Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 - bis cod. pen. non può essere dichiarata qualora venga reiteratamete omessa la condotta di omessa corresponsione dell'assegno divorzile, configurandosi un'ipotesi di "comportamento abituale" ostativa al riconoscimento del beneficio. (Fattispecie in tema di assegno stabilito anche per il mantenimento di figli minori).
Commentari • 3
- 1. Particolare tenuità del fatto: ancora incertezze sui rapporti con la continuazione di reatiAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2021
- 2. Porto ingiustificato di strumento atto ad offendere (coltello a serramanico): se negligente, non è punibile per particolare tenuità del fattoAndrea Valentinotti · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2019
- 3. Coltello in tasca, condanna evitata se .. (Cass. 35387/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 agosto 2019
Dimenticarsi il coltello da lavoro in tasca non rende giustificabile il porto fuori dalla abitazione. L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (131 bis c.p.) è un istituto di diritto penale sostanziale che configura una causa di esclusione della punibilità, giustificata alla stregua dei principi di proporzione e di extrema ratio del ricorso alla sanzione penale, finalizzata a escludere dal circuito penale fatti che, proprio in quanto bagatellari, si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena. Il legislatore individua, al fine di determinare la particolare tenuità del fatto, tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2016, n. 23020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23020 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento