Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPU02 945 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente- R.G.N. 3571/00 - Cron. 6678 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO 1Consigliere Rep Dott. Corrado GUGLIELMUCCI . Dott. Filippo CURCURUTO - Rel. Consigliere Ud. 12/06/02 Consigliere C.C.Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ST.NE DI M.TE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2777 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso.; - resistente con mandato avverso la sentenza n. 67/99 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 20/08/99 R.G.N. 588/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/06/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di rigetti il ricorso per manifesta consiglio, infondatezza. -2- Fatto e diritto Visto il ricorso di IA NI per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Brindisi, accogliendo solo in parte il gravame da essa proposto contro la sentenza del locale Pretore, ha riconosciuto il diritto dell'appellante all'assegno di invalidità dal 1 gennaio 1995 anziché dall'11 agosto 1992, data della domanda amministrativa;
considerate le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, il quale ha osservato quanto segue: "ritenuto che è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione quello che nel giudizio in materia di invalidità pensionabile, nel caso in cui il giudice dei merito si basi sulle conclusioni dei consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione dei consulente circa l'entità e l'incidenza dei dato patologico e quella della parte (v. Cass. sez. Lavoro Sent. 3519/2001; sez. 1 Sent. n. 2486/2001; Sent. 751/9~ principio che deve essere confermato anche allorché il dissenso della parte rispetto alle valutazioni dei consulente riguardi, come nel caso di specie, la decorrenza dello stato inabilitante;
che il giudice di merito si è attenuto al suddetto principio;
visto l'art. 375 c.p.c." ed ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza;
ritenuto di dover condividere interamente tali conclusioni;
PQM
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2002. Il Presidente Il cons.est. Filippo Curcurato Salvatore Senese Valu ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-72 N 533 Depositato in Canceteria col. 26 ZB, 2003