Sentenza 9 luglio 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui la relativa ordinanza sia adottata all'esito dell'udienza di convalida disciplinata dall'art. 391 cod. proc. pen., sicchè l'interrogatorio dell'indagato precede l'applicazione della misura, non è configurabile alcun dovere di deposito precedente l'interrogatorio, attesa la contestualità della enunciazione da parte del P.M. dei motivi dell'arresto o del fermo, delle sue richieste in ordine alla libertà personale, dello svolgimento dell'interrogatorio ed infine dell'audizione del difensore abilitato ad interloquire in merito alla domanda cautelare. Ne consegue che la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza e degli atti di cui al terzo comma dell'art. 293 cod. proc. pen. rileva, nella specie, solo per la decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame e non ai fini del pieno dispiegarsi della difesa.
Commentario • 1
- 1. Difesa ha diritto agli atti per convalida arresto (Cass. 36212/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il diritto di difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24 Cost., deve essere inteso come potestà effettiva di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2004, n. 31113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31113 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente - del 09/07/2004
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1102
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 7099/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC EO;
avverso l'ordinanza n. 4/04 TLMCP in data 8.1.2004 del tribunale del riesame di Venezia;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dr. MONETTI V. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
IC EO impugna la decisione del tribunale del riesame di Venezia che ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal gip presso il tribunale di Bassano in ordine al delitto di concorso in rapina pluriaggravata commessa in Lavis (TN), area di servizio Raganella est, autostrada del Brennero, il giorno 12.12.2003, h. 3,39. Denuncia:
- violazione degli artt. 386, 390 c.p.p.; incompetenza territoriale del gip presso il tribunale di Bassano che ha convalidato il fermo e adottato il provvedimento coercitivo, per essere stata la misura precautelare eseguita nel circondario del tribunale di Vicenza;
conseguente nullità del giudizio di convalida, della relativa ordinanza e della successiva misura cautelare;
comunque inefficacia di quest'ultima ai sensi degli artt. art. 294 e 302 c.p.p. per la nullità dell'interrogatorio in detto giudizio svoltosi. La censura è infondata.
Risulta infatti per tabulas dal verbale di fermo redatto dalla polizia giudiziaria il 18.12.2003 (f. 11) che la misura precautelare - come sottolineato nell'ordinanza impugnata - è stata eseguita nel circondario del tribunale di Bassano del Grappa;
non può pertanto porsi in discussione la competenza territoriale del gip che ha proceduto alla convalida del fermo, ne' questa Corte possiede, per il ruolo istituzionale che le compete, gli strumenti per accertare il diverso svolgimento della vicenda come descritto nel ricorso, fondato peraltro in gran parte su argomentazioni in linea di fatto e sull'allegazione di articoli di stampa ai quali non è consentito l'accesso in questa sede.
violazione dell'art. 293.1 c.p.p. e conseguente nullità dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere per l'omessa notifica dell'avviso di deposito della richiesta cautelare del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa. La censura è infondata.
Ed invero, anche accedendo al non univoco indirizzo giurisprudenziale evocato dal ricorrente (sez. 1^, 5 aprile 2002, Scintu, rv 222194;
sez. 5^, 17 gennaio 2003, Brunetto, rv 224665) circa gli effetti invalidanti del mancato avviso di deposito previsto dall'art. 293.3 c.p.p., non può revocarsi in dubbio che l'eventuale nullità (di tipo generale a regime intermedio ex artt. 178, lett. c, e 180 c.p.p) che dall'omissione deriva colpisca non già la misura cautelare in sè, che nasce e permane geneticamente legittima, bensì gli atti ad essa successivi ai quali il predetto deposito intende assicurare una partecipazione difensiva informata, e dunque in primis l'interrogatorio di garanzia: con la conseguenza che l'invalidità non è più deducibile, per il disposto dell'art. 182.2 c.p.p., se non eccepita in limine all'interrogatorio stesso (sez. 1^, 5 aprile 2002, Scintu, cit.). Deve rilevarsi, in ogni caso, che nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - l'ordinanza cautelare sia adottata all'esito dell'udienza di convalida disciplinata dall'art. 391 c.p.p., di talché l'interrogatorio dell'indagato precede e non segue l'applicazione della cautela, nessun deposito precedente ad esso è concepibile ne' alcuna lesione del diritto della difesa ad essere informata si può verificare, attesa la contestualità procedimentale della enunciazione, da parte del pubblico ministero, dei motivi dell'arresto o del fermo, dell'illustrazione delle sue richieste in ordine alla libertà personale, dello svolgimento dell'interrogatorio - le cui regole, ai sensi dell'art. 65 c.p.p., impongono la comunicazione degli elementi a carico - ed, infine, dell'audizione del difensore, che dunque è abilitato ad interloquire cognita causa in merito alla domanda cautelare.
Ne consegue, pertanto, che la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare e degli atti ad essa correlati rilevava nella specie esclusivamente in ordine alla decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame e non ai fini del pieno dispiegarsi della difesa.
- mancanza della motivazione circa l'esistenza e la gravità degli indizi e manifesta illogicità dell'apparato argomentativo, privo di congruenza logica e caratterizzato da generalizzazioni di assoluta insignificanza.
La censura, nella parte in cui non prospetta inammissibili questioni di merito, è infondata. Deve escludersi, innanzi tutto, che la motivazione sia mancante, avendo il provvedimento impugnato indicato specificamente gli elementi indiziari deponenti nel senso della partecipazione dell'indagato alla rapina contestata e dovendosi comunque integrare l'apparato argomentativo sottoposto a critica con le ragioni giustificatrici dell'ordinanza genetica e del decreto di fermo emesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trento, da essa richiamato in corretta applicazione delle regole sulla motivazione per relationem;
ne' può trascurarsi, del resto, che la fase cautelare in cui si versa richiede solo l'individuazione di una qualificata probabilità di colpevolezza, ed a tale onere dimostrativo i giudici di merito non si sono sottratti avendo posto a base del provvedimento una serie di indizi valutati non singolarmente bensì, secondo il costante insegnamento di questa Corte, nella loro globalità.
In particolare si deve sottolineare come, al di là delle circostanze la cui valorizzazione risulta espressamente censurata nel ricorso (il rinvenimento di un berretto di lana adattato a passamontagna ritenuto corrispondente a quello utilizzato da uno dei rapinatori e l'ingresso in autostrada del mezzo utilizzato per la commissione del reato in un casello vicino all'abitazione), il tribunale ha considerato quale elemento a carico dell'indagato anche la sussistenza di un quadro gravemente indiziario nei suoi confronti in ordine alla commissione di analogo delitto (rapina ad esercizio sito in area di servizio autostradale) avvenuta poche ore prima e con le medesime modalità, sicché deve escludersi che la giustificazione della decisione mostri i palesi cedimenti logici o le evidenti contraddizioni in cui si sostanzia il vizio di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p.; ne' può essere richiesta a questa Corte una diversa e più favorevole valutazione degli elementi di causa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Si provveda ai sensi dell'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004