Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
Nel caso di soggetto detenuto anche in esecuzione di una pena inflitta con sentenza pronunciata all'estero, in applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, la richiesta di applicazione dell'indulto non può essere accolta in relazione a tale pena, in quanto una modifica della sua durata in senso favorevole al condannato può avvenire unicamente nei casi eccezionali, espressamente menzionati dall'art. 12 della citata Convenzione, per effetto della concessione della grazia, dell'amnistia o della commutazione della condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2007, n. 17583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17583 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 23/01/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 282
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 035415/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UT US N. IL 02/02/1966;
avverso ORDINANZA del 22/08/2006 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 22 agosto 2006 la Corte di Appello di Caltanisetta accoglieva solo parzialmente l'istanza proposta da ON GI, detenuto in esecuzione della complessiva pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione di cui al provvedimento di cumulo del PG presso detta corte territoriale emesso il 4 ottobre 2005, diretta ad ottenere, previa applicazione del beneficio dell'indulto, la liberazione per espiazione della pena e dichiarava condonata la sola pena (di anni uno e mesi sei di reclusione) inflitta all'istante con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania emessa l'11 dicembre 1981. La corte territoriale, infatti, mentre riteneva possibile l'applicazione dell'indulto alla condanna riportata dal ON in Italia, escludeva, invece, l'applicabilità del beneficio alle condanne riportate dall'istante all'estero, e ciò in considerazione del rilievo che "in caso di trasferimento in Italia di soggetto condannato all'estero per l'espiazione della pena inflittagli, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334, mentre possono trovare applicazione, ai sensi dell'art. 12 di detta Convenzione, la grazia e l'amnistia, non può invece trovare applicazione, non facendosene ivi menzione, l'indulto" (così Cass. sez. 1^, 22 agosto 1994, n. 3055). Avverso tale ordinanza il ON ha proposto ricorso per cassazione, per violazione di norma sostanziale e per mancanza di motivazione, invocando, a sostegno dell'impugnazione, il principio già affermato dalla stessa corte territoriale (App. Caltanissetta, 9 maggio 2002) secondo cui "nel caso di condanna a pena detentiva irrogata da tribunale di uno stato aderente alla convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983 sul trasferimento dell'esecuzione della pena nello stato di cittadinanza del condannato, può essere accolta, ove ne sussistano le condizioni, la richiesta di applicazione dell'indulto proposta con incidente di esecuzione avanti al giudice competente dello stato di esecuzione, dovendo ritenersi, in base ai rapporti esplicativi allegati alla convenzione, che con il termine commutazione, riportato nell'art. 12 della traduzione italiana della convenzione stessa (commutation of the sentence, nel testo ufficiale in lingua inglese), gli stati firmatari abbiano inteso individuare una forma di beneficio assimilabile all'istituto dell'indulto". Il ricorso è infondato.
Seppure può condividersi l'affermazione del ricorrente secondo cui il principio che informa tutta la convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, è che l'esecuzione della pena è disciplinata dalla legge dello Stato d'esecuzione e non da quello dello Stato di condanna (art. 9, comma 3, Conv.) e che una volta effettuato il trasferimento del condannato all'estero per l'esecuzione della pena, lo Stato di condanna perde, in definitiva, ogni potere sul condannato, ad eccezione di quello (art. 12 Conv) relativo a disposizioni o trattamenti più favorevoli (revisione, grazia, amnistia, commutazione della pena), occorre tuttavia considerare: a) che in base all'art. 10 della convenzione lo Stato di esecuzione è in effetti "vincolato alla natura giuridica ed alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna";
b) che una modifica della durata della pena in senso favorevole al condannato, da ritenersi comunque ipotesi eccezionale in base al già citato art. 10 della convenzione, può avvenire, in base al già ricordato art. 12 della convenzione, solo per effetto della concessione della grazia, dell'amnistia e della commutazione della condanna, ma non certamente per effetto dell'indulto, che la convenzione non menziona espressamente tra le possibili cause modificatrici della durata della pena in esecuzione. Quanto poi alla tesi del ricorrente secondo cui al termine "commutazione della condanna" utilizzato dal legislatore in sede di ratifica della Convenzione di Strasburgo dovrebbe attribuirsi un significato più ampio e comprensivo anche dell'indulto, ritiene la Corte che la stessa non può essere condivisa, ove si consideri: a) che indulto e commutazione, anche in base alla formulazione letterale dell'art. 174 c.p., non sono termini "equivalenti" ma, al contrario, espressioni dal significato ben distinto, rappresentando la "commutazione" solo una delle possibili modalità di attuazione dell'indulto e della grazia, l'altra essendo il condono, che ha l'effetto di modificare la pena inflitta "in altra specie di pena stabilita dalla legge"; b) che allorquando il legislatore ha inteso riferirsi in via generale "a qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguita (art. 14 della citata legge di ratifica) ciò ha fatto espressamente.
Nè, per altro, l'esclusione della dedotta equipollenza tra il termine indulto e quello di commutazione della condanna potrebbe indurre, per ciò solo, a dubitare della legittimità costituzionale della L. n. 388 del 1984 in quanto il condannato all'estero trasferito in Italia per l'esecuzione della condanna subirebbe, del tutto irragionevolmente, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al cittadino appartenente ad uno Stato aderente alla convenzione e condannato in Italia, vuoi perché trattasi di fattispecie comunque obiettivamente diverse, il che giustifica una diversità di trattamento, vuoi, soprattutto, perché l'art. 14 della convenzione prevede, in ogni caso, che l'esecuzione della pena debba cessare "non appena lo Stato di esecuzione è informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile".
Nel caso in esame al ON, in conclusione, non viene precluso in via generale ed astratta la possibilità di beneficiare dell'indulto o di altra misura in forza della quale la pena cessi di essere eseguibile in base alla legislazione dello Stato di condanna, venendogli inibita, in realtà, soltanto la possibilità di beneficiare di una causa di estinzione della pena qual è l'indulto, prevista dallo Stato di esecuzione (nel caso in esame l'Italia) ma non anche dallo Stato di condanna, e che la convenzione non menziona espressamente tra le possibili cause modificatoci della durata della pena in esecuzione. Il ricorso del ON va per ciò rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007