CASS
Sentenza 19 ottobre 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2023, n. 42851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42851 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42851 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Catania il 21.05.2021, che aveva assolto per non aver commesso il fatto FR TO, imputato del reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di tre confezioni sigillate di sostanza stupefacente tipo cocaina, per peso netto di gr 63,5, da cui erano ricavabili 267 dosi singole medie, occultate in un nascondiglio ricavato nel piano scala antistante la porta d'ingresso del suo appartamento sito al piano terra di via francesco Baracca 2, Catania, ha pronunciato nei suoi confronti sentenza di condanna alla pena di anni 6 mesi 8 si reclusione e 30.000,00 di multa 1.1. La Corte d'appello a seguito di appello del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla testimonianza del sovr. LI che aveva effettuato l'operazione di polizia giudiziaria. 2. FR TO a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione e censura la sentenza proponendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge, dolendosi del fatto che la Corte di appello non ha applicato l'art. 533 cod.proc.pen stante il ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato anche alla luce della valutazione del quadro indiziario che aveva effettuato il tribunale del riesame e il giudice di primo grado e che non superava i caratteri della gravità precisione e concordanza. Evidenzia che il ricorrente era ospite della zia insieme alla moglie nell'abitazione sita in Via Baracca n. 2; che i sacchetti ove era sigillato lo stupefacente erano comuni sacchetti da frizer rinvenuti all'interno dell'abitazione, che il portone di accesso al condominio di 8 piani era sempre aperto e chiunque avrebbe potuto nascondere la droga nella vicinanza dell'abitazione della zia del FR;
che lo stato di agitazione manifestato alla vista dei militari operanti derivava dal fatto che occupava abusivamente l'abitazione della zia e che il ritrovamento della somma di denaro poteva essere ricollegata all'attività di spaccio per il quale era stato condannato ed aveva precedenti specifici. 2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aumento per l'aggravante della recidiva ,in quanto il fatto reato contestato non è di per sé significativo di una maggiore pericolosità. 2.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze generiche. 3.11 Procuratore Generale con requisitoria scritta chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 2 4. Il primo motivo è infondato Va premesso che il novellato art. 603 cod. proc. pen., che presenta un nuovo comma 3-bis, impone la rinnovazione del dibattimento in appello nei casi di proscioglimento in primo grado, disponendo che nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice disponga la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Naturalmente il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in peius la sentenza impugnata, basandosi su una valutazione diversa da quella effettuata dal primo giudice della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività. Ne deriva che la norma di cui all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. non implica alcun automatismo nella riassunzione delle prove dichiarative, poiché il giudice di appello è tenuto dapprima a verificare se i motivi di gravame articolati dal pubblico ministero siano ammissibili, in quanto formulati in ossequio ai criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., e se le prove indicate siano decisive;
quindi a decidere - non necessariamente in limine litís ma anche all'esito della discussione e consentito comunque il contraddittorio delle parti - in ordine alla loro rinnovazione Inoltre secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 23167901). Principi che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito dopo il pronunciamento del Supremo Collegio, premurandosi tra l'altro di precisare che il giudice dell'appello non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 25463801), ma deve provvedere ad una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 24233001), giungendo ad affermare l'illegittimità della sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, condanni l'imputato sulla base di una alternativa . interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione, tale 3 da far cadere «ogni ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 25390901). In altre parole, nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, devono essere evidenziati elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati in primo grado perché non è sufficiente, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, né che tale valutazione sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez.6, n.45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 25686901; Sez. 6, n.8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 25411301; Sez.2, n.11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 25472501; Sez.6, n.34487 del 13/06/2012, Gobbi, Rv. 25343401). La regola di giudizio introdotta formalmente dall'art.5 legge 6 febbraio 2006, n. 46, mediante la sostituzione del comma 1 dell'art. 533 cod.proc.pen., impone, per altro verso, al giudice di procedere ad un completo esame degli elementi di prova rilevanti e di argomentare