Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/1999, n. 14579
CASS
Sentenza 21 ottobre 1999

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Nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento; sicché gli è inibito di pervenire all'affermazione della responsabilità penale degli imputati sulla base degli argomenti che dalla pronuncia di annullamento erano stati ritenuti viziati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che in seguito all'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa, il giudice di rinvio fosse vincolato dall'enunciazione di principio contenuta nella sentenza di annullamento con riferimento alla frase oggetto del giudizio e che quindi poteva solo verificare se nello stesso articolo non vi fosse, tra quelli non ancora valutati, qualche passo in cui veniva espresso un concetto diffamatorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/1999, n. 14579
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14579
    Data del deposito : 21 ottobre 1999

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