Sentenza 3 giugno 2004
Massime • 1
La realizzazione di una pista in terra battuta richiede una trasformazione urbanistica del territorio, e pertanto è necessario il rilascio della concessione edilizia indipendentemente dalla qualifica del manufatto quale strada o pista in terra battuta, in quanto il regime giuridico cui è soggetta l'opera è, in ogni caso, determinato dalla funzione di consentire il transito di persone o mezzi.
Commentario • 1
- 1. Vincolo paesaggistico: costruzione di una strada per “sbaglio degli operai”.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
di Fulvio Conti Guglia. Nel fatto venivano contestati i reati di cui agli articoli 44 lettera c) d.p.r. 380/01, 734 del codice penale e art. 181 quinquies D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per avere in qualità di direttore e di legale rappresentante della ditta realizzato opere edilizie e di trasformazione del territorio in area boscata consistite nella costruzione di un tracciato di viabilità delle dimensioni di 74 mt di lunghezza e della larghezza media di metri 6 su cui risultavano essere state abbattute ed estirpate 57 piante adulte di specie varie tra cui, robina,e corbezzolo e pini marittimi di oltre 40. anni. La difesa sostenuta nello specifico, era che il disboscamento effettuato, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2004, n. 30594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30594 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 03/06/2004
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo RI - Consigliere - N. 1159
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 27344/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Roberto Zannotti, difensore di fiducia di AI VA RI, n. a Bono il 6.10.1938, e di AI SC, n. a Bono il 13.1.1944;
avverso la sentenza in data 19.3.2002 della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Alghero in data 31.5.2001, vennero condannati alla pena di mesi due di arresto e L. 20.000.000 di ammenda ciascuno, quali colpevoli dei reati: a) di cui agli art. 110 c.p., 139, 146 e 163 del D. L.vo n. 490/99; b) di cui agli art. 110 c.p. e 20 lett. c) della L. n. 47/85, unificati sotto il vincolo della continuazione. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo RI Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, Avv. Roberto Zannotti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia di colpevolezza degli imputati, generalizzati in epigrafe, in ordine ai reati loro ascritti per avere realizzato, il AI VA RI quale committente ed il AI SC quale esecutore, una pista di circa 220 metri di lunghezza e della larghezza di metri 4, in zona sottoposta a vincolo, in quanto boschiva, senza concessione edilizia e senza autorizzazione della amministrazione preposta alla tutela del vincolo. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali entrambi gli imputati avevano contestato la illiceità dei lavori eseguiti e il AI SC dedotto, altresì, la propria estraneità ai fatti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorsi il difensore di entrambi gli imputati, che la denuncia con vari motivi di gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente AI VA RI denuncia la sentenza per violazione della legge penale e processuale. Si deduce che l'affermazione della colpevolezza dell'imputato è frutto dell'errata qualificazione dell'opera eseguita, in quanto la cosiddetta pista di cui alla contestazione non è equiparabile ontologicamente ad una strada, che è caratterizzata dalla presenza di strutture di tipo edilizio, quali la realizzazione di una massicciata, nonché di canali di scolo delle acque, del tutto assenti nel caso in esame, di talché - si afferma - per la realizzazione della cosiddetta pista non occorreva il rilascio della concessione edilizia. Si osserva inoltre che i lavori di spianamento eseguiti erano in effetti destinati a realizzare una fascia taglia- fuoco, per la cui esecuzione non occorre alcuna autorizzazione paesaggistica, rientrando nel novero delle opere di bonifica, tutela e conservazione del bosco, la cui esecuzione è espressamente consentita dall'art. 152 lett. c) del D. L.vo n. 490/99. Si deduce, infine, che quand'anche l'opera realizzata dovesse essere qualificata quale pista, la stessa, poiché, tra l'altro, non era destinata a realizzare alcun collegamento tra posti diversi, dovrebbe essere considerata pertinenza del bosco con la conseguente liceità della sua realizzazione anche in assenza di autorizzazione. Si denuncia, in subordine, la violazione degli art. 521 e 522 c.p.p. per essere stata affermata la colpevolezza degli imputati per un fatto diverso da quello contestato.
