Sentenza 25 marzo 2011
Massime • 1
Non integra la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) il trasporto, senza l'autorizzazione della competente autorità, di materiale esplodente, del tipo bombe carta, qualora non sia accertato il quantitativo delle polveri esplodenti ed il conseguente superamento del limite ponderale, costituito dal peso di 5 kg netti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2011, n. 18575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18575 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 25/03/2011
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 412
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 14710/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR UD, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 6 ottobre 2009 della Corte di appello di Napoli nel proc. n. 8168/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Gialanella Antonio, che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto a causa di prescrizione;
rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 ottobre 2009, depositata il successivo 21 ottobre, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 2 aprile 2008, di condanna di ZA UD alla pena di quattro mesi di arresto ed Euro cento di ammenda per il reato previsto dall'art. 678 c.p., "perché, senza licenza dell'autorità, trasportava materiale esplodente, nella specie quaranta ordigni esplodenti del tipo bombe carta;
in Napoli il 2 maggio 2005".
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha addotto che la censura postulante il mancato superamento, nella fattispecie, del limite ponderale di cinque chilogrammi di polvere pirica, al di sotto del quale la violazione non sarebbe penalmente rilevante, secondo la sentenza di questa Corte di cassazione n. 110 del 2003, richiamata dall'appellante, non è legislativamente previsto e, pertanto, non può ritenersi vincolante, essendo sufficiente a configurare la violazione contestata il fatto che la quantità di esplosivo accertata non sia così esigua da escludere il raggiungimento della soglia minima di pericolo che sta alla base dell'incriminazione, ritenuta integrata, nel caso in esame, dal provato trasporto di quaranta bombe carta.
2. Avverso la predetta sentenza lo ZA, tramite il suo difensore, avvocato Michele Basile del foro di Napoli, ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte, denunciando, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 678 c.p.
e l'assenza di motivazione, poiché il mancato accertamento del superamento del quantitativo di cinque chilogrammi di polvere pirica trasportata non consentiva di ravvisare, nella condotta ascritta all'imputato, la contestata contravvenzione di cui all'art. 678 c.p., in adesione alla giurisprudenza di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Ai sensi del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 97, comma 1, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico R.D. 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), come integrato dall'art. 14 del
Decreto 19 settembre 2002, n. 272, regolamento di esecuzione del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7 recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, "possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata".
Poiché, nella fattispecie, è pacifico che le bombe carta sequestrate sono i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, ma non risulta accertato se il loro peso abbia o meno superato i 5 kg netti, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, ne discende, in mancanza di prova del predetto requisito e in conformità della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 110 del 21/11/2002, dep. 8/01/2003, Germano, Rv. 223065, non seguita da massime contrarie), l'irrilevanza penale della condotta ascritta e, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011