Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 2
Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva , occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito , che aveva ritenuto non avesse valore di riconoscimento dei diritti dei terzi interruttivo della prescrizione una circolare della direzione generale delle Ferrovie nella quale si invitavano i dirigenti periferici a trattenere le numerose istanze di riliquidazione dello straordinario, senza inviarle agli organi centrali, precisando che non avevano motivo di sussistere i timori manifestati dai dipendenti circa la maturazione della prescrizione).
Ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario dei ferrovieri, non può tenersi conto dell'aumento del trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale, concesso dalla legge n. 312 del 1980, la cui non computabilità è rimasta ferma anche dopo la legge n. 432 del 1981 di conversione del D.L n. 283 del 1981 e della legge n.869 del 1982 di conversione del D.L. n. 681 del 1982.
Commentari • 6
- 1. Rinnovazione della notifica nulla dell’atto di citazione e interruzione della prescrizioneAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 9 giugno 2025
- 2. RICONOSCIMENTO DI DEBITO: può risultare da atto compiuto dal debitore.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il riconoscimento di debito può risultare da atto compiuto dal debitore anche senza intenzione ricognitiva Massima Giurisprudenziale Il riconoscimento di un debito non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. Decisione: Sentenza n. 9097/2018 Cassazione Civile – sezione x Massima: Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente …
Leggi di più… - 3. Il riconoscimento di debito.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il riconoscimento di debito può risultare da atto compiuto dal debitore anche senza intenzione ricognitiva. Massima Giurisprudenziale Il riconoscimento di un debito non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. Decisione: Sentenza n. 9097/2018 Cassazione Civile – sezione x Massima: Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente …
Leggi di più… - 4. Il riconoscimento di debito.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il riconoscimento di debito può risultare da atto compiuto dal debitore anche senza intenzione ricognitiva. Massima Giurisprudenziale Il riconoscimento di un debito non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. Decisione: Sentenza n. 9097/2018 Cassazione Civile – sezione x Massima: Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente …
Leggi di più… - 5. Natura e requisiti del riconoscimento di debitoAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15353 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1203/00 r.g. proposto da
RV LO, elettivamente domiciliato in Roma, via Agri n. 1, presso l'avv. Pasquale Nappi che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.p.a. FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferiti dall'Amministratore delegato della Società con procura per notaio Castellini di Roma, rep. 56911, del 23.2.99, elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo n. 23, presso l'avv. Lucio Moscarini, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché sul ricorso n. 3550/00 r.g. proposto da
S.p.a. FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per azioni, come sopra domiciliata, difesa e rappresentata;
contro
RV LO,
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 330/99 del 14.1.99 (in causa n. 32817/91 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'17.4.02 dal relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Nicola Corbo, per delega dell'avv. Moscarini;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Roma VI CA conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato, del quale era dipendente, chiedendo la sua condanna al pagamento delle differenze per compensi di lavoro straordinario maturati nel periodo 1.1.79-31.12.86. Eccepita dall'Ente convenuto la prescrizione quinquennale, il Pretore accoglieva la domanda e condannava il datore al pagamento della somma di L. 4.099.194.
Proposto appello dall'Ente per una pluralità di motivi, il Tribunale con sentenza del 14.1.99 accoglieva parzialmente l'impugnazione e riteneva in parte prescritto il credito dell'attore, riducendo a L.
2.453.556 l'importo dovuto. Secondo il giudice di merito il compenso per il lavoro straordinario dei dipendenti F.S. doveva essere calcolato ai sensi del d.P.R. 16.9.77 n. 1188 e della l.
