CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2023, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto da SENTENZA KO MS nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2022 del GIDICE di PACE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per il rigetto/ l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5213 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 01/04/2022, il Giudice di pace di Roma ha dichiarato AM KO colpevole di percosse, per avere colpito, con un oggetto non meglio identificato, LA ON al gluteo e al basso ventre, e lo ha condannato alla pena di euro 200 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avvocato IO D'Urso, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia inosservanza dell'art. 177 cod. proc. pen., deducendo che tutti gli atti del procedimento sono stati notificati all'imputato in italiano, senza la traduzione nella lingua madre del ricorrente, di nazionalità nigeriana. Sostiene il difensore che non sono emersi rassicuranti elementi chili l'imputato comprenda la lingua italiana, non potendosi dare rilievo, in tal senso, alle circostan,e evidenziate dal Giudice di merito ( presentazione della domanda di asilo politico e di rinnovo Clel permesso di soggiorno) non essendovi prova che l'intervista da parte delle autorità amministrative sia avvenuta in lingua italiana, e, d'altro canto, nel caso di specie, l'imputato neppure ha el.etto domicilio presso il difensore, né ne ha nominato uno di fiducia, e non ha partecipato al , giudizio, venendo giudicato in assenza. Si eccepisce la nullità di tutti gli atti del procedimento. , 2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 192 co. 2 cod. proc. pen., con riguardo alla prova della .commissione del fatto, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti in tal senso. Invero, la stessa persona offesa ha riferito di avere individuato l'imputato, riconoscendolo, mentre si trovava nell'autovettura della Polizia, dalla valigia che egli portava. Tale circostanza dimostra solo che l'imputato avesse con sé una valigia identica o simile a quella dell'autore effettivo delle percosse, ma non ne consente l'individuazione, nulla consentendo di inferire sui tratti somatici e sulla attribuibilità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. primo motivo è manifestamente infondato alla luce del principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, a tenore del quale in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se - come avvenuto nella specie - motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008 ), Ivanov, Rv. 239693 in cui la Corte ha fatto riferimento alla sufficienza dell'accertamento della 'dimestichezza' dell'imputato con l'idioma italiano;
conf. Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Rv. 253250 , Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Rv. 265213). Il principio, d'altro canto, è stato ribadito anche a seguito della riformulazione dell'art. 143, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma primo, lett. b, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, in attuazione della direttiva 2010/64/UE, dove si ribadisce che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto rimane riservato alla autorità giudiziaria procedente ( testualmente: "L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La 2 conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano" ( Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Rv. 261640; conf. Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014, Rv. 260997; Sez. 2 n. 11137 del 20/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280992). Nel caso di specie, la sentenza ha ritenuto di desumere la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato da una serie di elementi di cui dà atto;
in particolare, facendo riferimento al fatto che l'imputato si trovasse in Italia da quasi 20 anni, avesse sottoscritto il verbale di elezione di domicilio mostrando, così di comprendere il significato della denuncia presentata dalla persona offesa, e che egli avesse redatto atti amministrativi (domanda asilo politico reiterata a ben tre diverse questure, e di rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato dal Questore di Roma), mentre le deduzioni della Difesa, che tenta di insinuare dubbi sulla lingua in cui l'intervista conseguente a tali domande venne effettata, risulta meramente congetturale, in assenza di qualsiasi dato documentale ( pure acquisibile) che possa in qualche modo supportarla. Qualora, infatti, l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 8094 del 04/02/2016, Rv. 266238). Alla stregua della suddetta ampia motivazione, in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, la censura dedotta in questa sede, che si basa su un motivo di merito e che non contesta quanto affermato nel provvedimento impugnato, va dichiarata inammissibile, poiché generica e fondata su un motivo di merito. