Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
L'art. 175, comma secondo, cod.proc.pen., come mod. dalla L. n. 60 del 2005, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita a escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare la effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avvenuta davanti alla Polizia giudiziaria consentisse il dubbio circa la conoscenza da parte del ricorrente del procedimento a suo carico, in mancanza di prova diversa dal ricorrente medesimo fornita e tale da rendere necessaria quella verifica di effettiva conoscenza richiesta dalla norma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2007, n. 28912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28912 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 29/03/2007
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 500
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 30202/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 15/06/2006 da:
AG BR, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Genova del 19 maggio 2006;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza indicata in premessa, il GIP del Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta di restituzione in termini, proposta dal NE BR per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna del 18 settembre 2003, per i reati di cui all'art. 474 c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter. Il rigetto era motivato sul rilievo che dagli atti del procedimento emergeva che il prevenuto aveva fatto elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avv. G. Pagano e che il decreto penale era stato notificato, il 7 ottobre 2003, presso lo stesso domiciliatario. Avverso tale decisione, l'istante ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), sul rilievo che non aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, considerato che l'elezione del domicilio era avvenuta prima del procedimento, e dunque fuori di esso, innanzi alla Polizia Giudiziaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La censura è manifestamente infondata in quanto, nel caso di specie, l'imputato aveva ritualmente fatto elezione di domicilio presso lo studio del difensore, di talché aveva posto in essere un atto di libera scelta che vale, eo ipso, ad escludere il presupposto dell'incolpevole ignoranza che sta alla base della nuova configurazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2. In linea di principio, è indubbio che la stessa logica di quella scelta (richiesta di notifica in un determinato domicilio) implichi un onere di diligenza a carico della parte (al fine di conoscere se e quali notifiche siano pervenute a quel domicilio) di guisa che un'eventuale ignoranza non può che essere imputata alla sua negligenza. L'imputabilità alla stessa parte della mancata conoscenza fa sì che non sia dato pretendere che sia l'ufficio procedente a dover dimostrare, nella logica della nuova disposizione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 60 del 2006, l'effettiva conoscenza del procedimento, posto che l'avvenuta notifica in luogo liberamente scelto dall'interessato vale a radicare una ragionevole presunzione di reale conoscenza degli stessi atti da parte sua, non risultando in processo - ne' essendo stato dedotto - alcun apprezzabile elemento che inducesse a ritenere che la notifica, ritualmente eseguita, non fosse anche dimostrativa di effettiva conoscenza. Ed infatti, la nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento (cfr. Cass. sez. 1^, 1.3.2006, n. 14265, rv. 233614). Obbligo che, come è ovvio, sussiste non già indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza da parte del destinatario. Infine, nel caso di specie, non può assumere alcun rilievo la circostanza che l'elezione di domicilio fosse contenuta in un atto redatto dalla P.G. prima dell'avvio del procedimento penale, in quanto l'elezione anzidetta era funzionale proprio alla notifica degli atti relativi all'instaurando procedimento penale ed era chiara espressione di libera - e, presumibilmente, consapevole - determinazione dell'indagato.
2. - Per quanto precede, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2007