adeguatamente circa le opzioni valutative della prova, giustificando, con percorsi razionali idonei, che non residuino dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato. Si è, infatti, affermato (Sez. 2, n.7035 del 9/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 25402501) che «la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato» (Sez.2, n.7035 del 09/11/2012, dep.2013, De Bartolomei, Rv. 25402501; Sez.1, n.20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 23411101; Sez.2, n.19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 23378501). La codificazione di tale principio ha assunto, nella giurisprudenza della Corte, particolare rilievo nel giudizio di legittimità circa la motivazione della sentenza di appello che abbia riformato la sentenza di assoluzione in primo grado (Sez. 6, n.1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Andrini, Rv. 25402401; Sez. 2, n.11883 del 8/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 25472501; Sez.6, n.8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 25411301), anche in relazione ai principi affermati in materia dalla CEDU (Corte EDU 5/07/2011, Dan c. Moldavia, parr. 32 e 33), imponendo, in tale ipotesi, particolare rigore metodologico ed argomentativo al giudice di secondo grado. Il giudice di appello potrà, dunque, pervenire a differente esito decisorio purchè sulla base di elementi istruttori trascurati dal giudice di primo grado, in particolare mettendo in rilievo di quali elementi decisivi quest'ultimo non abbia tenuto adeguato conto, ovvero rinnovando l'istruttoria ove ritenga di attribuire rilievo ad una prova dichiarativa trascurata dal primo giudice o di non condividere la valutazione della prova operata in primo grado (Sez. U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 26748701). In definitiva il giudice d'appello, quando, immutato il materiale probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata nel giudizio di primo grado, deve 4 confrontarsi espressamente con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto ad una rilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento sia l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio, minandone conseguentemente la permanente sostenibilità. 4.1. Ad avviso del Collegio, la Corte d'appello, ha applicato correttamente i principi sopra ricordati;
in specie ha provveduto alla rinnovazione della prova dichiarativa del sovraintendete LI in relazione alle circostanze riportate nell'annotazione di servizio, effettuata in sede di perquisizione e ha valutato complessivamente e non atomisticamente il quadro indiziario evidenziando elementi oggettivi caratterizzati dalla gravità, concordanza e univocità. L'imputato in sede di perquisizione inizialmente aveva cercato di eludere l'intervento della Polizia Giudiziaria affermando di non abitare nello stabile;
che era stato trovato in possesso invece delle chiavi dell'appartamento e di un'ingente somma di denaro rinvenuta all'interno dell'armadio della camera da letto, circa 40 mila euro di cui non sapeva giustificare la provenienza, così come peraltro affermato anche dal primo giudice e non contestato dalla difesa;
aveva la disponibilità di un apparecchio per il sottovuoto corredato dei relativi sacchetti, conservato nel ripostiglio dell'abitazione, lo stesso tipo di sacchetti ( in specie tre confezioni sottovuoto come rilevato dai rilievi fotografici) contenevano i 63 gr di cocaina rinvenuti in un nascondiglio ricavato tra l'architrave della scala e il bordo di legno della cornice delle porta d'ingresso dello sgabuzzino, situato nel vano antistante l'abitazione ove dimorava l'imputato con la moglie. Deve anche affermarsi che il giudice di appello ha osservato l'obbligo motivazionale che gli derivava dall'aver riformato totalmente la decisione di primo grado sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna e ha delineato le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza (Sez. U., 12.7.2005, Mannino) e ha ribaltato l'epilogo decisorio sulla base di un'accurata, logica e coerente confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice. 5.Sono fondati invece i motivi che attengono al trattamento sanzionatorio, in quanto nessuna motivazione è stata spesa in punto di recidiva e/o mancata applicazione delle attenuanti generiche. Tra l'altro le circostanze generiche equivalenti alla recidiva erano state oggetto di richiesta anche da parte del Procuratore generale in sede di conclusioni in udienza dinanzi alla Corte di appello. Invero la Corte territoriale non ha adempiuto all'onere motivazionale richiesto per l'applicazione della recidiva reiterata specifica contestata e ha determinato la pena mediante il sintetico riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. senza alcuna valutazione degli 5 elementi che ha ritenuto in concreto indicativi di maggiore pericolosità ai fini della ritenuta recidiva reiterata e specifica, che ha comportato l' aggravio di pena di due terzi ( fol 3 ). 6. In conclusione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in punto di recidiva ed attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sui punti alla Corte di appello di Catania altra sezione, ferma la irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità ex art. 624 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche;
