Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
La domanda di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna non deve essere corredata da una sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 583, comma terzo, cod. proc. pen., disposizione quest'ultima applicabile soltanto ai "mezzi di impugnazione", categoria in cui non rientra l'istanza in questione. (La Corte, nel disporre l'annullamento del provvedimento impugnato, osserva che non é consentito il ricorso all'interpretazione analogica della norma nei casi in cui, come quello in esame, esso finisce con il rendere più gravoso l'esercizio di un diritto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2006, n. 37980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37980 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli 111.mi Sigg.:
Dott. BATTISTI MARIANO PRESIDENTE
l.Dott.DE GRAZIA BENITO ROMANO CONSIGLIERE
2.Dott.MARZANO FRANCESCO "
3.Dott.FOTI GIACOMO
"
4.Dott.PICCIALLI PATRIZIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORD^ANZA sul ricorso proposto da :
1) VU AD
avverso ORDINANZA del 26/05/2005 CORTE APPELLO di TORINO3798Q/0 6 UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/03/2006
SENTENZA
" ZZO
REGISTRO GENERALE N. 042444/2005
N. IL 13/06/1972
sentita la relazione fatta dal Consigliere
FOTI GIACOMO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
OSSERVA
IC AD ha proposto, ex art. 175, comma 2ø, c.p.p., istanza di remissione in termini per impugnare la sentenza contumaciale di condanna, divenuta irrevocabile, pronunciata a suo carico dal Tribunale di Torino il 18 novembre 2003. La Corte d'Appello di Torino, con ordinanza del 26 maggio 2005, ha dichiarato inammissibile l'istanza rilevando, da una lato, che non vi era certezza della provenienza della richiesta dalla parte realmente interessata, non risultando dal testo dell'istanza la data ed il luogo di nascita e non risultando autenticata, ex art.583, comma 3ø, c.p.p., la firma del richiedente;
dall'altro, che costui non aveva fornito la prova dell'epoca in cui ha avuto conoscenza della sentenza di condanna, al fine di verificare il rispetto del termine di decadenza fissato dal comma 2 bis dell'alt. 175
c-P-P-Avverso tale provvedimento ricorre IC AD che deduce, con unico motivo,
erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., rilevando: a) che la provenienza dall'effettivo interessato della richiesta di remissione in termini poteva agevolmente rilevarsi essendo stato questi compiutamente identificato nell'ordine di carcerazione n. 600/05 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
b) che la mancata autentica della firma non poteva ritenersi causa di inammissibilità dell'istanza; e) che sulla scorta della nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p. il richiedente non aveva l'obbligo di fornire prove di alcun genere, bensì solo l'onere dì indicare la data di effettiva conoscenza della sentenza, individuata nel 20 aprile 2005.
Conclude, quindi, il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso è fondato.
Non vi è ragione, anzitutto, per ritenere incerta la provenienza dell'istanza in questione, posto che il ricorrente risulta concretamente individuato nell'ordine dì carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, della cui attendibilità non vi è, ovviamente, motivo di dubitare. Quanto al tema dell'autenticazione della firma apposta in calce all'istanza di remissione in termini, premesso che tale autenticazione non è richiesta da alcuna norma, osserva la Corte che nel caso di i specie non può neanche trovare applicazione il disposto dell'art.583, comma 3ø, c.p.p., richiamato nel provvedimento impugnato. In
realtà, la richiesta in questione non ha natura di "mezzo d'impugnazione", bensì di istanza diretta al giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio;
ad essa, quindi, non può ritenersi applicabile la norma sopra richiamata che riguarda, appunto, gli "atti di impugnazione". Detta norma, peraltro, non può neanche estendersi per analogia al caso di specie, come sostiene la corte territoriale, in considerazione sia dell'evidente diversità delle due situazioni processuali, sia della inammissibilità del ricorso all'interpretazione analogica nei casi in cui, come di specie, essa finisca con il rendere più gravoso l'esercizio dì un diritto.
Quanto al tema relativo ai termini di presentazione dell'istanza, osserva la Corte che Part. 175 c.p.p., comma 2ø, come modificato dalla L. 22.4.05 n. 60, prevede che l'imputato può essere restituito, a richiesta, nel termine per proporre impugnazione, ovvero opposizione, a meno che abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire, ed attribuisce all'autorità giudiziaria il compito di eseguire, in merito, "ogni necessaria verifica". Il comma 2 bis prevede, quindi, che la richiesta in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Orbene, tanto premesso, occorre rilevare che il ricorrente, nel proporre l'istanza di remissione, aveva solo l'obbligo dì indicare la data in cui aveva avuto notizia della sentenza di condanna (20.4.05), non anche di fornir prova della veridicità della sua affermazione, essendo poi compito dell'autorità giudiziaria competente di svolgere ogni più opportuna verifica. La decisione della corte territoriale, di dichiarare inammissibile l'istanza senza avere preventivamente accertato la veridicità delle affermazioni dell'istante, si presenta, quindi, illegittima. L'ordinanza impugnata dev'essere, quindi, annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Torino. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006. Il Consigliere
Il Presidente
AÌ UQ