Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 1
Poiché la nozione di giusta causa di licenziamento trova la propria fonte direttamente nella legge, l'elencazione delle ipotesi di giusta causa eventualmente contenuta nei contratti collettivi o, come nella specie, in un atto unilaterale del datore di lavoro, ha valenza esemplificativa e non tassativa, tuttavia il giudice del merito, nel valutare le lesione del vincolo fiduciario per fatti estranei al rapporto di lavoro, ben può prendere in considerazione le specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi o in atti unilaterali del datore di lavoro, anche se queste non sono idonee, da sole, a fornire il parametro per verificare la sussistenza o meno della concreta lesione di quel vincolo (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che una sentenza di applicazione della pena di tre mesi di reclusione, ex art. 444 cod. proc. pen., per fatti estranei al rapporto di lavoro, potesse integrare, da sola, giusta causa di licenziamento, in presenza di una disposizione del Regolamento del personale dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato che limitava il rilievo delle sentenze penali a quelle comportanti una pena restrittiva della libertà personale in misura non inferiore ad un anno, precisando che non aveva alcun rilievo, ai fini suindicati, la natura patteggiata della pena).
Commentario • 1
- 1. Licenziamento disciplinareMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2002, n. 17562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17562 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. FILIPPO CURCURUTO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR GA, RN ST;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5924/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/03/99 R.G.N. 50956/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
AB AR e FA ER, dipendenti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con qualifica di operai specializzati librari, furono licenziati il 24 giugno 1994, perché coinvolti in un procedimento penale per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (ex art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401), all'esito del quale era stata loro applicata,
a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena di tre mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
Il licenziamento, da essi impugnato, fu dichiarato illegittimo da Pretore di Roma.
L'Istituto propose appello, deducendo che il Pretore, nell'escludere la ricorrenza della giusta causa o del giustificato motivo di risoluzione del rapporto, aveva valutato riduttivamente l'incidenza dell'illecito penale sulla sussistenza dell'elemento fiduciario, ed aveva, erroneamente, ritenuto non riferibile all'attività illecita dei due lavoratori il danno all'immagine subito dal Poligrafico. Gli appellati chiesero il rigetto del gravame.
Con sentenza depositata il 30 marzo 1999, la decisione del Pretore è stata confermata dal Tribunale di Roma.
Per quanto qui rileva, il giudice d'appello, premesso che il AR e il ER avevano indubbiamente tenuto il comportamento oggetto della contestazione, consistente nell'esercizio abusivo del giuoco e della scommessa, ha escluso che il fatto fosse idoneo in concreto a compromettere irreparabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale ha richiamato, innanzitutto, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la sanzione espulsiva presuppone fatti di proporzionata gravità, mentre non sono sufficienti a giustificarla fatti, pur rilevanti in sede penale, non destinati a ripetersi una volta contestati e seguiti da una giusta sanzione disciplinare.
Ha, quindi, messo in evidenza che nel Regolamento del personale, prodotto dall'Istituto, il reato commesso dagli appellati non era compreso fra quelli che, in caso di condanna definitiva a pena restrittiva della libertà personale, determinavano la cessazione del rapporto, mentre il medesimo Regolamento, nel tener conto, agli stessi fini, delle condanne per qualsiasi tipo di delitto non colposo, ne limitava il rilievo a quelle comportanti una pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno, laddove per il AR e il ER la pena base sulla quale era state operate le successive riduzioni era di sei mesi. Ha, inoltre, considerato rilevante al fine di escludere la lesione della fiducia, il carattere extralavorativo dell'illecito commesso, sottolineando che non vi era prova che i due lavoratori avessero sottratto tempo ed energie lavorative per dedicarsi alla raccolta delle scommesse od utilizzato, in tale attività, le strutture o i locali dell'istituto.
Ha, poi, osservato che i due lavoratori, preposti alle macchine da taglio delle pubblicazioni stampate per i vari ministeri, non dovevano fornire una prestazione richiedente un ampio margine di fiducia, ne' in relazione alla loro attività lavorativa ne' per quanto atteneva ai loro comportamenti privati. Nè poteva tenersi conto della possibilità di un futuro affidamento di mansioni più delicate o con una più intensa connotazione fiduciaria, perché decisioni di tale contenuto, in quanto riconducibili a scelte discrezionali del datore di lavoro, non potevano risolversi in danno del lavoratore, il quale potrebbe per tutto il periodo lavorativo operare nello stesso settore senza mai esser trasferito. In definitiva, secondo il giudice d'appello, nell'apprezzare la lesione dell'elemento fiduciario, doveva tenersi conto del principio per cui detto elemento deve esser valutato in concreto considerando la qualità del singolo rapporto, la posizione del lavoratore all'interno della organizzazione aziendale, il grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, mentre non aveva fondamento normativo la tesi dell'appellante secondo la quale tale elemento avrebbe dovuto esser valutato in maniera più rigorosa e intensa nell'ambito del rapporto di natura pubblicistica, quale quello in questione, piuttosto che nel rapporto di lavoro privatistico.
