indicare in quali condotte la forza di intimidazione derivante dalla appartenenza a sodalizi di tipo camorristico si sarebbe concretizzata, né gli elementi indicativi della finalità agevolatrice. Deduce come la motivazione risulterebbe assente anche in punto di accertamento dell’elemento soggettivo, sub specie di dolo specifico, richiamando giurisprudenza di legittimità. 3 3.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, cod. pen., nonché vizio di manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta come la Corte territoriale non abbia accertato, in concreto, la simultanea presenza del concorrente nel luogo e nel momento della realizzazione della minaccia o violenza, limitandosi ad aderire alla argomentazione del primo giudice secondo cui la circostanza era integrata sulla base della mera presenza occasionale, nella zona, di più soggetti dediti al parcheggio abusivo. La stessa Corte di appello avrebbe poi riconosciuto che Di OB agì in via autonoma e non insieme ad altri.
3.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 132, 133 cod. pen., nonchè mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non proporzionato. Al riguardo, rileva che la condotta ascritta si sarebbe arrestata ad una fase embrionale, nessun esborso economico si è verificato, né è risultato che la condotta abbia determinato una effettiva soggezione della vittima, di talché il giudice del merito avrebbe dovuto operare una più incisiva riduzione della pena-base, valorizzando circostanze soggettive quali la giovane età, la incensuratezza, la assenza di violenza e la non abitualità della condotta.
3.7. Insta pertanto per l’annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 - 05, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione 4 di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).
1.1. Inoltre, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01).
1.2. Si rammenta vieppiù come, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, sia pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01). 2. Ciò premesso, il ricorso di Di OB è fondato limitatamente al motivo relativo alla aggravante delle più persone riunite, mentre i restanti motivi risultano o aspecifici e meramente reiterativi dei motivi di appello, con essi non articolandosi un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, o infondati.
2.1. In particolare, il primo motivo di ricorso è in parte aspecifico e in parte infondato. Invero, entrambi i giudici del doppio grado di merito hanno apprezzato la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutando le denunce sporte, anzitutto, nella cornice delineata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché alla luce del contesto criminale e territoriale risultante dalle sentenze irrevocabili acquisite: dalla ricostruzione, operata in modo conforme nel doppio grado, emerge che le condotte contestate si inscrivono nella gestione dei parcheggi abusivi nel territorio di Pozzuoli ad opera del clan camorristico ED (vds. pagg. 4 e ss. della sentenza di primo 5 grado;
in particolare, vds. anche pagg. 40-41, in cui si dà atto, specificamente, di quanto riferito dal collaboratore di giustizia EL AC circa il fatto che il parcheggio abusivo antistante il Brass fosse gestito da Di OB NT e Di OB ST, figli di Di OB LE). Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta, altresì, che anche le dichiarazioni della persona offesa, che involgono la figura dell’odierno imputato, ST Di OB, si inseriscono in un più ampio contesto di denunce, relative a fatti accaduti negli anni 2022-2023 ai danni di CO LB, titolare del parcheggio autorizzato, adiacente al locale Brass. In particolare, quanto ai fatti occorsi il 14 ottobre 2023, dalla lettura dei provvedimenti non risulta nessuna incertezza, intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa o esitazione nel riconoscimento dell’imputato (vds. pag. 20 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza di appello), mentre le deduzioni avanzate in ricorso - circa la riferita inziale impossibilità di riconoscere l’autore delle minacce e il successivo riconoscimento dello stesso- afferiscono a diverso episodio (quello del 23 ottobre 2022) ed a diversi soggetti (NT Di OB e LE Di OB: vds. pagg. 19 e 22 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello). Invero, l’imputato