Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2002, n. 14644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14644 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST:NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 44/02 + 4 644 LA CORTE SUPREMAN CASS Oggetto SEZ NE SERVITU" Composta dagli Ill.n Sigg i Magistraţi: NeGatoria Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente - R.G.N. 17907/00 .34086 Dott.Antonio VELLA - COsigliere - Cron. Dott. Alfredo MENSITIERI - COsigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO COsigliere Ud.10/07/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. COsigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore dott.IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORSO DOMENICO;
- intimato avverso la sentenza n. 13/00 del Giudice di pace di 2002 SPEZZANO ALBANESE, depositata il 26/01/00; 1149 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/07/02 dal COsigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo notificato il 6 maggio 1999 DO CO atto conveniva davanti al Giudice di pace diCorso Spezzano Albanese 1'ENEL s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'abusiva installazione nel suo fondo di un palo di sostegno per una linea elettrica. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Giudice di pace con sentenza in data 26 gennaio 2000. COtro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con due motivi illustrati da memoria. Motivi della decisione CO il primo motivo l'ENEL s.p.a. sostanzialmente deduce che aveva eccepito l'esistenza di una servitù (che legittimava il suo comportamento) e il fondamento di tale asserita questione pregiudiziale avrebbe dovuto essere accertato con efficacia di giudicato, per cui l'intera controversia doveva essere rimessa al giudice superiore, ai sensi degli art. 34, 36, 40 cod. proc. civ. La doglianza è infondata. Premesso che non si comprende il senso del riferimento all'art. 36 cod. proc. civ., che riguarda le domande riconvenzionali, ed all'art. 40 cod. proc. civ., che riguarda le cause connesse proposte davanti a giudici diversi, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., le questioni incidentali si trasformano in cause pregiudiziali (con eventuale rimessione della intera controversia al giudice superiore competente per materia o per valore) quando devono essere decise con efficacia di giudicato per legge о per esplicita domanda delle parti e 1'ENEL S.p.a. non deduce neppure la ricorrenza, nella specie, di una di tali ipotesi. CO il secondo motivo 1'ENEL s.p.a. deduce, innanzitutto, che il Giudice di pace sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto avrebbe accolto una domanda basata sulla abusiva installazione di pali per linea elettrica, mentre l'attore aveva chiesto il risarcimento dei danni da esercizio anomale della servitù di elettrodotto. La doglianza è infondata. Dalla sentenza impugnata risulta che la domanda originaria riguardava il risarcimento dei danni per l'impianto di pali per linee elettriche aeree;
tale domanda stata accolta sotto il profilo che, in considerazione della costruzione abusiva e della vocazione naturale del terreno alla coltivazione, non poteva escludersi che un danno, seppure modesto, fosse stato procurato nel corso dell'esecuzione dei lavori di costruzione della linea elettrica sul terreno dell'istante, per la periodica manutenzione della stessa nonché per i danni-disagi che comportano all'attore nella coltivazione del terreno stesso. Deduce, poi, 1'ENEL s.p.a. che erroneamente i.l Giudice di pace ha affermato che la domanda, per esplicita ammissione della convenuta, risultava provata relativamente all'an debeatur. Anche tale doglianza è infondata. L'eventuale errore del Giudice di pace sul punto sarebbe, infatti, assolutamente irrilevante, dal momento che non è contestato che l'ENEL s.p.a. ha infisso i pali per cui è causa sul fondo dell'attore pur non essendo titolare di alcuna servitù di elettrodotto. L'ENEL s.p.a. sostiene, ancora, che il Giudice di pace avrebbe collegato i danni al fatto che i pali in questione comportano disagi per la coltivazione del fondo senza spiegare in qual modo tale conseguenza sarebbe ricollegabile ad un esercizio anomalo di una servitù di elettrodotto. Anche tale doglianza è infondata, in quanto il Giudice di pace ha accolto la domanda sul presupposto non di un esercizio anomalo di una (esistente) servitù di elettrodotto, ma della inesistenza della servitù in questione. L'ENEL s.p.a. si duole, infine, della liquidazione dei danni e deduce testualmente: A tale proposito, si osserva che il Giudice è incorso in ulteriori vizi censurabili sotto il profilo dell'error in procedendo, della motivazione e della violazione di principi generali cui non può sfuggire neanche il giudizio di equità. Infatti, si sono equiparati e confusi i concetti generali di "danno" e di "disagio" (la teste ON ha riferito, di un mero "fastidio" che sarebbe costituito dalla presenza del palo) e dal "disagio" si è fatta discendere sic et simpliciter la mera possibilità del "danno". La doglianza, a prescindere dalla sua genericità, non tiene conto che costituisce nozione di comune esperienza, utilizzata dal Giudice di расе, il fatto che l'esistenza di pali su un fondo rende meno agevole la coltivazione dello stesso, cioè comporta un danno, a prescindere dal più o meno corretto riferimento, nella sentenza impugnata, al concetto di "disagio". In definitiva, il ricorso va rigettato. Non avendo svolto l'intimato attività difensiva in provvedimento va emesso in questa sede, nessun ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 10 luglio 2002 Tulo Pres. V. NL CANCELLIERE C1 Photo DEPOSITATO IN CANCELLERIA - Roma 15 OTT.2002 SANCELLFRED ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)