Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/2003, n. 15496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15496 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REPUBBLICA ITALIAN DIRITTO AI SENSI DELL 'ART . 10 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagle Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni 11 54 96/0 3 .G.N. 15735/01 Dott. Vincenzo 18638/01 20468/01Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 31538 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Ud. 19/06/03 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI- Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA GRANDA, in persona del Direttore Generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO BACONE 9, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA AVOLIO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO AVOLIO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2003 contro 596 -1- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente nonchè
contro
AM RC LL, CI MA CO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti nonchè
contro
AVIS DEL COMUNE MILANO;
intimato e sul 2° ricorso n' 18638/01 proposto da: AM RC LL, CI MA CO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrenti- -2-
contro
AVIS COMUNALE DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. VICO 20, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PAOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VICO FRESIA, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA' GRANDA, in persona del Direttore Generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO BACONE 9, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA AVOLIO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO AVOLIO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in calce al ricorso notificato;
resistente -3- e sul 3° ricorso n° 20468/01 proposto da: COMUNALE DI MILANO, in persona del legale AVIS rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. VICO 20, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PAOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VICO FRESIA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in rappresentante pro-tempore, persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente www nonchè
contro
AM RC LL, CI MA CO, AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA CA' GRANDA,
- intimati -
avverso la sentenza n. 9801/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica -4- udienza del 19/06/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli Avvocati Vico FRESIA, Vincenzo AVOLIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, per il resto a sezione semplice. -5- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Milano GE LL AM e MA TA US convenivano in giudizio I'AVIS Comunale di Milano chiedendo l'accertamento dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato intercorsi con detta associazione, in relazione all'attività da loro svolta a decorrere dal 1991 presso il reparto di immuno ematologia dell'ospedale NI di Milano. La convenuta si costituiva in giudizio e deduceva che le ricorrenti avevano svolto attività autonoma come libere professioniste biologhe;
che il centro trasfusionale era gestito dall'Ospedale NI, del quale chiedeva la chiamata in causa. Integrato il contraddittorio nei confronti dell'Ospedale NI, le dottoresse AM e US proponevano nuovo ricorso nei confronti dell'Avis, dell'azienda Ospedale NI e dell'INPS chiedendo l'accertamento dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con l'AVIS a far tempo dal 1991 fino alla data di deposito del ricorso e quantomeno fino al 13 maggio 1993; in via alternativa e subordinata, chiedevano il medesimo accertamento anche nei confronti dell'Ospedale a far tempo dal 13 maggio 1993, con la conseguente condanna solidale alla regolarizzazione contributiva;
l'accertamento, inoltre, della nullità illegittimità o inefficacia della comunicazione di estromissione dal servizio, con la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate successivamente al 30 aprile 1998. Instaurato il contraddittorio con la costituzione dell'AVIS Comunale e dell'INPS, riuniti i procedimenti, il Pretore adito decideva la causa accertando la natura subordinata del rapporto intercorso con l'Avis fino al maggio 1993 e, ritenuto che per il periodo successivo titolare dei rapporti fosse l'Ospedale NI, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta nei confronti del medesimo. Su impugnazione di tutte le parti, il Tribunale di Milano con sentenza del 16 settembre 2000 dichiarava l'inammissibilità force dell'appello principale proposto dall'AVIS Comunale di Milano e dell'appello incidentale dell'INPS, in quanto proposti tardivamente oltre la scadenza del termine decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado ad opera dello stesso INPS;
in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava che il rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'AVIS Comunale di Milano era proseguito fino al 30 aprile 1998, e condannava l'associazione datrice di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
dichiarava inoltre la nullità della domanda di manleva proposta in primo grado dall'Avis nei confronti dell'Ospedale NI. Avverso tale sentenza l'Azienda ospedaliera NI Cà Granda ha proposto ricorso per cassazione, notificato alle controparti in data 1 giugno, 14 giugno e 15 giugno 2001 (R.G. n. 15735/01), affidato a due motivi. Le dottoresse AM e US e l'INPS si sono costituiti con controricorso. E' stata depositata memoria delle controricorrenti AM e US. Le medesime hanno proposto autonomo ricorso, notificato alle controparti in data 27 giugno, 28 giugno e 3 luglio 2001 (R.G. n.18638/01), affidato ad unico motivo, al quale l'INPS, l'AVIS e l'Azienda Ospedaliera NI Cà Granda resistono con controricorso. Un altro ricorso contro la stessa sentenza, notificato il 19 سلام luglio 2001, è stato proposto dall'AVIS Comunale di Milano (R.G. n. 20468/01), affidato a quattro motivi. Gli intimati non si sono costituiti in questo procedimento. La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame della questione di giurisdizione proposta con il primo motivo del ricorso n. 15735/01. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art.335 cod.proc.civ.