6.2.79 n. 42, sulla base dello stipendio previsto per il primo dirigente dello Stato. Pur escludendo l'aumento stipendiale riconosciuto ai dirigenti dello Stato dalla l. 11.7.80 n. 312 dal calcolo del compenso dello straordinario, atteso che l'art. 134 della stessa legge ne disponeva l'esclusione, il Tribunale riteneva, tuttavia, computabili tutti i successivi aumenti previsti per detti dirigenti dalle leggi successive, calcolati sulla base dello stipendio originario rivalutato ai sensi dell'art. 133 della l. 312/80. Dando atto che l'Ente Ferrovie aveva ritualmente proposto eccezione di prescrizione quinquennale e ritenendo che il VI avesse interrotto la prescrizione in data 12.3.87 con una richiesta scritta di pagamento delle differenze e di contestuale costituzione in mora, il Tribunale dichiarava prescritto il credito per il periodo anteriore al 12.3.82. In particolare il giudice escludeva che avesse efficacia interruttiva a sospensiva la circolare 15.10.80 della direzione generale delle Ferrovie prodotta dall'attore, ritenendo che la stessa non contenesse alcun riconoscimento del diritto dei dipendenti alla riliquidazione del compenso.
Avverso questa sentenza propone ricorso il VI, cui risponde con controricorso e ricorso incidentale la s.p.a. Ferrovie dello Stato, subentrata all'Ente convenuto. La soc. Ferrovie ha prodotto memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno riuniti due ricorsi.
Con l'unico motivo di ricorso principale il VI deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2941, n. 8, 2944 e 1362 e seguenti del c.c., con riferimento alla circolare 15.10.80 della
Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, nonché carenza di motivazione, per la parte in cui la sentenza impugnata non attribuisce valore interruttivo o sospensivo della prescrizione alla detta circolare, con la quale veniva comunicato ai dirigenti dell'Azienda che, in considerazione dell'alto numero di istanze per la riliquidazione del compenso del lavoro straordinario, si riteneva che non sussistessero "i manifestati timori circa la decorrenza della prescrizione". In particolare lamenta che il giudice si sia limitato ad una superficiale lettura del documento, senza considerare che essa dava luogo ad un vero e proprio atto di riconoscimento del diritto con efficacia interruttiva della prescrizione.
Con il primo motivo di ricorso incidentale la soc. Ferrovie dello Stato deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 16.9.77 n. 1188 e dell'art. 17 della l.
6.2.79 n. 42,
sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che quest'ultima legge abbia abrogato il d.P.R. 1188/77. Infatti, fino all'1.8.87, data del primo contratto collettivo intercorso successivamente alla legge di privatizzazione 17.5.85 n. 210, le Ferrovie non potevano dare attuazione alle disposizioni dell'art. 17 della l. 42 del 1979 ed alle successive modifiche della retribuzione dei dirigenti per la mancanza dei criteri di adeguamento del sistema retributivo del d.P.R. 1188/77 a quello introdotto dalla l. 42/79. L'art. 17 della l. 42/79, aveva, pertanto, un carattere essenzialmente programmatico, in quanto diretto a rapportare il compenso del lavoro straordinario non più allo stipendio del primo dirigente, ma a quello spettante a ciascuna categoria funzionale. Con il secondo motivo la società Ferrovie deduce violazione dell'art. 134 della l. 11.7.80 n. L. 12, dell'art. 10 della l.
6.8.81 n. 10, dell'art. 1 della l. 20.11.82 n. 869 e di tutte le altre norme che successivamente hanno aumentato lo stipendio dei dirigenti, nonché carenza di motivazione, sostenendo che il giudice di merito, pur escludendo che l'aumento del trattamento economico dei dirigenti disposto dall'art. 133 della l. 312/80 trovasse applicazione per la determinazione del compenso del lavoro straordinario dei ferrovieri, in ragione dell'esplicita esclusione del seguente art. 134, ha errato nel ritenere che i successivi aumenti - rilevanti ai fini della determinazione del compenso - si calcolino su una base comprensiva dell'aumento di cui a detto art. 133.
