Ordinanza cautelare 23 dicembre 2025
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 8369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8369 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14758 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentate e difesa dall'avvocato Giovanni Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona di rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina dirigenziale del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri - prot.-OMISSIS- del 22 settembre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa NN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, per assistere la madre vedova, disabile al 100% e affetta da gravissime patologie (tra cui sclerosi multipla con emiparesi destra e disturbo depressivo maggiore);
Precisato che, nella propria istanza, la ricorrente aveva manifestato la disponibilità ad essere trasferita presso un qualunque reparto della provincia di MO, ove la madre risiede;
Rilevato che nel provvedimento di diniego si legge che il trasferimento della ricorrente risulta incompatibile con le esigenze istituzionali in quanto:
« a) Il Comando di appartenenza registra un disavanzo di effettivi nel ruolo “Appuntati e Finanzieri" ed è inserito in una sede parimenti carente di risorse. Peraltro, tale deficit risulta superiore, sia in termini assoluti che percentuali, rispetto a quello che caratterizza due delle tre sedi viciniori al domicilio della persona disabile (Mussomeli e Termini Imerese) mentre l’altra, Corleone, non presenta disponibilità organiche nella compagine di riferimento.
Pertanto, l'eventuale avvicendamento del militare, impiegato in servizi di vigilanza presso l’I.P.Z.S. (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) i Roma, accrescendo ulteriormente il deficit di unità nello specifico ruolo, comprometterebbe la piena efficienza dell’Articolazione. (…);
b) la richiesta di essere avvicendato presso un Reparto del Corpo insistente alla provincia di MO non è aderente alle disposizioni contenute nel vigente Testo Unico; MO e GH (PA) non rientrano tra quelle più vicine al domicilio della disabile ove sia presente un Reparto del Corpo di qualsiasi livello ordinativo; ON (PA) non registra la presenza di Comandi del Corpo, sussistendo in capo all'Amministrazione esclusivamente l’obbligo di valutare se assegnare, ove possibile, il militare presso la sede di lavoro più vicina alla dimora della congiunta e non è, dunque, previsto che il richiedente possa ampliare il raggio d’azione della richiesta fino a includere quelle di eventuale gradimento, comunque, utili per un avvicendamento. (…).
c) TENUTO CONTO che in assenza del richiedente, la bisognevole potrebbe avvalersi dell’ausilio, alternativo e complementare, attraverso opportune forme di collaborazione: dell’altra figlia RA nonché degli altri parenti, residenti in loco, sul conto dei quali sono state riportate cause ostative inidonee da esimerli da tale opera di sostegno.
(…)
d) dello stesso militare, beneficiando dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, per cui è già autorizzato »;
Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal Collegio:
- la locuzione «ove possibile», contenuta nel comma 5 del citato articolo 33, si riferisce esclusivamente all’oggettiva impossibilità per l’Amministrazione di concedere il trasferimento richiesto per comprovate esigenze organizzative o di servizio;
- le esigenze di servizio non possono fondarsi su generiche vacanze organiche, ma devono emergere da una puntuale indicazione di elementi ostativi concreti (Consiglio di Stato, sez. III, n. 9322 del 2024; ID, sez. II, sent. 11248/2023);
Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato non è idonea a giustificare il diniego di trasferimento, atteso che:
- l’Amministrazione, per quanto riguarda due delle tre sedi viciniori al domicilio della persona disabile, segnatamente quelle di Mussomeli e Termini Imerese, si è limitata ad affermare una maggiore carenza di organico presso la sede di provenienza rispetto alle predette sedi, senza tuttavia contestare l'effettiva disponibilità di posizioni organiche nel ruolo della ricorrente presso queste ultime;
- la comparazione effettuata dalla parte resistente circa il deficit organico della sede di provenienza (III Gruppo di Roma) e quelle della possibile destinazione si palesava, già al momento dell’adozione del provvedimento impugnato (prot.-OMISSIS- del 22 settembre 2025), priva di attualità; l’Amministrazione ha infatti basato il diniego sulla situazione del III Gruppo di Roma, nonostante la ricorrente fosse stata nel frattempo trasferita (dal 1° agosto 2025) al V Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, rendendo così inconferente il calcolo del disavanzo utilizzato per giustificare il pregiudizio all’efficienza del Reparto;
- la circostanza che la persona bisognosa di assistenza abbia altri familiari in astratto tenuti a tale obbligo non può, di per sé, giustificare il diniego del beneficio: da un lato, infatti, l’attuale formulazione dell’art. 33, comma 3, non richiede più l’esclusività dell’assistenza (Cons. di Stato, Sez. II, ord. n. 3459 del 2023); dall’altro, deve valutarsi l'effettiva possibilità dei congiunti di prestare assistenza, eventualità da escludersi nel caso di specie in quanto le gravissime patologie del familiare richiedono un supporto stabile da parte della ricorrente, non surrogabile dagli altri parenti per i quali sono stati documentati impedimenti oggettivi, quali la distanza geografica e gravi ragioni personali;
Rilevato, alla luce di quanto precede, che il ricorso merita accoglimento, dovendosi ritenere l’esigenza assistenziale preminente rispetto a ragioni organizzative che, in quanto enunciate in forma generica, mancano della specificità necessaria a configurare un effettivo impedimento e risultano, pertanto, inidonee a giustificare il sacrificio dell’interesse protetto dall’art. 33 della l. n. 104/1992;
Ritenuto pertanto di confermare l’ordine cautelare di assegnazione temporanea della ricorrente presso un reparto del Corpo nella provincia di MO, provvedimento al quale l’Amministrazione ha nel frattempo prestato ottemperanza;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato ai fini sempre in motivazione indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES ME, Presidente
NN LI, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NN LI | ES ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.