rinvia per nuovo giudizio sui punti sopraindicati alla Corte di Appello di Catania altra Sezione. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso 1'11.10.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42851 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Catania il 21.05.2021, che aveva assolto per non aver commesso il fatto FR TO, imputato del reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di tre confezioni sigillate di sostanza stupefacente tipo cocaina, per peso netto di gr 63,5, da cui erano ricavabili 267 dosi singole medie, occultate in un nascondiglio ricavato nel piano scala antistante la porta d'ingresso del suo appartamento sito al piano terra di via francesco Baracca 2, Catania, ha pronunciato nei suoi confronti sentenza di condanna alla pena di anni 6 mesi 8 si reclusione e 30.000,00 di multa 1.1. La Corte d'appello a seguito di appello del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla testimonianza del sovr. LI che aveva effettuato l'operazione di polizia giudiziaria. 2. FR TO a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione e censura la sentenza proponendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge, dolendosi del fatto che la Corte di appello non ha applicato l'art. 533 cod.proc.pen stante il ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato anche alla luce della valutazione del quadro indiziario che aveva effettuato il tribunale del riesame e il giudice di primo grado e che non superava i caratteri della gravità precisione e concordanza. Evidenzia che il ricorrente era ospite della zia insieme alla moglie nell'abitazione sita in Via Baracca n. 2; che i sacchetti ove era sigillato lo stupefacente erano comuni sacchetti da frizer rinvenuti all'interno dell'abitazione, che il portone di accesso al condominio di 8 piani era sempre aperto e chiunque avrebbe potuto nascondere la droga nella vicinanza dell'abitazione della zia del FR;
che lo stato di agitazione manifestato alla vista dei militari operanti derivava dal fatto che occupava abusivamente l'abitazione della zia e che il ritrovamento della somma di denaro poteva essere ricollegata all'attività di spaccio per il quale era stato condannato ed aveva precedenti specifici. 2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aumento per l'aggravante della recidiva ,in quanto il fatto reato contestato non è di per sé significativo di una maggiore pericolosità. 2.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze generiche. 3.11 Procuratore Generale con requisitoria scritta chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 2 4. Il primo motivo è infondato Va premesso che il novellato art. 603 cod. proc. pen., che presenta un nuovo comma 3-bis, impone la rinnovazione del dibattimento in appello nei casi di proscioglimento in primo grado, disponendo che nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice disponga la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Naturalmente il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in peius la sentenza impugnata, basandosi su una valutazione diversa da quella effettuata dal primo giudice della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività. Ne deriva che la norma di cui all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. non implica alcun automatismo nella riassunzione delle prove dichiarative, poiché il giudice di appello è tenuto dapprima a verificare se i motivi di gravame articolati dal pubblico ministero siano ammissibili, in quanto formulati in ossequio ai criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., e se le prove indicate siano decisive;
quindi a decidere - non necessariamente in limine litís ma anche all'esito della discussione e consentito comunque il contraddittorio delle parti - in ordine alla loro rinnovazione Inoltre secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 23167901). Principi che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito dopo il pronunciamento del Supremo Collegio, premurandosi tra l'altro di precisare che il giudice dell'appello non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 25463801), ma deve provvedere ad una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 24233001), giungendo ad affermare l'illegittimità della sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, condanni l'imputato sulla base di una alternativa . interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione, tale 3 da far cadere «ogni ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 25390901). In altre parole, nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, devono essere evidenziati elementi ulteriori rispetto a quelli esaminati in primo grado perché non è sufficiente, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, né che tale valutazione sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez.6, n.45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 25686901; Sez. 6, n.8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 25411301; Sez.2, n.11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 25472501; Sez.6, n.34487 del 13/06/2012, Gobbi, Rv. 25343401). La regola di giudizio introdotta formalmente dall'art.5 legge 6 febbraio 2006, n. 46, mediante la sostituzione del comma 1 dell'art. 533 cod.proc.pen., impone, per altro verso, al giudice di procedere ad un completo esame degli elementi di prova rilevanti e di argomentare adeguatamente circa le opzioni valutative della prova, giustificando, con