Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
Licenziamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 7143/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 2808 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. - Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 08/10/01 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: FR RE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 12/1, presso lo studio dell'avvocato DANTE ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BANCHINI FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MANINI PREFABBRICATI SPA, MANINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo dell'avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che li 2001 studio rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALDINA 3811 -1- RODOLFO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 109/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 29/09/98 R.G.N. 483/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/01 dal Consigliere Dott. Federicol ROSELLI;
udito l'Avvocato PANDOLFO per delega DANTE;
udito l'Avvocato VALDINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 4 gennaio 1996 al PR di Perugia, Sezione distaccata di Assisi, EA NC esponeva di essere stato assunto con decorrenza dal 1° marzo 1995 ed a tempo indeter- minato dalla s.p.a. IN prefabbricati, quale dirigente addetto all'esportazione di tecnologia e know how dell'azienda ed alla realizzazione di società miste con imprenditori esteri. Il rapporto di lavoro era effettivamente iniziato il 13 marzo successivo. Successivamente egli era stato indotto da un rappresentante della datrice di lavoro а sotto- scrivere un nuovo contratto con la s.p.a. IN, finanziaria appartenente allo stesso gruppo societario, di contenuto economico meno vantaggioso del precedente e con previsione di un termine finale nonché di un periodo di prova di sei mesi. Le mansioni rimanevano le stesse. In data 18 settembre 1995 il NC aveva ricevuto una comunicazione di risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova. Tanto esposto, egli conveniva in giudizio le società per azioni IN prefabbricati e IN 3 per sentir dichiarare soggettivamente simulato il secondo contratto di lavoro, con conseguente nullità del patto di prova e della clausola di previsione del termine, e per sentire perciò affermare l'illegittimità del licenziamento, con condanna in solido delle due convenute a pagare la indennità supplementare prevista dal contratto i dirigenti delle imprese collettivo per industriali ed a sopportare le conseguenze retri- butive e previdenziali dell'illegittimo licenzia- mento. Costituitesi le convenute, il PR rigettava la domanda con decisione del 10 ottobre 1996, confermata con sentenza del 29 settembre 1998 dal Tribunale, il quale, ritenuta la diversità delle attività d'impresa svolte dalle due società, assegnate al NCrilevava come le mansioni dalla s.p.a. IN e fossero meglio utilizzate come fosse perciò non priva di motivi la contratto di lavoro, dastipulazione del secondo ritenere vero e non simulato. Né poteva porsi in dubbio che la sottoscrizione del secondo contratto, con la s.p.a. IN, fosse espressione di libera volontà del prestatore di lavoro, il quale, dirigente industriale, bene 4 avrebbe potuto pretendere il mantenimento del primo contratto, stipulato con la s.p.a. IN prefab- bricati, e nondimeno aveva sottoscritto il secondo dopo una ponderazione maturata nei giorni di un fine settimana. Nessuna argomento contrario alla validità e all'efficacia di tale contratto poteva trarsi né dall'utilizzazione degli stessi beni materiali da parte delle due società né dal fatto che il NC, pur passato alle dipendenze della società finanziaria, avesse continuato ad usare la carta di credito autostradale intestata all'altra società. Tutto ciò bastava al rigetto delle pretese avanzate dal lavoratore, ed in particolare della domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento, che in sede di appello non era stata fondata su argomenti diversi dalla asserita nullità del patto di prova. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il NC. Resistono con controricorso le società per azioni IN prefabbricati e IN. Vi è memoria del ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2082, 2094, 2112 cod. civ. e 5 vizi di motivazione, sostenendo che, di fronte alla conclusione di due contratti di lavoro, uno con un imprenditore ed uno successivo con altro imprenditore, unico e costante destinatario delle prestazioni lavorative, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l'unicità del rapporto di lavoro, instaurato sin dal primo negozio, ma attribuendone la esclusiva titolarità al secondo imprenditore. Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2082, 2094, 2112, 1366, 1375 cod. civ., 1 e segg. 1. 23 ottobre 1960 n. 1369, 1 e segg. 1. 18 aprile 1962 n. 230 e vizi di motiva- zione, dati dal non avere il Tribunale ritenuto la nullità del secondo contratto di lavoro, concluso dal prestatore con società appartenete allo stesso gruppo dell'altra, sottoscrittrice del primo contratto;