veniva non solo indicato dal CO con il nome ST sin dal momento della denuncia, ma veniva anche da costui individuato senza incertezze in sede di riconoscimento fotografico (vds. pag. 21 sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza di appello). Il Di OB ST risultava, inoltre, nelle immagini del sistema di videosorveglianza posto all’esterno della discoteca, intento ad occuparsi della attività di parcheggio abusivo (vds. pag. 21 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata). Dalla lettura delle sentenze del doppio grado risulta, poi, che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato ulteriore conferma anche nel contenuto dei messaggi, estratti mediante copia forense dai cellulari in uso all’imputato, da cui è emersa la effettiva gestione della attività in questione in capo all’odierno ricorrente, che impartiva istruzioni agli altri soggetti in essa impiegati (pag. 36 della sentenza di primo grado), ed al quale LE Di OB chiedeva notizie sulla gestione dei turni e sull’andamento degli affari (vds. pagg. 34- 35 della sentenza da ultimo citata e pag. 6 della sentenza impugnata). Ulteriore riscontro alle dichiarazioni del CO si rinviene, vieppiù, nel contenuto di quei messaggi in cui il coimputato LA veniva espressamente invitato a rivolgersi a ST per la risoluzione di problematiche sorte nella gestione del parcheggio abusivo, da cui i giudici del merito traevano elementi di ordine logico per inferire che all’odierno ricorrente fossero affidati compiti organizzativi ben più ampi di quelli del coimputato (vds. pagg. 42-43 della sentenza di primo grado). Si tratta, dunque, di numerosi elementi esterni a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valutati con motivazione ampia, compiuta e logica e convergenti nella 6 ricostruzione scaturente dalle denunce del CO (vds. ancora sentenza cit., pag. 44). La valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante CO è stata peraltro effettuata in modo rigoroso, in relazione anche alla pregressa conoscenza tra i soggetti, in modo da pervenire, con motivazione congrua e priva di aporie logiche, alla esclusione di qualsiasi intento calunniatorio in capo al dichiarante (vds. pagg. 45-46 della sentenza di primo grado). Di contro, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze avanzate con l’appello ed a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
2.2. Correttamente poi, con motivazione vieppiù congruente e logica, nonché aderente alle risultanze processuali, è stata ritenuta la prospettazione di un male ingiusto nella frase (‘stasera lo faccio io il parcheggio, devo lavorare’) proferita da ST Di OB.
2.2.1. Al riguardo si rammenta che, per giurisprudenza costante, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 – 01; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254297 – 01; Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, Dell’Utri, Rv. 240950 – 01). Inoltre, in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato ex ante, sicché, a tal fine, è da ritenersi priva di rilievo la capacità di resistenza eventualmente dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019 Maggiorelli, Rv. 276537 – 01; Sez. 2, n. 12568 del 05/02/2013, Aiello, Rv. 255538 – 01).
2.2.2. Orbene, ciò premesso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati: invero, i giudici di appello, con motivazione congrua, compiuta e logica, hanno dato rilievo al contesto ambientale in cui si inseriva la intimazione del Di OB, effettuando quindi la valutazione circa la implicita prospettazione, nella frase pronunciata nelle circostanze date, di un male ingiusto e circa la idoneità della stessa ad incutere timore (pag. 6 della sentenza impugnata). La stessa reazione della persona offesa ha consentito ai giudici del merito di trarre elementi logici per avvalorare il formulato giudizio di idoneità della intimazione a coartare la volontà della vittima: invero, il CO riferiva che, dopo l’intimazione del Di OB, si era immediatamente chiuso all’interno della sua area, per non avere ‘problemi con questi soggetti’, e che la condotta dell’imputato non era che l’ultima di plurime minacce avvenute anche l’anno precedente, sempre con riferimento alla gestione del parcheggio (vds. pagg. 46 e 47 della sentenza di primo grado).
