Sentenza 3 dicembre 2019
Massime • 1
L'art. 175 cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza nonché la consapevole rinuncia della parte a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto non motivato di un'istanza di restituzione che non aveva allegato alcuna ragione relativamente alla mancata conoscenza dell'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2019, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2019 |
Testo completo
416-2020 11. FUNZI STO REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1569/2019 Gerardo Sabeone -· Presidente - CC 03/12/2019- Caterina Mazzitelli R.G.N. 33524/2019 Luca Pistorelli Maria Teresa Belmonte Michele Romano Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TO SC, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 01/07/2019 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. dagli avv.ti Carla Archilei e Andrea Scavetta, quali difensori di SC TO, di restituzione nel termine per una nuova celebrazione del processo di primo grado conclusosi con la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 223 del 22 febbraio 2018. A sostegno di detta istanza i predetti legali hanno dedotto di non essere essi mai venuti a conoscenza del processo. La Corte di appello ha rigettato l'istanza evidenziando che nel processo conclusosi con la predetta sentenza l'avv. Scavetta non era mai stato nominato difensore del TO, mentre l'avv. Archilei aveva ricevuto rituale notifica sia dell'avviso ex art. 415-bis cod proc. pen., sia del decreto di citazione a giudizio.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso SC TO, a mezzo del suo difensore avv. Carla Archilei, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo con il quale lamenta che oltre all'istanza di restituzione nel termine avanzata dai suoi difensori, egli stesso personalmente aveva fatto pervenire altra istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale in cui deduceva di non essere mai venuto a conoscenza del processo. La Corte di appello si era pronunciata solo sull'istanza avanzata dai suoi difensori e non su quella da lui avanzata personalmente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Effettivamente la Corte di appello si è pronunciata solo sui motivi dedotti nell'istanza avanzata dai difensori del TO e non su quello di cui alla istanza inviata dal TO con raccomandata in data 8 aprile 2019 e pervenuta alla Cancelleria della Corte di appello il 10 aprile 2019. L'istanza reca la sottoscrizione del richiedente e non risulta necessario che la stessa sia autenticata (vedi in tal senso Sez. 4, n. 37980 del 01/03/2006, Vukic, Rv. 235974). Deve, tuttavia, rilevarsi che l'istanza proposta direttamente dal TO risulta estremamente generica poiché con essa il predetto si limita ad affermare di non essere mai venuto a conoscenza del processo innanzi al Tribunale, senza tuttavia allegare le ragioni che gli avrebbero impedito detta conoscenza. Questa Corte di Cassazione ha affermato (Sez. 3, 27 ottobre 2014 n. 49001, Tuccillo, non massimata) che l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice la verifica sulla effettiva conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, cosicché, fermo restando il valore legale della notificazione ritualmente effettuata, il giudice deve indicare le ragioni per le quali ritiene che detta notifica sia anche dimostrativa della effettiva conoscenza (Sez. 5, n. 28912 del 29/03/2007, Diagne, Rv. 23756601; Sez. 1, n. 14265 del 01/03/2006, Bidinost, Rv. 23361401). Tale assunto è stato ulteriormente ribadito (Sez. 3, n. 17965 del 08/04/2010, Rescio, Rv. 247159) con l'ulteriore precisazione che non viene comunque meno, alla luce del menzionato indirizzo giurisprudenziale, l'onere per l'istante di dedurre la mancata conoscenza del provvedimento allegandone le 2 ragioni (vedi anche Sez. 3, n. 35866 del 05/06/2007, Pannunzi, Rv. 237281), poiché, altrimenti, in tutti i casi in cui la notifica non sia avvenuta a mani proprie, il giudice dovrebbe accertare la mancata conoscenza a fronte di una mera deduzione difensiva. Si è infatti giustamente osservato che chi avanza una istanza ha l'onere di documentarla e di circostanziarla, segnalando all'organo destinatario della stessa quanto meno l'ipotesi da verificare (Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, Badara, Rv. 249515). In tema di restituzione nel termine, grava quindi sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza;
viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può trovare accoglimento. Nel caso di specie la richiesta avanzata personalmente dal TO, non indicando le ragioni che hanno impedito all'imputato detta conoscenza, risultava inammissibile. Ne consegue che anche il ricorso in cassazione, con il quale si lamenta l'omessa motivazione, è inammissibile, per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole a causa dell'originaria inammissibilità dell'istanza avanzata personalmente dal TO.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che stimasi equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 03/12/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Gerardo Sabeone 3