Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento; sicché gli è inibito di pervenire all'affermazione della responsabilità penale degli imputati sulla base degli argomenti che dalla pronuncia di annullamento erano stati ritenuti viziati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che in seguito all'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa, il giudice di rinvio fosse vincolato dall'enunciazione di principio contenuta nella sentenza di annullamento con riferimento alla frase oggetto del giudizio e che quindi poteva solo verificare se nello stesso articolo non vi fosse, tra quelli non ancora valutati, qualche passo in cui veniva espresso un concetto diffamatorio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/1999, n. 14579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14579 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 21/10/1999
1. Dott. Gianvittore FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI " N. 896
3. " Giovanni SILVESTRI " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto DA " N. 19809/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile TA Claudio, n. a Reggio Calabria il 7/7/36
avverso la sentenza emessa l'8/2/99 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di AL UG, n. a Civitavecchia il 6/4/24 e CC GI, n. a Cuneo il 28/8/20 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. Wilfredo TA Udito il difensore Avv. Le Pera
Osserva:
il dr. Claudio TA, magistrato che, è stato investito di funzioni parlamentari e di governo, ha proposto querela per diffamazione, a mezzo stampa nei confronti dell'allora direttore responsabile del quotidiano "La Repubblica" UG AL e del giornalista GI CC considerando lesiva della sua reputazione, in quanto idonea a insinuare nei lettori il sospetto di un suo collegamento con ambienti mafiosi, una frase contenuta in un articolo intitolato "La fine di Ammazzasentenze", redatto dal predetto giornalista e pubblicato il 30/31/93, con il quale veniva commentata la notizia che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo stava indagando sul magistrato DO RN per concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso.
Questo il testo della frase riportata nel capo di imputazione, tratta secondo il giornalista dall'ultima intervista che aveva fatto al magistrato RS prima che nel luglio 1992 venisse ucciso: "... gli chiesi che cosa ne pensasse di RN della prima Sezione. Non ho alcuna prova, rispose, che un filo diretto legasse la mafia a DR, a TA e a RN, ma il danno alla giustizia fatto da questo giudice è stato enorme".
In esito al giudizio di primo grado con sentenza in data 17/3/95 il Tribunale di Roma ha assolto per insussistenza del fatto il CC e lo AL dalle imputazioni di violazione degli artt. 595 commi 1, 2 e 3 C.P. e 13 legge 47/1948 e di violazione dell'art. 57 C.P. loro rispettivamente ascritte.
Il giudice di primo grado è pervenuto a questa soluzione muovendo dal rilievo che l'articolo in questione era dedicato precipuamente al dr. RN, la cui attività giurisdizionale era apertamente criticata venendo presentata come non in linea con gli interessi della giustizia, mentre solo marginalmente lambiva la persona del dr. TA il cui nome compariva unicamente nella riportata frase, che peraltro suonava come una decisa negazione da parte del dr. RS dell'esistenza di prove di collusione dei magistrati citati con la mafia.
Ciò considerato, il Tribunale ha ritenuto che il mero inserimento del nome del dr. AL in un articolo che parlava dei possibili inquinamenti dei corpi giudiziario e politico ad opera della, mafia non potesse di per sè costituire lesione della sua reputazione, non essendo in ultima analisi stata data risposta sfavorevole al quesito che sotto tale profilo era stato posto sul suo conto, ma riguardasse solamente la sua identità personale e politica (intesa come diritto a non vedersi attribuire neppure in chiave problematica cose che si sentono totalmente estranee alla propria personalità) che non è oggetto di tutela penale.
Avendo escluso che l'articolo di cui si tratta avesse carattere diffamatorio nei confronti del querelante, il Tribunale non ha ritenuto di dovere affrontare la questione dal predetto posta se il suo nome fosse effettivamente stato fatto dal dr. RS nel termini riferiti dal CC.
La decisione di primo grado è stata riformata con sentenza in data 15/10/96 dalla Corte di appello di Roma che, accogliendo i gravami del P.M. e del querelante costituitosi parte civile, ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, li ha condannati alle pene pecuniarie ritenute di giustizia nonché in solido al risarcimento dei danni in favore del dr. AT.
La Corte di appello ha ritenuto che la frase in cui compare il nome del dr. TA avesse in realtà carattere suggestivo e insinuante di un suo collegamento, solo apparentemente negato, con la mafia e che la sua idoneità a ledere sia pure in modo indiretto la reputazione del querelante emergesse inequivocabilmente e potesse essere pienamente apprezzata attraverso una valutazione globale del testo dell'articolo che il primo giudice aveva omesso di fare;
ed ha escluso che gli imputati potessero invocare le esimenti del diritto di cronaca e di critica non essendo stata data la prova della verità del fatto affermato.
La motivazione della pronuncia di condanna è stata però censurata dalla V Sezione di questa Corte con, sentenza di annullamento con rinvio in data 26/3/98 che ha ritenuto del tutto apodittica e contrastante con il suo tenore letterale e sintattico l'attribuzione di un carattere insinuante e suggestivo alla frase incriminata e, pur convenendo che il carattere diffamatorio di un'espressione in sè priva di significato offensivo può anche essere determinato dal contesto in cui viene usata, ha ritenuto che ciò non fosse stato nel caso di specie affatto dimostrato, poiché la Corte di merito aveva indicato solo parti dell'articolo pesantemente critiche del modo in cui il dr. RN aveva amministrato giustizia nei processi di criminalità organizzata e non anche passi che potessero in qualche modo indurre i lettori a ritenere che ispiratore politico (per conto dell'on. Andreottti) di questo comportamento del dr. RN fosse stato il dr. TA.