Il AI SC denuncia, a sua volta, la sentenza con due motivi di gravame. Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per carenza di motivazione in ordine alla affermazione della colpevolezza dell'imputato. Si deduce che l'affermazione contenuta in sentenza, secondo al quale "al momento dell'intervento il AI SC era alla guida di una ruspa" è frutto del travisamento delle risultanze istruttorie, in quanto dalle deposizione del teste LL si evince solo l'affermazione che "le ruspe le aveva il AI SC", senza che sia stato specificato dal teste lo svolgimento di alcuna attività da parte dell'imputato. Si deduce, quindi, che la sentenza ha desunto dalla disponibilità dei mezzi meccanici da parte del AI SC la sua partecipazione alla esecuzione dell'opera senza una adeguata motivazione;
che, peraltro, i giudici di merito sono incorsi in un vizio di motivazione, avendo omesso di valutare il fatto che le ruspe sono di proprietà di una società e non dell'imputato; che questi non è proprietario del bosco in cui è stata realizzata l'opera e che nessuno ha visto l'imputato eseguire personalmente i predetti lavori. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia, infine, la sentenza per violazione di legge in relazione alla affermata illiceità dell'opera realizzata sulla base di rilievi identici a quelli contenuti nell'altro ricorso.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Osserva la Corte in ordine al mezzo di annullamento comune ad entrambi i ricorrenti che l'art. 152 lett. c) del D. L.Vo n. 490/99 consente l'esecuzione, tra l'altro, delle "opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lett. g) dell'art. 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia".
Nel caso in esame, invece, l'opera di cui si tratta è stata eseguita in violazione delle prescrizioni imposte, peraltro, per l'esecuzione di lavori di natura diversa, di talché non può esserne sostenuta la sua liceità invocando la disposizione richiamata dai ricorrenti. Deve essere, inoltre, rilevato che anche la realizzazione di una pista in terra battuta determina una trasformazione urbanistica del territorio, per la cui esecuzione occorre la concessione edilizia, ai sensi degli art. 20 lett. b) e c) della L. n. 47/85 e 1 della L. n. 10/77, di talché la qualificazione del manufatto realizzato, quale strada o pista in terra battuta, si palesa del tutto irrilevante, considerato che il regime giuridico cui è soggetta l'opera è determinata dalla sua funzione (consentire il transito di persone o mezzi).
Orbene, in ordine a quest'ultima la valutazione in punto di fatto del giudice di merito non può essere contestata in sede di legittimità, essendo, peraltro, fondata su una adeguata motivazione (si è escluso che nella specie potesse trattarsi di una fascia parafuoco in considerazione della larghezza e delle caratteristiche dello sbancamento, essendosi, tra l'altro, proceduto all'abbassamento del fondo naturale del terreno ed al suo livellamento).
Quanto rilevato è assorbente dell'ulteriore censure dei ricorrenti, afferente alla violazione di norme processuali, che si palesa infondata, essendo stata, con tutta evidenza, affermata la colpevolezza degli imputati per lo stesso fatto di cui alla contestazione.
Per completezza di esame deve essere ancora osservato, agli effetti della continuità normativa di cui all'art. 2 c.p., in relazione al reato di cui al capo b (art. 20 lett. c) della L. n. 47/85) che, anche a seguito della abrogazione delle disposizioni di legge sopra citate, per effetto dell'art. 136, commi primo e secondo, del D.P.R.
6.6.2001 n. 380, il fatto ascritto agli imputati costituisce tuttora reato, dovendo essere qualificato il manufatto di cui alla contestazione quale opera di urbanizzazione primaria, di cui all'art. 3, comma primo lett. e2), del Testo Unico, per la cui esecuzione occorre il permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, primo comma lett. a), del medesimo Decreto Presidenziale.
È, infine, del tutto improprio il riferimento dei ricorrenti alla nozione di pertinenza, per quanto riguarda la realizzazione di una strada o pista in terra battuta in un bosco, riferendosi la nozione di pertinenza alla realizzazione di un'opera a servizio di un edificio esistente (sez. 3^, 3.4.1998 n. 4142, Cento T, riv. 210694 ed altre).
Nel resto le censure dei ricorrenti sono di natura fattuale anche con riferimento al mezzo di annullamento afferente alla responsabilità personale del AI SC.
Riguardo a quest'ultimo si osserva, infetti, che è preclusa, in ogni caso, la rilettura delle deposizioni dei testi in sede di legittimità, mentre la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la responsabilità del predetto ricorrente, rilevando che l'assunto dell'imputato, secondo il quale stava operando con le ruspe per la installazione di un cancello, è rimasto del tutto privo di riscontri, mentre è stata provata tramite i testi escussi la esecuzione da parte dello stesso delle opere di cui si tratta con l'impiego delle ruspe, delle quali egli aveva la disponibilità, mentre si è giustamente ritenuta irrilevante l'appartenenza a terzi dei mezzi meccanici adoperati.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico dei ricorrenti l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti AI VA RI e AI SC in solido al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004