Sentenza 25 febbraio 2000
Massime • 1
Nel delitto di false comunicazioni sociali ex articolo 2621 cod. civ. il dolo specifico consiste nella volontà di trarre in inganno ossia di determinare un errore nei soci o nei terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire attraverso l'inganno un ingiusto profitto per sè o per altri, con correlativa messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Ne consegue che detto reato non ricorre quando l'intenzione degli amministratori sia solo quella di ingannare il fisco, perché in questo caso il fatto integra la diversa ipotesi delittuosa di frode fiscale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2000, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 25/2/2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. " NC MA " N. 433
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " OR LA ER " N. 20483/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL NC nato in [...] al Tagliamento il 21-11-59
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste il 21- 11-59 Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato sub c) estinto per prescrizione.
Udito il difensore avv. Salvatore Capomacchia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. LL NC ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 1-12-98 della Corte di appello di Trieste con la quale, in parziale riforma di quella emessa il 19-12-97 dal Tribunale di Udine, egli era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per i reati - addebitatigli quale amministratore unico della s.r.l. Anua Eco - di frode fiscale (capo a), di false comunicazione sociali (capo c) e di detenzione illecita di documenti di accompagnamento (capo i). A sostegno del gravame - relativo esclusivamente al capo c. - il predetto ha dedotto erronea applicazione dell'art. 2621 c.c., rilevando in particolare: che il falso ascrittogli era stato posto in essere solo per evadere le imposte;
che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'imputato aveva agito anche per realizzare un'appropriazione indebita non era supportata da alcun elemento di prova;
che il reato di frode fiscale non può coesistere con le false comunicazioni in bilancio;
che queste ultime non erano state volute dal legale rappresentante, ma avevano costituito la semplice conseguenza contabile della registrazione in contabilità, di un costo alterato.
Procedendo in ordine logico va innanzitutto escluso - contrariamente all'assunto. del Procuratore Generale - che il reato de quo sia prescritto.
Invero la relativa condotta è stata accertata siccome realizzata in continuazione con gli altri fatti per cui è intervenuta condanna: ne consegue che il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dalla cessazione dell'attività criminosa così ritenuta e pertanto, poiché l'acquisto delle bolle di accompagnamento di cui fu omessa annotazione nell'apposito registro avvenne in data 20-10-93 capo i il medesimo non si è ancora esaurito.
Si osserva quindi quanto segue.
Nel delitto di false comunicazioni sociali il dolo specifico, indicato da legislatore con l'avverbio "fraudolentemente", consiste nella volontà di trarre in inganno ossia di determinare un errore nei soci o nei terzi in ordine sulla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire attraverso l'inganno un ingiusto profitto per sè o per altri, con correlativa messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Tanto premesso, deve ritenersi che il suddetto reato non ricorra quando l'intenzione degli amministratori sia solo quella di ingannare il fisco perché in questo caso il fatto integra un'altra e diversa ipotesi delittuosa cioè la frode fiscale ex art. 4 c. 1 l. f L.516/82: ciò alla luce della specialità di detta norma rispetto alla prima. (Cass. 25-7-80 n. 0 2142 RV. 145905; Cass. 25-1-91 n. 00 917 RV. 186309).
Qualora invece alla volontà di evadere le imposte si accompagni un ulteriore intento di frode verso i soci o altri terzi non v'è dubbio circa la configurabilità di entrambi i delitti: a tal fine s'impone ovviamente congruo accertamento della duplice direzione del citato dato.
Orbene, nella fattispecie in esame è stato in effetti accertato e posto in luce dai giudici di merito che l'imputato ebbe ad operare le fittizie annotazioni anche allo scopo di appropriarsi delle somme della società pari ai costi falsamente esposti e comunicati, comportamento del resto contestatogli ai sensi dell'art. 646 c. 1 e 3, 61 n. 11, 61 n. 7 c.p. al capo f.: la sussistenza del dolo specifico normativamente postulato è stata dunque correttamente ritenuta ed al contempo le affermazioni del ricorrente circa un proprio diverso intento divengono inammissibili in questa sede. Nè vale l'obiezione difensiva che in relazione all'appropriazione indebita era intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione;
all'uopo si puntualizza che il Tribunale ebbe ad accertare la condotta in questione, ravvisando l'operatività della causa estintiva a seguito della concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti;
d'altro canto nessuna specifica contestazione fu operata sul punto dall'imputato in appello, per cui al giudice di secondo grado non incombeva ulteriore onere di verifica.
Per le svolte argomentazioni s'impone il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2000