2.2.3. La condotta posta in essere dal Di OB è stata poi correttamente ritenuta preordinata al conseguimento di un ingiusto profitto. Al riguardo, si rammenta come, secondo giurisprudenza di questa Corte, il tratto 7 distintivo tra il delitto di estorsione e quello di violazione privata risieda nella preordinazione, nel primo, della condotta minacciosa o violenta al conseguimento di un ingiusto profitto, di talché è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico (Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025, Cardinale, Rv. 288558 – 01; Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galideri, Rv. 261800 – 01; Sez. 2, n. 9024 del 05/11/2013, dep. 2014, Lauria, Rv. 259065 – 01; Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013, Levak, Rv. n. 255242 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati, dando rilievo al fatto che la intimazione al CO di non esercitare la sua attività era diretta univocamente al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.
2.2.4. Quanto poi alla individuazione del danno patrimoniale, che sarebbe stato correlato all’ingiusto profitto al cui conseguimento era preordinata la condotta, la Corte ha dato rilievo, ancora una volta con ragionamento privo di aporie logiche, alla perdita di possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, fondando tale valutazione sulle dichiarazioni della stessa persona offesa, che ha riferito di non essere riuscita a ‘riempire’ il parcheggio quella sera (vds. pagg.
6 -7 della sentenza impugnata).
2.2.5. Anche quanto al dolo dell’estorsione, la sussistenza dello stesso è stata correttamente inferita, con motivazione compiuta e logica, da elementi, tratti dal compendio probatorio, che hanno consentito di individuare l’ingiusto profitto avuto di mira in quello derivante dalla gestione del parcheggio (vds. pag. 7 della sentenza impugnata). Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni spese nel secondo motivo a sostegno di una diversa qualificazione giuridica del fatto.
2.3. Il terzo motivo risulta infondato per le ragioni che saranno illustrate al successivo paragrafo 3, a cui si rinvia.
2.4. Il quarto motivo è in parte aspecifico, laddove articola censure in fatto che non si confrontano con la doppia motivazione conforme sul punto, e in parte manifestamente infondato, laddove deduce violazione ed erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen. Nella specie, la aggravante in questione è stata ritenuta nella duplice forma della agevolazione mafiosa e dell’essersi l’agente avvalso della forza intimidatrice del gruppo criminale e la Corte di appello ha, sul punto, legittimamente fatto rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado (pagg. 47, 48 della sentenza primo grado). Dalla ricostruzione operata nel doppio grado di giudizio risulta, con motivazione puntuale, congrua e logica, nonché aderente alle risultanze processuali, che i Di OB (LE ed i figli NT e ST) gestivano l’area antistante il Brass nell’interesse del clan camorristico e, in particolare, del gruppo riferibile a RO TO: in tal senso convergevano, invero, sia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che il contenuto della conversazione n. 321 del 28 gennaio 2023, nonché le circostanze relative all’episodio 8 estorsivo del 23 ottobre 2022, nel corso del quale l’aggressore del CO aveva fatto espresso riferimento alla gestione del parcheggio per conto di TO RO, detto O’ BI (pag. 48 della sentenza citata). Dalle dichiarazioni del collaboratore EL AC, poi, veniva tratta la piena consapevolezza dell’imputato circa la destinazione al clan camorristico delle somme derivanti dalla gestione del parcheggio abusivo. Dalla conforme ricostruzione operata nel doppio grado è risultata, poi, la forza intimidatoria di cui l’imputato si è avvalso e che ha tratto linfa dal contesto in cui la condotta è stata posta in essere. Come visto, infatti, la condotta ascritta al Di OB si inseriva in un contesto caratterizzato da precedenti azioni, parimenti riferibili alla gestione del parcheggio abusivo, in una dimensione territoriale connotata, per come ricostruito nel doppio grado di merito, dalla pregressa ma anche attuale carica intimidatrice dell'associazione, che non necessitava quindi, per essere percepita, della reiterazione di specifici comportamenti di violenza e minaccia. Si tratta, ancora una volta, dunque, di ricostruzione priva di aporie logiche, rispetto alla quale difettava già nel relativo motivo di appello la necessaria specificità (vds. pagg. 16 e ss. dell’atto di appello), mancando, nella formulazione dello stesso, una critica argomentata alla motivazione della sentenza di primo grado, di talché la questione non può ritenersi neppure specificamente devoluta alla Corte territoriale (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01).