Ad avviso del giudice d'appello, infine, l'eventuale offuscamento dell'immagine dell'Istituto, per il rilievo che la vicenda delittuosa aveva avuto nella stampa, non poteva esser addebitato ai lavoratori, mancando innanzitutto in essi la volontà di nuocere, dato, semmai, il loro interesse a mantenere nascosta la vicenda, e non potendo trasformarsi in elemento di valutazione della gravità dei comportamenti addebitati, benché censurabili, il risalto dato ai fatti dai mezzi di comunicazione. Comunque, in concreto, gli articoli giornalistici prodotti non sembravano aver dato all'episodio un rilievo tale da indurre nei lettori il convincimento che l'attività illecita fosse riconducibile all'intero complesso aziendale anziché ai singoli lavoratori quali privati cittadini.
L'Istituto Poligrafico dello Stato ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, sviluppando un unico complesso motivo. Gli intimati non si sono costituiti.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 2104, 2105 e 2119 c.c. nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, l'Istituto ricorrente addebita al Tribunale di avere ritenuto illegittimo il licenziamento perché i reati attribuiti ai lavoratori non rientravano fra quelli contemplati come causa di cessazione del rapporto nel Regolamento del personale, che limita tale ipotesi alla comminazione della pena della reclusione non inferiore ad un anno, e perché essi erano stati commessi al di fuori dell'ambiente di lavoro e senza alcuna sottrazione di tempo all'attività lavorativa
In tal modo, il giudice d'appello non avrebbe osservato il principio secondo cui la valutazione della gravità dei fatti addebitati, oltre a dover esser compiuta con riferimento non ai fatti astrattamente considerati, ma alla portata soggettiva degli stessi, alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo, non può prescindere dalla natura e dalla qualità del rapporto di lavoro, dalla posizione delle parti e dal grado di affidamento richiesto per lo svolgimento delle mansioni.
In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che la specialissima tipologia di produzioni proprie dell'Istituto richiedeva che la sua attività fosse circondata dalla pubblica fede:
esigenza, questa, idonea a tradursi nell'interesse dell'Istituto ad una condotta trasparente ed ineccepibile del lavoratore, e in una maggiore intensità degli obblighi di quest'ultimo, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che l'illecito era stato commesso al di fuori della prestazione lavorativa, dal momento che anche una condotta inerente alla vita privata del lavoratore può, per la sua natura e gravità, esser idonea a far venire meno la fiducia, che costituisce il presupposto essenziale della collaborazione fra datore e prestatore. Nè una tale negativa incidenza sull'elemento fiduciario poteva esser esclusa dal fatto che la mitezza della pena irrogata non consentiva di raggiungere la soglia di applicabilità della ipotesi di risoluzione del rapporto prevista dal Regolamento, poiché la condanna inflitta ai due lavoratori, in quanto "patteggiata" non poteva rapportarsi direttamente al parametro ivi previsto, e, poiché, d'altra parte, tale condanna, seppure priva di effetti nel giudizio civile, costituiva essa stessa uno degli elementi utili a delineare la condotta del lavoratore e a valutare la gravità del suo comportamento.
Contrariamente all'avviso del Tribunale, si dovevano, infine, considerare privi di rilievo gli aspetti psicologici della condotta dei lavoratori in riferimento alla pubblicità negativa derivante all'Istituto dal loro illecito, pubblicità idonea oggettivamente ad incidere sulla valutazione globale del loro comportamento, per stabilire se ricorresse o no un'ipotesi di giusta causa di licenziamento.
Il motivo è infondato.
Prima di esaminarne i vari profili è opportuno premettere, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata e perciò estranei all'esecuzione della prestazione lavorativa sono normalmente irrilevanti ai fini della lesione del rapporto fiduciario, che costituisce giusta causa di licenziamento, e possono assumere rilievo agli stessi fini allorché per la loro gravità siano tali da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia esteso alla serietà dei comportamenti privati del lavoratore. (v. Cass. 23 maggio 1992, n. 6180; Cass. 4 novembre 1995, n. 11500; Cass. 10 luglio 1996, n. 6293; Cass. 22 novembre 1996, n. 10299; Cass. 22 novembre 1997, n. 7884; Cass. 4 settembre 1999, n. 9354; Cass. 19 dicembre 2000, n. 15919; Cass. 14 luglio 2001, n. 9590). L'irrilevanza dei comportamenti privati, costituisce in altri termini, la regola, mentre la loro rilevanza, presuppone una particolare intensificazione dell'elemento fiduciario insito nel rapporto di lavoro.