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, giacchè il riconoscimento a carico dell'imputato, effettuato dalla persona offesa nell'immediatezza del reato, poi confermandolo durante la deposizione dibattimentale, è avvenuto quando la stessa si trovava sull'autovettura delle Forze dell'ordine, intervenute a seguito del fatto, emergendo chiaramente come ella abbia voluto significare di essere stata attratta dalle fattezze della valigia, avendo poi riconosciuto l'imputato che la portava con sé lungo la via Merulana. D'altro canto, quanto dichiarato, senza incertezze, dalla p.o. ha trovato riscontro nella annotazione di polizia giudiziaria acquisita con il consenso delle parti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso,a1 versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 03 novembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per il rigetto/ l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5213 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 01/04/2022, il Giudice di pace di Roma ha dichiarato AM KO colpevole di percosse, per avere colpito, con un oggetto non meglio identificato, LA ON al gluteo e al basso ventre, e lo ha condannato alla pena di euro 200 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avvocato IO D'Urso, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia inosservanza dell'art. 177 cod. proc. pen., deducendo che tutti gli atti del procedimento sono stati notificati all'imputato in italiano, senza la traduzione nella lingua madre del ricorrente, di nazionalità nigeriana. Sostiene il difensore che non sono emersi rassicuranti elementi chili l'imputato comprenda la lingua italiana, non potendosi dare rilievo, in tal senso, alle circostan,e evidenziate dal Giudice di merito ( presentazione della domanda di asilo politico e di rinnovo Clel permesso di soggiorno) non essendovi prova che l'intervista da parte delle autorità amministrative sia avvenuta in lingua italiana, e, d'altro canto, nel caso di specie, l'imputato neppure ha el.etto domicilio presso il difensore, né ne ha nominato uno di fiducia, e non ha partecipato al , giudizio, venendo giudicato in assenza. Si eccepisce la nullità di tutti gli atti del procedimento. , 2.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 192 co. 2 cod. proc. pen., con riguardo alla prova della .commissione del fatto, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti in tal senso. Invero, la stessa persona offesa ha riferito di avere individuato l'imputato, riconoscendolo, mentre si trovava nell'autovettura della Polizia, dalla valigia che egli portava. Tale circostanza dimostra solo che l'imputato avesse con sé una valigia identica o simile a quella dell'autore effettivo delle percosse, ma non ne consente l'individuazione, nulla consentendo di inferire sui tratti somatici e sulla attribuibilità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. primo motivo è manifestamente infondato alla luce del principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, a tenore del quale in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se - come avvenuto nella specie - motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008 ), Ivanov, Rv. 239693 in cui la Corte ha fatto riferimento alla sufficienza dell'accertamento della 'dimestichezza' dell'imputato con l'idioma italiano;
conf. Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Rv. 253250 , Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Rv. 265213). Il principio, d'altro canto, è stato ribadito anche a seguito della riformulazione dell'art. 143, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma primo, lett. b, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, in attuazione della direttiva 2010/64/UE, dove si ribadisce che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto rimane riservato alla autorità giudiziaria procedente ( testualmente: "L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La 2 conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano" ( Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Rv. 261640; conf. Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014, Rv. 260997; Sez. 2 n. 11137 del 20/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280992). Nel caso di specie, la sentenza ha ritenuto di desumere la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato da una serie di elementi di cui dà atto;
in particolare, facendo riferimento al fatto che l'imputato si trovasse in Italia da quasi 20 anni, avesse sottoscritto il verbale di elezione di domicilio mostrando, così di comprendere il significato della denuncia presentata dalla persona offesa, e che egli avesse redatto atti amministrativi (domanda asilo politico reiterata a ben tre diverse questure, e di rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato dal Questore di Roma), mentre le deduzioni della Difesa, che tenta di insinuare dubbi sulla lingua in cui l'intervista conseguente a tali domande venne effettata, risulta meramente congetturale, in assenza di qualsiasi dato documentale ( pure acquisibile) che possa in qualche modo supportarla. Qualora, infatti, l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 8094 del 04/02/2016, Rv. 266238). Alla stregua della suddetta ampia motivazione, in assenza di dati oggettivi indicativi della mancata conoscenza, la censura dedotta in questa sede, che si basa su un motivo di merito e che non contesta quanto affermato nel provvedimento impugnato, va dichiarata inammissibile, poiché generica e fondata su un motivo di merito. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, giacchè il riconoscimento a carico dell'imputato, effettuato dalla persona offesa nell'immediatezza del reato, poi confermandolo durante la deposizione dibattimentale, è avvenuto quando la stessa si trovava sull'autovettura delle Forze dell'ordine, intervenute a seguito del fatto, emergendo chiaramente come ella abbia voluto significare di essere stata attratta dalle fattezze della valigia, avendo poi riconosciuto l'imputato che la portava con sé lungo la via Merulana. D'altro canto, quanto dichiarato, senza incertezze, dalla p.o. ha trovato riscontro nella annotazione di polizia giudiziaria acquisita con il consenso delle parti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso,a1 versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 03 novembre 2022 Il Consigliere estensore