Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2002, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
: : ee می E 6 N 5 8 9 8 O . 1 I / N Z A 4 - I / 02051 /02 A 6 R B R 2 T EPUBBLICA ITALIANA . . A S L R I T L . P G A . U T E . D B R B R I L O A E R C T A D T ASSAZIONE D I 1 S R E 1 N E E T . S T N N SEZIONE TRIBUTARIA I E A A S E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.22808/1999 FINOCCHIARODott. Alfio Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere 5014 Cron. Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA DI BLASI Rel Ud. 13/11/2001Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Accertamento ex SEN TENZA art.39 DPR 600/73 Presupposti sul ricorso proposto da: Contabilità formalmente BELLINATO GIANPAOLO, CANTIERE MOTONAUTICO - Non è BELLINATO corretta ostativa. S.A.S, MAZZON ELISABETTA, OXENFORD SARA CLAUDIA, alrappresentati e difesi, giusta delega in calce ricorso, dall'Avv. Giovanni Fabris del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo Studio dell'Avv. Antonella Marrama, V.le Regina Margherita 262 - ricorrente .
contro
N AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura 0 6 Generale dello Stato che la rappresenta e difende per 7 2 1 legge, controricorrente per la Cassazione della sentenza n.81/16/99 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia Sez.16, il 21/06/1999, depositata il 19/07/1999; udito per i ricorrenti l'avv. Fabris;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mele Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulla base di p.v.c. redatto dal proprio Nucleo verificatori, in data 17-09-1996, l'Ufficio Imposte Dirette di Venezia, con avviso mod. 7/750 n. 6302000449, notificato il 05-11-1996, accertava a carico della s.a.s. "Cantiere Nautico NA", per l'anno 1990, il maggior reddito di impresa di TUER L. 79.468.000, a fronte di quello dichiarato in L. 32.877.000. Tanto detta società, quanto i soci, impugnavano l'accertamento, con separati ricorsi, che, previa riunione, venivano accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, giusta decisione 2 n. 131/03/97, nella considerazione dell'insussistenza dei presupposti per il ricorso al metodo induttivo, e dell'inidoneità, degli elementi presi in a giustificare l'operato considerazione, accertamento. L'appello, proposto dall'Ufficio, che rivendicava la legittimità del criterio adoperato, e sosteneva l'affidabilità degli elementi utilizzati per accertare i maggiori ricavi, veniva ritenuto fondato, ed accolto dalla sentenza in questa sede impugnata, ed in epigrafe indicata. Con ricorso notificato il 2-12-1999, ed affidato ad un mezzo, NA OL, il Cantiere Motonautico NA s.a.s., ZZ IS, ed OX SA LA, hanno chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato 1'11-02-2000, 1'Amministrazione delle Finanze, ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico mezzo, i ricorrenti censurano Con l'impugnata decisione, per violazione dell'art.39 del DPR n. 600/1973, sostenendo l'insussistenza dei presupposti perché l'Ufficio potesse, legittimamente, fare ricorso al criterio induttivo. 3 Trattasi di doglianza infondata, alla stregua del pacifico e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui "In tema di accertamento delle imposte, l'art.39 lett. d) del DPR n.600/1973, fa salva la possibilità di desumere l'esistenza di attività non dichiarate, facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla connotazione civilistica di cui agli artt.2727 e 2729 C.C.; ne consegue l'ammissibilità dell'accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza" (Cass. 27-11-2000 n.15266; 23-10- 2000 n.13976; 10-03-2000 n.2744). In base a tale principio, devono ritenersi esenti da vizi di illogicità od autogiuridicità le valutazioni di fatto, con le quali la Corte di merito, ha ritenuto legittimo il ricorso dell'Ufficio Finanziario al metodo induttivo, dopo avere desunto, alla stregua di regole di comune esperienza, l'insufficienza del reddito esposto in dichiarazione, da una serie di elementi che rendevano inaffidabili ed inattendibili le risultanze delle scritture contabili, pur formalmente corrette, in quanto confliggenti con regole fondamentali di ragionevolezza. Nessuna incongruenza è, infatti, riscontrabile nell'avere la Commissione Tributaria Regionale valorizzato le circostanze, che la ditta era sfornita di registri di annotazione delle imbarcazioni ricoverate e di convenzioni afferenti tali ricoveri, od ancora, quell'altra che i ricavi, in violazione dell'art.75 DPR n. 600/73, erano registrati per cassa e non per competenza. Tenuto, peraltro, conto che, tali pacifici dati fattuali, trovavano ragionevole ed attendibile riscontro nella capacità ricettiva del locale, nel canone annuo medio, stabilito sulla base di quelli evidenziati dalla stessa ditta, e nel rilevante bacino di utenza servito, rappresentato dalla Città di Venezia. BUERE Conclusivamente, la valutazione in fatto, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorso al metodo induttivo, non giustifica la formulata censura. Il ricorso va, dunque, respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessive L.3.150.000, di cui L.
3.000.000 per 5 onorario e L.150.000 per spese, oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in ragione di L.3.150.000, oltre quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma il 13 novembre 2001. Il Presidente Dott. Aby Α Estensore Il Consigliere Relatore Di Blasi IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 13 FEB. 2002. GUER IL CANCELLIERE C1 OsvaldoAscanio n E A 6 I N 8 5 9 R O . 1 I / A N Z 4 T - A / SUPE 6 R U B 2 T B . . S I L I R . L R P G . A T E D . R B L A E A A T D I D I 1 R S 3 E E N 1 T E T . S N I N A E A S M E