nullità resa evidente dall'intento di eludere "precetti normativi e diritti del ricor- rente mercè interposizioni fittizie viceversa anche reali ma fiduciarie di un'impresa ad un'altra". La tesi, accolta dal Tribunale, della validità del secondo contratto "poggiava" ad avviso del ricorrente "su parole, su fumose affermazioni, prive di ogni logica concreta e di ogni riscontro del tutto avulso dai principi diobiettivo, 6 correttezza e di buona fede che devono permeare la interpretazione e l'esecuzione dei contratti". Il motivo di ricorso argomenta la tesi della nullità negoziale anche con un riferimento ad una "posizione debole" del prestatore di lavoro e ad una sua "costrizione". Il terzo motivo di ricorso contiene le medesime censure, riferite agli svantaggi del secondo contratto per il lavoratore ed alla perdita economica da lui subita per aver lasciato un precedente rapporto di lavoro. Col quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2096 e 2119 cod. civ. e 1 1. n. 230 del 1962, sostenendo che l'apposizione del patto di prova nel secondo contratto doveva ritenersi nulla perché successiva all'inizio del rapporto di lavoro. Col quinto motivo egli, deducendo la violazione dell'art. 2094 cod. civ., attribuisce al Tribunale l'affermazione secondo cui dal primo contratto non sarebbe nato "un vero e proprio rapporto di lavoro" e contrasta questa affermazione. Col sesto motivo il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 2118, 2119 cod. civ., 346 proc. cod. civ., sostiene avere erroneamente il collegio 7 d'appello ritenuto la preclusione, per difetto di specifica impugnazione, della questione della assenza di giustificato motivo o di giusta causa di licenziamento e, quindi, del diritto del lavoratore all'indennità supplementare prevista dalla contrat- tazione collettiva. Tutti i motivi, da esaminare insieme per ragioni di connessione, sono privi di fondamento. La questione sottoposta ai giudici di merito e risolta dal collegio d'appello nella sentenza qui impugnata concerne la validità di un contratto di lavoro, concluso dal prestatore e sostitutivo di altro contratto, di simile contenuto, concluso in precedenza con altro datore, ossia con altra società appartenente allo stesso gruppo societario. La tesi della invalidità, e più precisamente della nullità, era sostenuta dal lavoratore nel giudizio di merito ed è stata rigettata dal collegio d'appello in base alle seguenti conside- razioni: a) era pacifico che le due società, benchè appartenenti allo stesso gruppo e utilizzanti le medesime strutture, dovevano ritenersi come due distinti soggetti, titolari di rapporti di lavoro;
b) era altresì pacifico che, sottoscritti dal prestatore di lavoro due successivi contratti, 8 ciascuno con una delle due società, l'un contratto sostituiva l'altro, ossia non era possibile la contemporanea esecuzione di entrambi;
c) poco tempo dopo aver sottoscritto il primo contratto con una società (la s.p.a. IN prefabbricati), il lavo- ratore sottoscrisse il secondo contratto, sosti- tutivo del primo, con l'altra società (la s.p.a. IN), giustificato dal fatto che le sue capacità professionali erano meglio utilizzabili presso quest'ultima; d) non poteva ravvisarsi alcuna costrizione alla sottoscrizione del secondo contratto, posto che il sottoscrittore era dotato dell'istruzione e del discernimento d'un dirigente industriale e che aveva avuto alcuni giorni per riflettere sull'opportunità di sottoscrivere;
e) doveva in conclusione escludersi ogni ipotesi di simulazione del negozio o di vizio invalidante. Tale decisione, ora impugnata, è incensurabile nella ricostruzione dei fatti ed immune dagli errori di diritto che il ricorrente crede di ravvisarvi. Che le prestazioni del lavoratore siano state utilizzate da una sola delle due società affermazione di parte, che il Tribunale ha ritenuto sfornita di prova. Generiche e perciò inammissibili (art. 366 n. 4 cod. proc. civ.) sono le argomentazioni del ricor- rente circa asseriti intenti elusivi di leggi, perseguiti da una о da entrambe le parti del contratto, о circa una posizione di contraente debole, propria del lavoratore, costretto a sotto- scrivere;
così come prive di giuridico rilievo sono le considerazioni del ricorrente circa la perdita economica derivatali dall'abbandono di un prece- dente posto di lavoro. Legittimamente, pertanto, il collegio d'appello i ha escluso la nullità del negozio giuridico per l l u o R contrarietà a norme d'ordine pubblico о per violenza. È vero infatti che, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., il rilievo giudiziale della nullità del contratto non è legato all'iniziativa di parte, ma il potere giudiziale va coordinato col principio della domanda (Cass. 11 marzo 1988 n. 2398, 22 aprile 1995 n. 4607) e in particolare con l'onere di allegazione dei fatti su cui essa si fonda (art. 414 n. 4 cod. proc. civ.), onde il giudice non può rilevare una nullità se non ne possa accertare gli elementi di fatto, indicati e provati dalla parte interessata. Che il secondo contratto sia stato eseguito 10 prima della conclusione del patto di prova circostanza di fatto non risultata nel giudizio di merito, né il ricorrente può pretendere nel giudizio di legittimità, come fa anche attraverso la memoria depositata in prossimità dell'udienza, un nuovo accertamento o valutazione dei fatti. Non è vero poi, come asserito nel quinto motivo ricorso, che il Tribunale abbia escluso la di nascita di un "vero e proprio" rapporto di lavoro dal primo contratto, onde la censura si rivela inammissibile per difetto del suo stesso presup- posto. Constatata la validità del patto di prova ed esclusa la illegittimità della risoluzione del rapporto per mancato superamento della prova da parte del lavoratore (su questo punto specifico il alcuna censura),ricorrente non ha mosso esattamente il Tribunale ha ritenuto la fine del rapporto di lavoro ed ha così considerato preclusa (rectius: assorbita) ogni questione di illegit- timità del licenziamento e di conseguente spettanza di indennità. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato, mentre le spese possono essere compensate per giusti motivi. - 11 La Corte spese. Così deci
P.Q.M.
ilrigetta ricorso e compensa le so in Roma 1'8 ottobre 2001 il Presidente: Vuiceuzi Tressa 11 Die extensare: NI Repelli Do Cancelleria IL CANCELLIEREP A I A 0 D 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T R . L , O A N A ' B S L E I 3 L P E D 7 S - D I A 8 I - T N S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D I G A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R I N I L E G L D S E E E R O D 12