Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
Il provvedimento del questore che impone l'obbligo di comparizione personale, nell'ufficio o comando di polizia competente, alle persone cui sia stato notificato il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd.) costituisce misura restrittiva della libertà personale provvisoriamente adottata dall'autorità di p.s. e, come tale, deve essere motivato in ordine sia alla ricorrenza delle ragioni di necessità e urgenza indicate dall'art. 13, comma terzo, Cost., sia all'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, che rappresentano, entrambe, altrettanti presupposti di legittimità dell'atto, soggetti a verifica giudiziale in sede di convalida anche sotto il profilo della ragionevole durata della misura nei limiti fissati dal comma 5 del citato art. 6. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., sollevata in relazione all'art. 13 Cost.) (V. Corte cost., 4 dicembre 2002 n. 512).
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: controllo del giudice in sede di convalida è esteso al meritoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 6293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6293 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni SILVESTRI Presidente
dott. Gianfranco RIGGIO Componente
dott. Umberto GIORDANO "
dott. Emilio GIRONI "
dott. Giovanni CANZIO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FE RI nato il [...];
avverso la ordinanza del 21/02/2002 del GIP del Tribunale di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giovanni CANZIO;
Lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva in fatto e in diritto
1.- Con ordinanza del 21.2.2002 il G.i.p. del Tribunale di Milano convalidava il provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell'art. 61. n. 401 del 1989, da ultimo modif. dall'art. 1 d.l. n.336 del 2001 conv. dalla l. n. 377 del 2001, imponeva a RI
RE il divieto di accesso ai "luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche in occasione del loro svolgimento" per la durata di anni due, con l'ulteriore prescrizione "di presentarsi presso gli uffici della Questura di Parma 30 minuti prima dopo l'inizio e 30 minuti prima della fine di ogni incontro di calcio che la squadra del Parma disputerà nel campionato e nelle coppe nazionali e internazionali", rilevando che, alla stregua degli obiettivi elementi investigativi acquisiti dalla polizia, la condotta violenta dallo stesso tenuta nel corso dell'incontro di calcio Inter-Parma disputato a Milano il 20.1.2002 integrava i presupposti di pericolosità sociale indicati dalla norma per l'applicazione della misura restrittiva.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del RE, il quale, dopo avere denunziato l'illegittimità costituzionale dell'alt 6 comma 2 1. cit., nella parte in cui attribuisce all'autorità amministrativa il potere di comprimere la libertà personale della persona mediante l'ordine di presentazione presso gli uffici di polizia, in concomitanza con manifestazioni sportive, ha censurato: a) l'indeterminatezza del divieto di accesso, convalidato nonostante la mancata specificazione delle manifestazioni sportive oggetto del divieto;
b) l'omessa indicazione nel provvedimento convalidato della durata dell'ulteriore prescrizione di presentarsi presso gli uffici della Questura, in concomitanza con gli incontri di calcio disputati dalla squadra del Parma;
e) la mancanza di motivazione, nemmeno per relationem, delle specifiche ragioni che giustificavano l'adozione di quest'ultima misura.
2.- Il primo motivo di gravame, riguardante la misura del divieto di accesso di cui al comma 1 dell'art. 61. n. 401 del 1989, da ultimo sostituito dall'art. 1 d.l. 20 agosto 2001 n. 336 conv. in l.. 19 ottobre 2001 n. 377, si palesa generico e privo di pregio, poiché il provvedimento del Questore di Milano, richiamato per relationem dall'ordinanza di convalida, contiene esplicita menzione sia delle ragioni che ne legittimano l'applicazione nei confronti del ricorrente (denunziato per i reati di resistenza a p.u., getto pericoloso di cose ed istigazione a delinquere, in relazione alla condotta violenta dallo stesso tenuta nel corso dell'incontro di calcio Inter-Parma disputato a Milano il 20.1.2002), sia delle specifiche competizioni sportive -quelle calcistiche- per le quali, in occasione del loro svolgimento, era interdetto l'accesso per l'indicato periodo di anni due.
3.- Quanto alla disciplina legislativa del provvedimento restrittivo, con il quale il Questore "può" altresì prescrivere al soggetto, cui sia stata applicata la misura del divieto di accesso a manifestazioni sportive, di comparire nel competente ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le medesime manifestazioni per le quali opera il divieto (comma 2 dell'art. 61. cit.), occorre fare riferimento alla ricostruzione del quadro normativo e costituzionale prospettata dalla recente sentenza n. 512 del 2002 della Corte costituzionale, nella quale, con riguardo alle caratteristiche e ai presupposti dell'intervento, sono sviluppate alcune affermazioni già contenute nelle precedenti sentenze nn. 193/96, 144/97 e 136/98 e recepite dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
L'ormai acquisita definizione dell'obbligo di comparizione -che non segue automaticamente al divieto di accesso- nel sistema delle previsioni e garanzie stabilite dal terzo comma dell'art. 13 Cost. per ogni misura restrittiva della libertà personale provvisoriamente adottata dall'autorità di pubblica sicurezza comporta, da un lato, un autonomo e motivato apprezzamento da parte del Questore circa la ricorrenza delle ragioni di necessità e di urgenza che legittimano il provvedimento e l'adeguatezza della sua concreta conformazione e, dall'altro, la potestà del giudice di verificarne, in sede di convalida, l'effettiva sussistenza dei presupposti, su entrambi i piani della necessità ed urgenza e dell'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, anche per il profilo della ragionevole commisurazione della sua durata nei limiti fissati dal comma 5 del citato art. 6.
Così sinteticamente ricostruito l'assetto normativo e costituzionale della misura restrittiva de qua, deve ritenersi manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2 l. n. 401 del 1989, sost. dall'art. 1 d.l. 20 agosto 2001 n. 336 conv. in l. 19 ottobre 2001 n. 377.
4.- Alla luce della prospettata soluzione interpretativa, l'unica -come si è visto-costituzionalmente corretta, ritiene la Corte che meriti accoglimento il motivo di gravame attinente al difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata. Ed invero, il Giudice per le indagini preliminari, pur dando formalmente atto, per relationem, dell'esistenza dei presupposti per l'adozione della misura restrittiva, ha omesso di indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridicamente apprezzabili posti a fondamento del positivo controllo di legittimità della prescrizione incidente nella sfera della libertà personale del soggetto:
controllo che deve invece avere per oggetto, oltre la forma e la ritualità del procedimento, la corrispondenza del provvedimento adottato ai presupposti richiesti dalla legge.
Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento del Questore senza rilevare che in esso mancava affatto la puntuale motivazione non solo sulla ricorrenza del presupposto della eccezionaiità e dell'urgenza dell'intervento, ma anche sulla durata della prescrizione: durata che, in assenza di specifiche e adeguate indicazioni, non può d'altra parte, per una sorta di inammissibile automatismo, considerarsi commisurata a quella dell'autonoma misura del divieto di accesso. L'ordinanza di convalida, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione nel competente ufficio di polizia, dev'essere pertanto annullata senza rinvio, mentre può essere tenuto fermo il medesimo provvedimento nella parte riguardante il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.
P. Q. M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'obbligo di presentazione in Questura.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deliberato in camera di consiglio il 24 gennaio 2003. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 7 FEBBRAIO 2003.