2.1. Il primo motivo del ricorso principale (n. 15735/01) investe la decisione sulla titolarità dei rapporti di lavoro successivamente al maggio 1993, con la denuncia di vizio della motivazione e difetto di giurisdizione. Si contesta l'affermazione relativa alla prosecuzione dei rapporti instaurati con l'Avis Comunale di Milano dopo la data la indicat, rilevandosi come dalle risultanze processuali sia emerso che, conformemente agli accordi stipulati tra Avis e Ospedale NI- cui era stata trasferita la gestione del centro trasfusionale dell'Avis- lo stesso Ospedale era il beneficiario delle prestazioni lavorative delle ricorrenti in primo grado, e organizzava il servizio con proprio personale dipendente, alle cui direttive erano assoggettati tutti gli addetti. Si sostiene che i rapporti di lavoro in questione, per il periodo successivo al maggio 1993 e fino alla loro interruzione in data 30 aprile 1998, devono quindi imputarsi all'Ospedale NI, e che la cognizione in proposito, con l'accertamento in ordine alla natura subordinata dei rapporti stessi, è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2.2. In via subordinata, si deduce un difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'indagine sulla natura dei predetti rapporti, contestandosi le argomentazioni addotte dal Tribunale circa l'esistenza del vincolo di subordinazione.
3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale n.18638/01 le dottoresse AM e US denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 1 2 3 e 5 della legge 15 luglio 1966 n.604, nonché difetto di motivazione. Le stesse, mentre dichiarano di accettare la decisione del Tribunale in ordine alla titolarità del rapporto per il periodo successivo al maggio 1993, rinunciando alla prospettazione subordinata della titolarità del rapporto in capo all'Ospedale NI, rilevano che la loro domanda prescindeva dalla tutela di stabilità del rapporto ex art. 18 legge 20 maggio 1970 n.300 e dalla carenza di giustificazione del recesso del datore di lavoro;
infatti era stata dedotta l'inefficacia della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro autonomo, collegata all'accertamento della natura del rapporto stesso. La sentenza del Tribunale risulta dunque viziata da ultrapetizione, nella parte in cui riconduce l'estromissione dal servizio all'esistenza di un licenziamento per giustificato motivo, mai prospettato dalle parti, e in relazione al quale non era stato adempiuto l'onere probatorio di cui all'art.5 della legge n.604/1966. 4.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale n. 20468/01 l'AVIS Comunale di Milano denuncia violazione di legge, contraddittorietà ed insufficiente motivazione per quanto attiene alla formazione del giudicato, rilevato nella sentenza impugnata sulla natura subordinata del rapporto per il periodo dal 1 gennaio 1991 al 16 maggio 1993. Il Tribunale ha fondato tale affermazione sul rilievo della inammissibilità del gravame proposto dall'AVIS, peraltro solo per le statuizioni che si riferiscono alla parte che ha notificato la sentenza, e cioè l'INPS; ha invece considerato la subordinazione come definitivamente accertata anche nei confronti delle lavoratrici, senza esaminare i motivi per i quali l'AVIS aveva impugnato sul punto la sentenza del Pretore.
