Sentenza 30 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio previsto dall'art. 341-bis cod. pen. è necessaria la presenza di almeno due persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2017, n. 16527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16527 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2017 |
Testo completo
16527-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 154 Vincenzo Rotundo Stefano Mogini UP 30/01/2017 Pierluigi Di Stefano R.G. N. 18116/2016 Angelo Capozzi Ersilia Calvanese Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI EM, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2015 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia inammissibile;
udita la parte civile, avv. Silvia Troiani, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Sergio Liberati, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che in data 11 maggio 2015 confermava la sua condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., ricorre per cassazione l'imputato EM TI. 6 Denuncia la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (quanto al contenuto delle espressioni offensive dell'onore e del prestigio ritenute in sentenza, non oggetto di contestazione), dell'art. 341-bis cod. pen. (difettando la circostanza della presenza di più persone, essendo stata presente ai fatti oggetto di contestazione una sola persona), dell'art. 383 cod. pen. (a fronte del comportamento arbitrario del pubblico ufficiale), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., vizio di motivazione su punti decisivi (ovvero sull'effettivo svolgersi degli accadimenti, basato sulle sole dichiarazioni della persona offesa;
sull'applicazione dell'esimente). Il ricorrente ha presentato una memoria per sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Appare assorbente rilevare la fondatezza dei primi due motivi di annullamento. I Giudici dell'appello, nel rigettare le censure difensive in ordine alla sussistenza del requisito legale di cui all'art. 341-bis cod. pen. («in presenza di più persone»), hanno in vero ritenuto sufficiente la presenza sulla pubblica via di una donna che aveva assistito alla scena. Orbene, se, ai fini della configurabilità del reato in esame è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546), è pur sempre necessaria la presenza di almeno due persone, come chiaramente indica la norma testé citata. Né può essere risolutiva nel caso in esame la presenza dei testi CO e DE allorquando l'imputato avrebbe invitato il pubblico ufficiale a «togliersi la divisa», posto che tale condotta non costituisce l'oggetto della contestazione mossa all'imputato. In tale prospettiva, costituisce un ulteriore vizio della sentenza impugnata (pagg. 4-5) l'aver ampliato la condotta commissiva, facendo riferimento ad altre precise espressioni che l'imputato avrebbe pronunciato all'indirizzo del pubblico ufficiale e ponendo così l'imputato di fronte ad un fatto nuovo rispetto alle frasi contestate nell'imputazione. 2 3. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia, che, con ampia libertà di giudizio, dovrà rivalutare il caso, tenendo conto dei rilievi in diritto innanzi precisati. Restano assorbiti dall'annullamento i restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 30/01/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Vincenzo Rotundo Vincenzo Rotundo DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 APR 2017 A DICA M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Piera Esposito 3