D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte è egualmente ferma nel ritenere, da un lato, che il licenziamento per giusta causa può considerarsi legittimo soltanto se, valutata in concreto ogni circostanza, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la mancanza del lavoratore si presenti di tale gravità da fare venir meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti nel rapporto di lavoro e da rendere ogni altra sanzione inidonea a tutelare l'interesse del datore di lavoro;
d'altro lato che il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimita, se sorretto da adeguata motivazione (v. fra le molte, Cass. 4 aprile 2000 n. 4138; Cass. 9 novembre 2000 n. 14552). Ciò premesso, quanto al primo profilo del motivo, va osservato che il giudice d'appello, senza in alcun modo ignorare il principio per cui, trovando la nozione di giusta causa di licenziamento la sua fonte direttamente nella legge, l'elencazione dello ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti collettivi, o, come nella specie, in un atto unilaterale del datore di lavoro, ha valenza significativa e non tassativa (v. al riguardo, Cass. 14 novembre 1997 n. 11314), ha compiuto un'analisi del Regolamento del personale dell'Istituto nell'ambito della complessiva indagine diretta ad accertare se in concreto la misura espulsiva rispondesse proporzionatamente alla gravità del fatto. Ha quindi constatato che il Regolamento ricollegava il potere dell'Istituto di far cessare il rapporto ad una serie di reati, fra i quali non era incluso quello commesso dai lavoratori appellati, o a condanne a pena restrittiva non inferiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo, e quindi superiore a quella loro irrogata. Ma a tale osservazione non ha collegato alcuna automatica conseguenza in ordine alla illegittimità del licenziamento, facendone solo uno degli elementi in base ai quali apprezzare la sussistenza in concreto di una giusta causa di risoluzione. Il che non è illogico, dal momento che, quando si debba valutare la lesione del vincolo fiduciario per fatti estranei al rapporto di lavoro, le specifiche previsioni, eventualmente contenute al riguardo in fonti collettive o in atti unilaterali del datore di lavoro, possono fornire utili criteri di orientamento, pur non essendo idonee da sole a fornire il metro per verificare la sussistenza o non della concreta lesione di quel vincolo. Quanto al secondo profilo del motivo, va tenuto presente che la valutazione della proporzionalità fra comportamento illecito del lavoratore e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un incensurabile apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo e intenzionale ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta (Cass. 26 maggio 2001 n. 7188). Il Tribunale, mantenendosi nel quadro di questi principi, ha tenuto conto delle specifiche mansioni affidatè- ai due dipendenti (preposti alle macchine da taglio delle pubblicazioni stampate dall'Istituto per i vari Ministeri), rilevando che tale attività non aveva caratteristiche tali da richiedere specificamente un ampio margine di fiducia ne' in sè ne in ordine alla serietà dei loro comportamenti privati.
L'Istituto ricorrente, elencando una serie di particolari beni oggetto della sua produzione (quali, fra l'altro, i valori bollati, i titoli di Stato, gli assegni postali, i biglietti delle lotterie nazionali), assume, al riguardo, che dalla particolare tipologia dei suoi prodotti deriverebbe l'esigenza di una speciale tutela della pubblica fede che circonda la sua l'attività. Senonché il Tribunale ha motivato, sul punto, proprio facendo leva sull'estraneità dei ricorrenti rispetto a quelle delicate produzioni, onde, per superare tale rilievo, si dovrebbe ammettere che qualunque aspetto della varia attività dell'Istituto sia investito da esigenze che in realtà riguardano solo alcuni rami produttivi di specialissimo significato. Il ricorrente riporta in proposito, a sostegno di tale tesi, alcuni passi che assume tratti dalla sentenza n. 2626 del 1998, di questa Corte. Ma quella decisione, non resa nei confronti dell'Istituto ora ricorrente, non contiene alcuna della affermazioni che le sono attribuite, e la sua indicazione è, probabilmente, frutto di una svista. Ad ogni modo, per quanto è dato comprendere dalle poche righe riprodotte, si tratta di enunciazioni correlate alla pubblica fede che la collettività ripone in alcuni oggetti e, indirettamente, in coloro che ne sono gli artefici, e ciò fa presumere che esse riguardino quelle particolari attività produttive che nel caso concreto, come già detto, il Tribunale ha escluso.
Nel contesto della motivazione del Tribunale, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, sviluppando ulteriori aspetti della censura, non assume poi alcun particolare rilievo la considerazione della mitezza della pena, se non nel senso, già indicato e già esaminato, che essa non raggiungeva la soglia prevista dal Regolamento: quindi non ha ragion d'essere il rilievo circa la non diretta rapportabilità della condanna inflitta ai due lavoratori, in quanto "patteggiata", al parametro ivi previsto.
Infine, quanto alla inesatta considerazione dei profili psicologici della condotta dei lavoratori in riferimento alla pubblicità negativa derivante all'Istituto dal loro illecito, va osservato che, con insindacabile apprezzamento di fatto, non investito da specifico motivo di censura, il giudice d'appello ha escluso, in concreto, che la stampa avesse dato all'episodio un rilievo tale da determinare nel pubblico la persuasione di un collegamento fra l'attività illecita dei lavoratori e l'azienda. Poiché un tale assunto è sufficiente, per questo aspetto, a giustificare la decisione, il profilo di censura in esame è inammissibile per difetto di interesse (v. per tutte, Cass. 12 aprile 2001 n. 5493). Il ricorso è dunque rigettato. Non si deve adottare alcuna decisione sulle spese, dal momento che gli intimati non hanno proposto controricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2002