2.5. Risulta invece fondato il quinto motivo del ricorso di Di OB. Invero, la aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo ed al momento della violenza o minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 – 01; Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041 – 01; Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Alletto, Rv. 279022 – 01; Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, De Luca, Rv. 276116 – 01). Dalla lettura della sentenza di primo grado (vds. pag. 47), così come da quella impugnata (vds. pag. 8), risulta essere stato dato rilievo al fatto che in quella giornata erano presenti ‘sui luoghi’ più soggetti che svolgevano l’attività di parcheggio abusivo. Sul punto, il ragionamento esposto dalla Corte territoriale risulta vieppiù intrinsecamente contraddittorio laddove la affermata simultanea presenza di più persone pare trarsi dal fatto che trattavasi di ‘soggetti che operavano nel viale adiacente al garage’ di proprietà della persona offesa (vds. pag. 8 della sentenza impugnata), così non chiarendosi, tuttavia, se vi fosse stata la presenza simultanea nel luogo ed al momento della condotta. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio.
2.6. Il sesto motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato. Il primo giudice ha ritenuto di doversi discostare dal minimo edittale di cui all’art. 629, 9 primo comma, cod. pen. in ragione del più ampio contesto criminale in cui la singola condotta estorsiva è andata a inserirsi (vds. pag. 49 della sentenza di primo grado). La pena è stata poi aumentata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza non bilanciabile con le attenuanti concesse). Si tratta, dunque, di motivazione congrua e logica, oltre che corretta in punto di diritto. Invero, in caso di determinazione della pena con minimo scostamento rispetto alla forbice edittale inferiore, la giurisprudenza di questa Corte ritiene non necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono da ritenersi impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Scaramozzino, Rv. 265283 – 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 – 01). Anche con riferimento alla riduzione per il tentativo, operata dalla Corte di appello in ragione di 1/3, il motivo risulta aspecifico. Al riguardo, si rammenta che deve ritenersi esente da censure la denegata applicazione nella massima estensione della riduzione sanzionatoria per il tentativo, in ragione della ritenuta gravità complessiva del fatto, desunta dalle modalità e circostanze dell'azione e dalla personalità dell'imputato (Sez. 5, n. 40903 del 11/10/2022, D’Auria, Rv. 283805 – 01). Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata e dalla ricostruzione in fatto operata nel doppio grado risulta la particolare gravità del fatto, desunta dall’inserimento della condotta all’interno di ‘contesto criminale stabile’ (vds. ancora pag. 49 della sentenza di primo grado). D’altro canto, il relativo profilo di censura risulta anche generico, non portando una critica argomentata e specifica. 3. Il terzo motivo del ricorso Di OB e l’unico motivo del ricorso LA, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla dedotta violazione di legge, oltre che alle censure in punto di motivazione, in relazione alla mancata sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., sono infondati. Al riguardo, deve anzitutto rammentarsi come il motivo risulti non consentito nella misura in cui deduce un vizio di motivazione in relazione al profilo della qualificazione giuridica, essendo denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto il vizio di motivazione attinente alle questioni di fatto (da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05). Ciò premesso, per entrambi i ricorrenti i giudici del merito hanno escluso che i fatti ascritti potessero integrare il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., ritenendo difettare il carattere concorrenziale della attività svolta dagli imputati siccome ‘attività abusiva’ (vds. pag. 47 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di appello).