4.2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, mediante la denuncia di «violazione di legge e omessa valutazione dell'appello ло sulla natura del rapporto» si sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto, nella indagine in ordine alla natura del rapporto di lavoro, della volontà espressa dalle parti, in relazione al fatto che nel settore sanitario tutti i compiti possono essere svolti tanto da dipendenti che da liberi professionisti.
4.3. Il terzo motivo, con la denuncia di «violazione di legge e insufficiente motivazione» investe la statuizione in ordine alla prosecuzione del rapporto con l'AVIS Comunale di Milano dopo il maggio 1993, sostenendosi che «l'apparente continuazione del rapporto con l'AVIS fu la conseguenza di una richiesta di NI che, con le sole persone che potevano esserle trasferite in base all'art.19 della legge n.107/1990, non avrebbe potuto continuare efficacemente l'attività»; che costituiscono idonea causa di interruzione del rapporto di lavoro con l'AVIS sia la cessazione dell'attività da parte di quest'ultima, sia l'accordo a tre in base al quale, mentre le lavoratrici accettavano di svolgere la propria attività a favore dell'Ospedale NI, che assumeva a proprio carico i relativi costi così come il potere direttivo e disciplinare, «l'AVIS simulava un'apparente prosecuzione del rapporto al solo scopo di non mettere il NI in difficoltà e la salute dei pazienti in pericolo»>.
4.4. Con il quarto motivo si denuncia «violazione di legge per quanto attiene alla dichiarata nullità della domanda di manleva», contestandosi le affermazioni contenute nella sentenza 1 impugnata in ordine alla mancata indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda stessa.
5.1. Il primo motivo del ricorso principale (n. 15735/01) dell'Azienda Ospedale NI Cà Granda investe la statuizione sulla titolarità dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio relativamente al periodo successivo al maggio 1993. Si sostiene che gli stessi rapporti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si sono svolti da tale epoca alle dipendenze della stessa parte ricorrente;
la medesima ha un interesse diretto ad opporsi alla pretesa delle dottoresse AM e US, volta all'accertamento della natura subordinata dei rapporti intercorsi con l'AVIS comunale, in quanto, in virtù delle convenzioni intercorse con lo stesso AVIS, è tenuta a sollevare questo ultimo dagli oneri connessi a siffatto accertamento. Si afferma quindi - in relazione all'assunto di cui sopra- che le domande delle attrici in primo grado devono considerarsi attinenti a rapporti di pubblico impiego, in ordine ai quali la cognizione è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5.2. La questione di difetto di giurisdizione proposta con tale motivo è infondata. Ai fini del riparto tra giudice ordinario e amministrativo deve aversi riguardo al petitum sostanziale identificato in funzione della "causa petendi', ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta con la domanda introduttiva del 11 giudizio. Alla stregua di questo criterio, è agevole rilevare che nella specie le pretese formulate in via principale dalle attrici in primo grado attengono evidentemente a rapporti di lavoro subordinato di diritto privato, per i quali la cognizione spetta al giudice ordinario. Della natura privatistica di tali rapporti non è dato infatti dubitare, attesa la qualità del datore di lavoro convenuto, ossia dell'Avis Comunale, che è appunto un soggetto privato. Ai fini dell'identificazione del giudice competente non rileva infatti la domanda proposta in via alternativa e subordinata, in quanto logicamente e giuridicamente condizionata all'esito sfavorevole della domanda principale. Il motivo è quindi infondato nella parte concernente la questione di giurisdizione.
6. La causa deve essere rimessa alla Sezione Lavoro di questa Corte per l'esame degli altri profili di censura.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale n.15735/2001 in ordine alla questione di giurisdizione e rimette gli atti alla Sezione Lavoro per il prosieguo. Così deciso in Roma il 19 giugno 2003 Il PresidentePrefidente Il Consigliere estensore Fab io Miani lauwai Depositata in Cancelleria 16.OTT 2003 IL CANCELHERE C1 CELLIERE C1 Glover battista Glow Gambattista