Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2007, n. 28912
CASS
Sentenza 29 marzo 2007

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L'art. 175, comma secondo, cod.proc.pen., come mod. dalla L. n. 60 del 2005, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita a escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare la effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avvenuta davanti alla Polizia giudiziaria consentisse il dubbio circa la conoscenza da parte del ricorrente del procedimento a suo carico, in mancanza di prova diversa dal ricorrente medesimo fornita e tale da rendere necessaria quella verifica di effettiva conoscenza richiesta dalla norma).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2007, n. 28912
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28912
    Data del deposito : 29 marzo 2007

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