Sentenza 26 novembre 2007
Massime • 1
Integra il delitto di evasione, e non una mera inosservanza del provvedimento cautelare, il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato autorizzato a raggiungere il domicilio di arresto con mezzi propri e senza scorta, dandone avviso agli organi di P.G. competenti per il controllo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2007, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 26/11/2007
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1435
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 036323/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) BE OU WA, N. IL 08/03/1977;
2) SO CH, N. IL 10/08/1973;
avverso SENTENZA del 11/11/2005 TRIBUNALE di SAVONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il provvedimento con il quale EN ID ID veniva posto agli arresti domiciliari presso l'abitazione di US EL, il giudice autorizzava il detenuto ai sensi dell'art. 97 bis disp. att. c.p.p., a raggiungere il domicilio di arresto con mezzi propri e senza scorta, con l'obbligo di dare immediato avviso agli organi di P.G. competenti per il controllo una volta giunto nel domicilio di Savona. Il detenuto, però, non raggiunse mai quel domicilio, ne' avvisò mai la Questura.
2. Con la sentenza in epigrafe il giudice monocratico del Tribunale di Savona ha assolto EN ID LI dal reato di evasione e US EL dai reati di procurata evasione (nella forma dell'agevolazione) e favoreggiamento personale, perché il fatto non sussiste. Nella motivazione si legge che il comportamento dell'imputato extracomunitario (il non aver mai raggiunto il domicilio presso il quale l'A.G. aveva disposto gli arresti domiciliari) non integra il reato di evasione di cui all'art. 385 c.p., comma 3, in quanto la condotta tipica descritta nell'art. 385 c.p., comma 3, consiste nell'allontanarsi dal domicilio coatto, non già nel non raggiungere il domicilio dove deve iniziare la detenzione domiciliare. Si registrerebbe, dunque, una lacuna legislativa non colmabile attraverso sforzi interpretativi, che dovrebbero fare necessariamente ricorso all'analogia in malam partem. Nè sarebbe possibile inquadrare la condotta nella fattispecie dell'art. 385 c.p., comma 1, dal momento che con il provvedimento autorizzativo viene di regola a cessare qualunque forma di sorveglianza. Dall'insussistenza del delitto di evasione discende anche l'insussistenza dei reati attribuiti al US.
3. Il P.M. presso il Tribunale di Savona ricorre per violazione di legge sostanziale.
4. Il ricorso è fondato.
5. Il titolo 3^ del libro secondo tratta dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia. Il capo 2^, nel quale si inscrive il reato di evasione, è titolato "dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie". Oggetto specifico della tutela penale apprestata dalle norme contenute in tale capo è l'interesse pubblico a che non venga frustrata l'efficacia dei provvedimenti giudiziari, che devono avere piena ed indefettibile esecuzione. L'interesse statuale è offeso se il soggetto sottoposto al provvedimento si sottrae al legittimo regime di arresto o di detenzione. Nel concetto generale di "evasione" si iscrive, dunque, qualsiasi comportamento volto a contrastare, a ridurre o ad eliminare gli effetti limitativi della libertà determinati dal provvedimento giudiziale. Da sempre la Giurisprudenza si è attenuta a tali canoni valutativi: "Oggetto della tutela penale nel reato di evasione è il rispetto dovuto all'Autorità delle decisioni giudiziarie, sul presupposto di un legittimo stato di arresto o di detenzione. La materialità dell'evasione resta perciò integrata allorché il soggetto, legalmente arrestato o detenuto, si sottrae allo stato di restrizione personale, nulla rilevando che l'evasione avvenga in luogo aperto" (Cass. Sez. 6^, 29/9/1983, n. 429, Giustizia penale, 85, 1365). EN vero che i termini "evadere" ed "allontanarsi" non sono equivalenti;
l'uno ha portata generale, l'altro individua soltanto una delle modalità attuative della violazione degli obblighi scaturenti dal provvedimento coercitivo. Tuttavia, anche semanticamente, "allontanarsi" non significa altro che "porsi lontano", "frapporre spazio", mentre solo figuratamene può essere attribuito al termine il significato di "andar via da" "distaccarsi" "abbandonare". Nel caso specifico il termine non ha altro significato che quello di "non frequentare il luogo dove si ha l'obbligo di rimanere". Sia l'evadere che l'allontanarsi sono comportamenti umani che possono essere realizzati in vari modi: il delitto di evasione è a forma libera. In particolare, l'allontanamento può avvenire partendo da qualsiasi luogo, non necessariamente dal luogo deputato alla detenzione: "Il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un luogo chiuso, essendo sufficiente ad integrarlo il sottrarsi completamente alla sfera di vigilanza in cui il soggetto si trova" (Cass. Sez. 2^, 14/1/1974 n. 3868). Sul punto, è forse opportuno segnalare che il provvedimento di concessione degli arresti domiciliari è legittimamente in vigore sin dal momento in cui il giudice lo ha assunto, restando relegato fra le modalità attuative il modo ed il tempo del raggiungimento del domicilio.
6. Per altro verso, la definizione dei concetti di "evasione" ed "allontanamento", come sopra rappresentata, consente di chiarire che il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui configurano il reato di cui all'art. 385 c.p., i comportamenti violativi delle prescrizioni di luogo, di tempo, di scopo, oltre che degli obblighi di dare avviso agli organi di p.g. competenti per il controllo, ben possa, ed anzi debba essere applicato anche al caso contemplato dall'art. 97 bis disp. att. c.p.p. (autorizzazione a raggiungere senza scorta il luogo dell'arresto), senza bisogno alcuno di far ricorso a procedimenti analogici.
7. Anche l'assoluzione del US, in quanto motivata esclusivamente sull'insussistenza del reato presupposto, deve essere travolta dalla pronuncia di annullamento. Sarà, tuttavia, in questo caso cura del giudice del rinvio riesaminare gli ambiti fattuali e temporali della dichiarazione firmata dal US in tempi lontani e di gran lunga precedenti all'autorizzazione rilasciata dall'A.G.. 8. Segue l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla competente Corte d'Appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008