Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2004, n. 26885
CASS
Sentenza 9 giugno 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il diritto alla prova contraria - garantito all'imputato dall'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., in conformità all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e attualmente anche dall'art. 111, comma terzo, Cost. - può essere, con adeguata motivazione, denegato dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti. Ne deriva che il giudice d'appello, cui sia dedotta la violazione dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 cod. proc. pen. (per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte), mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dall'art. 603 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2004, n. 26885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26885
    Data del deposito : 9 giugno 2004

    Testo completo