Sentenza 27 febbraio 2013
Massime • 2
Il reato di distribuzione all'ingrosso dei medicinali non necessita di una stabile organizzazione imprenditoriale, essendo sufficiente anche soltanto una delle attività consistenti nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali. (Fattispecie in cui la responsabilità dell'imputato è stata provata sulla base delle fatture, degli sconti praticati, delle quantità e qualità dei medicinali).
L'art. 1, lett. a) e b), del D.L. n. 1 del 2012 (conv. in legge n. 27 del 2012) con cui sono state liberalizzate alcune attività economiche, non è applicabile al settore delle farmacie e, pertanto, la distribuzione all'ingrosso di medicinali senza autorizzazione integra ancora il reato previsto dall'art. 147, comma quarto, del D.Lgs. n. 219 del 2006.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2013, n. 28751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28751 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 27/02/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 587
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO A. M. - rel. Consigliere - N. 31821/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI VA N. IL 11/02/1956;
avverso la sentenza n. 2202/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avvocato STEFANORI Angelo.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 19 giugno 2012, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 6 febbraio 2012, con la quale l'imputata era stata condannata, per il reato di cui al D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 100 e art. 147, comma 4, perché, nella sua qualità di titolare di una farmacia, in assenza dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di specialità medicinali, esercitava il commercio all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.
2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo di doglianza, l'erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici. Troverebbe applicazione, ad avviso della difesa, il D.L. n. 1 del 2012, art. 1, comma 1, lett. a) e b), convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 27 del 2012, secondo cui, in tema di liberalizzazione, sono state abrogate tutte le norme che prevedono nullaosta o autorizzazioni amministrative preventive per chi svolge attività economiche non legate ad interessi costituzionalmente rilevanti. La difesa prosegue sostenendo che l'attività di cui si discute è un'attività di natura economica che soggiace alle regole concorrenziali di mercato, cosicché la necessità di preventiva autorizzazione per svolgere la vendita all'ingrosso da parte delle farmacie dovrebbe ritenersi implicitamente superata. Dovrebbe essere, poi, preso in considerazione anche il D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4, comma 1, lett. b), il quale prevede che il commercio all'ingrosso è
l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o utilizzatori in grande. Mancherebbe, nel caso in esame, il requisito della professionalità della vendita all'ingrosso richiesto da tale disposizione, perché gli ispettori dei NAS - secondo la difesa - non avevano accertato nella farmacia dell'imputata la presenza di una struttura tipica per la vendita all'ingrosso.
Con un secondo motivo di doglianza, si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza del dolo, perché mancherebbe la prova del fatto che l'imputata abbia voluto, ideato, organizzato concretamente non già una mera vendita di farmaci ad altri soggetti imprenditori ma abbia voluto creare una vera e propria stabile attività commerciale di distribuzione all'ingrosso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui si sostiene, da un lato, che l'autorizzazione per la vendita all'ingrosso di farmaci non sarebbe più necessaria e, dall'altro, che non vi sarebbe prova del carattere professionale della vendita all'ingrosso esercitata nella farmacia dell'imputata - è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il D.L. n. 1 del 2012, art. 1, lett. a) e b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, non ha in alcun modo fatto venire meno la necessità
di tale autorizzazione. Deve, infatti, rilevarsi che tale decreto- legge, diretto alla liberalizzazione di alcuni settori del mercato, non si applica al settore delle farmacie, il quale è stato escluso da tale liberalizzazione, perché ritenuto dotato di un interesse generale costituzionalmente rilevante, quale è quello alla salute;
tanto che la disciplina del settore trova una sua razionalizzazione nell'art. 11 dello stesso decreto, il quale opera un allargamento dell'offerta all'utenza sempre nell'ambito del sistema delle autorizzazioni.
Resta, dunque, pienamente in vigore il D.Lgs. n. 219 del 2006, art.100, comma 1, il quale prevede che La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome, la cui violazione rimane sanzionata dall'art. 147, comma 4, dello stesso D.Lgs..
Quanto al carattere professionale della vendita esercitata, la Corte territoriale ne ha desunto la sussistenza, con iter logico ineccepibile, dalla constatazione - condivisa con il giudice di primo grado - che questo risulta ampiamente provato sulla base delle fatture in atti, del valore dei medicinali trattati, della quantità e della qualità degli stessi, degli sconti praticati. La stessa Corte ha, comunque, correttamente evidenziato che la distribuzione all'ingrosso di medicinali trova la sua definizione nel richiamato D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 1, comma 1, lett. r), come qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico;
queste attività sono svolte con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con gli altri distributori all'ingrosso e nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico. Si tratta, evidentemente, di una disposizione che non richiede una stabile organizzazione imprenditoriale, essendo sufficiente che sia posta in essere anche una solo delle attività consistenti nel procurarsi, detenere, fornire, o esportare medicinali.
3.2. - Del tutto generico risulta, poi, il secondo motivo di ricorso, sostanzialmente riferito alla motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza del dolo in capo all'imputata.
La difesa non prende, infatti, in considerazione l'analitica e coerente motivazione fornita sul punto dal giudice di secondo grado, laddove questo rileva che l'imputata era titolare di una farmacia ed era dunque il soggetto che effettuava le scelte di mercato, ivi compresa quella di esercitare il commercio all'ingrosso in mancanza di autorizzazione;
ne' si era, del resto, mai dedotto, da parte della difesa, che vi fossero altri soggetti delegati al compimento delle scelte commerciali della farmacia.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013