Sentenza 9 giugno 2004
Massime • 1
Il diritto alla prova contraria - garantito all'imputato dall'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., in conformità all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente anche dall'art. 111, comma terzo, Cost. - può essere, con adeguata motivazione, denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti. Ne deriva che il giudice d'appello, cui sia dedotta la violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 cod. proc. pen. (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dall'art. 603 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2004, n. 26885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26885 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/06/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 983
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 39967/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL OL, n. a Sulmona il 16 dicembre 1973;
avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila depositata il 26 giugno 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
OL EL impugna per Cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di furto aggravato. Propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito si siano fondati su una ricognizione fotografica eseguita senza le garanzie previste dall'art. 213 c.p.p. e ciò nondimeno ritenuta attendibile in ragione di non meglio precisate cautele osservate dalla polizia giudiziaria.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata ammissione di una formale ricognizione personale, inutilmente invocata come prova decisiva. È fondato, in relazione all'art. 606 lettera d) c.p.p., e assorbente il secondo motivo del ricorso. Come risulta dalla stessa sentenza impugnata, invero, sin dal giudizio di primo grado l'imputata aveva tempestivamente richiesto l'ammissione a norma dell'art. 190 c.p.p. di una formale ricognizione personale, intesa a contrastare la prova che l'accusa intendeva desumere dall'individuazione fotografica eseguita nel corso delle indagini preliminari. Questa prova, negata dal primo giudice in violazione dell'art. 495 comma 2 c.p.p., doveva essere ammessa dal giudice d'appello, in accoglimento dello specifico motivo d'impugnazione dell'imputata, indipendentemente dai parametri dettati dall'art. 603 c.p.p. per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Infatti "il diritto alla prova contraria garantito all'imputato dall'art. 495, comma secondo, c.p.p. in conformità dell'art. 6, par. 3 lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente a livello costituzionale dall'art. 111, comma terzo Cost., può essere, con adeguata motivazione, denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190, comma primo, c.p.p.)" (Cass., sez. 6^, 24 settembre 2003, Mordeglia,
m. 227322). Sicché il giudice d'appello cui viene dedotta la violazione dell'art. 495 comma 2 c.p.p. deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 c.p.p., non potendo avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dall'art. 603 c.p.p. per la valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado. Mentre nel caso in esame il diniego della prova contraria è stato del tutto apodittico.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004