Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2011, n. 18575
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Sentenza 25 marzo 2011

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Non integra la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) il trasporto, senza l'autorizzazione della competente autorità, di materiale esplodente, del tipo bombe carta, qualora non sia accertato il quantitativo delle polveri esplodenti ed il conseguente superamento del limite ponderale, costituito dal peso di 5 kg netti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2011, n. 18575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18575
    Data del deposito : 25 marzo 2011

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