Altra Sezione della Corte di appello di Roma, deliberando in sede di rinvio, con sentenza in data 8/2/99 ha confermato la decisione assolutoria di primo grado.
Ha ritenuto il giudice di rinvio che l'analisi del significato letterale e logico della frase incriminata non potesse condurre ad altro risultato che non sia quello di una netta negazione dell'esistenza di un collegamento tra la mafia e il querelante;
e, quanto al contesto dell'articolo, ha rilevato che l'unico elemento evidenziato dalla difesa di parte civile per sostenere il rilievo diffamatorio della frase al di là del significato apparente, e cioè il fatto che l'accostamento del nome del dr. TA a quello del dr. RN è avvenuto nell'ambito di un violento attacco a quest'ultimo per come aveva gestito i processi di mafia, non è idoneo a mutare il senso di quella chiara negazione, promanante di fonte autorevole, non potendosi affatto da tale accostamento desumere, a fronte dell'assenza di carattere diffamatorio dell'unico riferimento che lo concerne, che il dr. TA sia stato additato come ispiratore di tale gestione.
Avverso quest'ultima sentenza il difensore del dr. TA ha proposto ai sensi dell'art. 577 C.P.P. ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili: per non avere il giudice di rinvio proceduto ad una completa valutazione del contesto della frase incriminata, che erroneamente comunque sarebbe stata ritenuta priva di immediato contenuto diffamatorio, e per non aver considerato, alla luce di tale contesto, che l'inserimento del nome del TA nell'articolo non avrebbe avuto ragion d'essere se non lo si fosse voluto indicare come intermediario tra ,ali ambienti mafiosi e il dr. RN- per non avere lo stesso giudice di rinvio valutato l'asserita falsità - che si assume vanamente contrastata dagli imputati - dell'attribuzione al dr. RS della frase incriminata come un espediente usato dal CC per inserire impunemente il nome del TA in un passo della cui offensività era ben conscio;
e per avere infine trascurato che gli imputati, dopo avere sempre negato tale carattere alla menzionata frase. nei motivi di ricorso per cassazione contro la pronuncia di condanna avevano contraddittoriamente indicato a comprova dell'esistenza di un filo diretto tra la mafia e il TA la intervenuta incriminazione di quest'ultimo per concorso nell'omicidio del giornalista Pecorelli.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P. Si tratta anzitutto di critiche che ignorano i vincoli implicitamente posti al giudice di rinvio dalla V Sezione di questa Corte con l'annullamento per vizio di motivazione della sentenza di condanna che aveva riformato la decisione assolutoria di primo grado. Era invero inibito al giudice di rinvio di pervenire all'affermazione della penale responsabilità degli imputati sulla base degli argomenti che dalla pronuncia di annullamento erano stati ritenuti viziati (cfr. al riguardo, tra le molte, la sentenza di questa Sezione 21/3/96, Velotti). La sentenza di annullamento, infatti, comportava in concreto una notevole limitazione dell'oggetto del nuovo giudizio, essendo dalla suddetta pronuncia già stato escluso un intrinseco carattere diffamatorio della frase incriminata ed anche che tale carattere si potesse far derivare dal contesto dell'articolo preso in considerazione dal giudice che aveva emesso la decisione di condanna, il quale ne aveva analizzato vari brani (si vedano in particolare le pagg. 7 e 8 della sentenza 15/10/96 della Corte di appello). Occorreva dunque - poiché questo in sostanza è il compito che la V Sezione di questa Corte ha demandato al giudice di rinvio - solo verificare se nell'articolo non vi fosse, tra quelli non ancora valutati, qualche passo in cuì venisse espresso in modo preciso il concetto che il dr. TA si doveva ritenere l'ispiratore politico dell'operato del dr. RN;
il che, si badi, secondo la pronuncia di annullamento (che ha in questo modo posto un vincolo per così dire di fondo) non era razionale desumere dal solo fatto che il nome del querelante fosse stato inserito nell'articolo. Così precisati i termini della questione, non si può affermare che la Corte di appello che ha riesaminato il caso abbia violato il disposto dell'art. 627 C.P.P., avendo proceduto a tale verifica senza reperire in alcuna delle residue parti dell'articolo del CC percepibili manifestazioni di quel concetto.
È questa una conclusione di merito che non può trovare in questa sede censura, non essendone affatto nel gravarne della parte civile stata dimostrata l'illogicità.
Nel primo motivo di ricorso si fa invero in ultima analisi leva soltanto su un passo dell'articolo in cui viene riportato un giudizio critico del sen. Cabras vicepresidente della Commissione antimafia - anch'esso come e, i altri avente ad oggetto unicamente l'operato del dr. RN - nel cui ambito viene espressa, in modo però del tutto generico e senza il minimo accenno diretto o indiretto al dr. TA ne' collegamenti con l'intervista al dr. RS, l'opinione che i mafiosi potessero avere trovato nelle istituzioni intermediari autorevoli.
Poiché dunque la sentenza impugnata è pervenuta, in modo che si deve ritenere corretto, a soluzione di conferma della decisione assolutoria di primo grado per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione (avendo in definitiva escluso, nel rispetto dei limiti propri del giudizio di rinvio, l'idoneità dell'articolo del CC a ledere la reputazione del dr. TA), restano privi di rilievo i restanti motivi di impugnazione che attengono tutti al profilo soggettivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999