percorsi razionali idonei, che non residuino dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato. Si è, infatti, affermato (Sez. 2, n.7035 del 9/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 25402501) che «la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato» (Sez.2, n.7035 del 09/11/2012, dep.2013, De Bartolomei, Rv. 25402501; Sez.1, n.20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 23411101; Sez.2, n.19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 23378501). La codificazione di tale principio ha assunto, nella giurisprudenza della Corte, particolare rilievo nel giudizio di legittimità circa la motivazione della sentenza di appello che abbia riformato la sentenza di assoluzione in primo grado (Sez. 6, n.1266 del 10/10/2012, dep. 2013, Andrini, Rv. 25402401; Sez. 2, n.11883 del 8/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 25472501; Sez.6, n.8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 25411301), anche in relazione ai principi affermati in materia dalla CEDU (Corte EDU 5/07/2011, Dan c. Moldavia, parr. 32 e 33), imponendo, in tale ipotesi, particolare rigore metodologico ed argomentativo al giudice di secondo grado. Il giudice di appello potrà, dunque, pervenire a differente esito decisorio purchè sulla base di elementi istruttori trascurati dal giudice di primo grado, in particolare mettendo in rilievo di quali elementi decisivi quest'ultimo non abbia tenuto adeguato conto, ovvero rinnovando l'istruttoria ove ritenga di attribuire rilievo ad una prova dichiarativa trascurata dal primo giudice o di non condividere la valutazione della prova operata in primo grado (Sez. U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 26748701). In definitiva il giudice d'appello, quando, immutato il materiale probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata nel giudizio di primo grado, deve 4 confrontarsi espressamente con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto ad una rilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento sia l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio, minandone conseguentemente la permanente sostenibilità. 4.1. Ad avviso del Collegio, la Corte d'appello, ha applicato correttamente i principi sopra ricordati;
in specie ha provveduto alla rinnovazione della prova dichiarativa del sovraintendete LI in relazione alle circostanze riportate nell'annotazione di servizio, effettuata in sede di perquisizione e ha valutato complessivamente e non atomisticamente il quadro indiziario evidenziando elementi oggettivi caratterizzati dalla gravità, concordanza e univocità. L'imputato in sede di perquisizione inizialmente aveva cercato di eludere l'intervento della Polizia Giudiziaria affermando di non abitare nello stabile;
che era stato trovato in possesso invece delle chiavi dell'appartamento e di un'ingente somma di denaro rinvenuta all'interno dell'armadio della camera da letto, circa 40 mila euro di cui non sapeva giustificare la provenienza, così come peraltro affermato anche dal primo giudice e non contestato dalla difesa;
aveva la disponibilità di un apparecchio per il sottovuoto corredato dei relativi sacchetti, conservato nel ripostiglio dell'abitazione, lo stesso tipo di sacchetti ( in specie tre confezioni sottovuoto come rilevato dai rilievi fotografici) contenevano i 63 gr di cocaina rinvenuti in un nascondiglio ricavato tra l'architrave della scala e il bordo di legno della cornice delle porta d'ingresso dello sgabuzzino, situato nel vano antistante l'abitazione ove dimorava l'imputato con la moglie. Deve anche affermarsi che il giudice di appello ha osservato l'obbligo motivazionale che gli derivava dall'aver riformato totalmente la decisione di primo grado sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna e ha delineato le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza (Sez. U., 12.7.2005, Mannino) e ha ribaltato l'epilogo decisorio sulla base di un'accurata, logica e coerente confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice. 5.Sono fondati invece i motivi che attengono al trattamento sanzionatorio, in quanto nessuna motivazione è stata spesa in punto di recidiva e/o mancata applicazione delle attenuanti generiche. Tra l'altro le circostanze generiche equivalenti alla recidiva erano state oggetto di richiesta anche da parte del Procuratore generale in sede di conclusioni in udienza dinanzi alla Corte di appello. Invero la Corte territoriale non ha adempiuto all'onere motivazionale richiesto per l'applicazione della recidiva reiterata specifica contestata e ha determinato la pena mediante il sintetico riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. senza alcuna valutazione degli 5 elementi che ha ritenuto in concreto indicativi di maggiore pericolosità ai fini della ritenuta recidiva reiterata e specifica, che ha comportato l' aggravio di pena di due terzi ( fol 3 ). 6. In conclusione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in punto di recidiva ed attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sui punti alla Corte di appello di Catania altra sezione, ferma la irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità ex art. 624 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche;
rinvia per nuovo giudizio sui punti sopraindicati alla Corte di Appello di Catania altra Sezione. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso 1'11.10.2023