3.1. Al riguardo, giova premettere alcune considerazioni sul reato di illecita concorrenza 10 con minaccia e violenza, di cui all’art. 513-bis cod. proc. pen. La fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., introdotta nel codice penale dall’art. 8 l. n. 646 del 1982 con la finalità di reprimere forme di concorrenza illecita di stampo mafioso che si attuano con l'intimidazione finalizzata a controllare (o a impedire) la concorrenza nello specifico ambiente della criminalità organizzata di tipo mafioso, ha finito per trovare applicazione anche al di fuori dell'ambito delle attività criminali di tipo mafioso (Sez. 2, n. 13691 del 15/03/2005, De Noia, Rv. 231129 – 01; Sez. 3, n. 450 del 15/02/1995, Tamborrini, Rv. 201578 – 01), andando a sanzionare tutti quei comportamenti diretti ad arrecare, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, una turbativa al libero mercato, attraverso l'uso strumentale della violenza o della minaccia. È stato a tal fine chiarito, da questa Corte a Sezioni Unite, che «Una specifica valenza selettiva ai fini della individuazione della condotta punibile deve assegnarsi, inoltre, al contenuto e alle finalità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in esame, che ha introdotto nel codice penale un reato plurioffensivo orientato non solo verso la tutela di un più ampio interesse al corretto funzionamento del sistema economico, inteso come bene finale, ma anche alla protezione di un diverso interesse, da intendersi quale bene strumentale, più direttamente inerente ad una esigenza di garanzia della sfera soggettiva della libertà di ciascuno di autodeterminarsi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva» (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 – 01).
3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha quindi chiarito che il reato di cui all'art. 513- bis cod. pen. ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, ma tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, l'espletamento in concreto di attività che si inseriscono nella dinamica commerciale, industriale o produttiva, a prescindere dai requisiti di professionalità ed organizzazione tipici della figura civilistica dell'imprenditore (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, Rv. 263164; Sez. 6, n. 1089 del 22/10/2008, dep. 13/01/2009, IC, Rv. 243187 - 01; Sez. 2, n. 26918 del 16/05/2001, Monaco, Rv. 219804 - 01). Deve pertanto ritenersi che esulino dall'ambito operativo della disposizione in esame solo quelle attività totalmente illecite (vds. in parte motiva, Sez. 6, n. 1089 del 22/10/2008, IC cit.), e non quelle meramente svolte in assenza di autorizzazioni o abilitazioni, poiché solo con riferimento alle prime non può enuclearsi alcun atto di concorrenza rispetto ad operatori del libero e legittimo mercato, che costituisce l'oggetto giuridico tutelato dalla specifica previsione normativa.
3.3. Nello specifico, quanto al rapporto tra la norma di cui all’art. 513-bis e quella di cui all’art. 629 cod. pen., ancora le Sez. U Guadagni hanno precisato che «I due reati […] offendono beni giuridici diversi, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, cit.), con la previsione 11 dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640). Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946)» (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, cit.; in senso conforme, nella giurisprudenza precedente, anche Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, cit.).
3.4. Alla luce dei superiori principi, risulta corretta l’operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di cui all’art. 629 cod. pen., sebbene non perché la natura ‘abusiva’ della attività di parcheggiatore precluderebbe l’operatività dell’art. 513-bis cod. pen., bensì in ragione della ricostruzione operata nel doppio grado di merito da cui è risultato, con accertamento in fatto congruamente e logicamente motivato, e dunque insindacabile in questa sede (per cui si rinvia ai paragrafi 2.2.3. e 2.2.4), che il Di OB ha posto in essere una condotta di minaccia che, incidendo sulla libertà del CO di autodeterminarsi nello svolgimento della sua attività, è risultata idonea e diretta in modo non equivoco a procurare all’agente un profitto con altrui danno. 4. Per le superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente a Di OB ST, limitatamente all'aggravante delle più persone riunite, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, ed il ricorso rigettato nel resto. Deve essere invece integralmente rigettato il ricorso di LA RE, con conseguente condanna dell’imputato LA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata relativamente a Di OB ST, limitatamente all'aggravante delle più persone riunite, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli;
rigetta il ricorso nel resto. Rigetta il ricorso di LA RE che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 12