Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 6293
CASS
Sentenza 24 gennaio 2003

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Massime1

Il provvedimento del questore che impone l'obbligo di comparizione personale, nell'ufficio o comando di polizia competente, alle persone cui sia stato notificato il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd.) costituisce misura restrittiva della libertà personale provvisoriamente adottata dall'autorità di p.s. e, come tale, deve essere motivato in ordine sia alla ricorrenza delle ragioni di necessità e urgenza indicate dall'art. 13, comma terzo, Cost., sia all'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, che rappresentano, entrambe, altrettanti presupposti di legittimità dell'atto, soggetti a verifica giudiziale in sede di convalida anche sotto il profilo della ragionevole durata della misura nei limiti fissati dal comma 5 del citato art. 6. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., sollevata in relazione all'art. 13 Cost.) (V. Corte cost., 4 dicembre 2002 n. 512).

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: controllo del giudice in sede di convalida è esteso al meritoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 dicembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 6293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6293
Data del deposito : 24 gennaio 2003

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