Anteponendo, per motivi di logica espositiva, l'esame del ricorso incidentale, attinente alla esistenza del diritto stesso alla riliquidazione dello straordinario, deve ritenersi infondato il primo motivo, con il quale la società Ferrovie sostiene che l'art. 17 della legge n. 42 del 1979 aveva un carattere meramente programmatico, in quanto mancavano i criteri per procedere all'adeguamento del sistema retributivo del d.P.R. 1188/77. È, infatti, principio consolidato che ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, deve escludersi che la sopravvenienza della legge n. 42 del 1979, implicante l'abbandono delle qualifiche e dei parametri e l'introduzione, per la classificazione di tale personale, delle categorie stipendiali e dei profili professionali, abbia determinato l'impossibilità dell'applicazione dei criteri di collegamento previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 1188 del 1977, in quanto la legge citata ha lasciato sostanzialmente fermo e immutato il rapporto tra le varie posizioni lavorative dell'organigramma aziendale e, anche dopo il suo intervento, è rimasta la possibilità di proseguire nell'applicazione dei criteri precedentemente stabiliti, sulla scorta e con l'osservanza del quadro di equiparazione allegato alla legge stessa;
d'altra parte, non è giustificato un riferimento, anziché alla retribuzione per stipendio e indennità di funzione del primo dirigente, (ai sensi dell'art. 4 citato), al trattamento del medesimo dirigente per il lavoro straordinario, del resto disciplinato con legge n. 385 del 1978 intervenuta solo successivamente (Cass.
4.2.97 n. 1028, 23.7.96 n. 6614, 29.4.95 n. 4435, 21.1.94 n. 576). Esistevano, pertanto, i presupposti per la riliquidazione dello straordinario. Tale liquidazione è avvenuta, tuttavia, in maniera inesatta, per avere il giudice di merito fatto applicazione non corretta dei parametri desumibili dal complesso normativo dallo stesso applicato. Ed infatti - e con questo si passa al secondo motivo di ricorso incidentale -, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che, ai fini delle determinazione del compenso per lavoro straordinario dei ferrovieri, non può tenersi conto dell'aumento del trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale, concesso dalla legge n. 312 del 1980, in via non solo immediata (per la tassativa esclusione comminata dalla disposizione dell'articolo 134 della stessa legge), ma anche successiva, in quanto la sua non computabilità è rimasta ferma anche dopo l'avvento della legge n. 432 del 1981 di conversione del d.l. n. 283 del 1981 e della legge n. 869 del 1982 di conversione del d.l. n. 681 del 1982); precisandosi,
infine, che non sono computabili, agli stessi fini, gli aumenti eventualmente concessi dall'Ente Ferrovie dello Stato, istituito con legge n. 210 del 1985, ai propri dirigenti, essendo tali aumenti del tutto estranei al collegamento, disposto dall'art. 4 del d.P.R. n. 1188 del 1977 n. 1188, con il trattamento retributivo ordinario del primo dirigente dello Stato (Cass.
6.2.98 n. 1260, 23.7.96 n. 6614, 29.4.95 n. 4435, 21.1.94 n. 576). In definitiva, deve essere accolto solo il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre deve essere rigettato il primo. È, invece, integralmente fondato il ricorso principale. Il giudice di merito ha esaminato una circolare del 15.10.80, con la quale la Direzione generale delle Ferrovie, considerato l'elevato numero di istanze per la riliquidazione dello straordinario proposte dal personale, invitava i dirigenti periferici a trattenere le istanze stesse senza avviarle agli organi centrali, atteso che l'accoglimento delle stesse richiedeva "l'emanazione di un apposito provvedimento che esula dalla competenza aziendale", e che non avevano "motivo di sussistere i manifestati timori circa la decorrenza della prescrizione". Secondo il giudice tale provvedimento aziendale aveva uno scopo burocratico interno dell'Azienda, essendo destinato a razionalizzare l'inoltro delle istanze del personale, senza tuttavia procedere a riconoscimento del diritto degli istanti. Il Tribunale ha proceduto, in questi termini, sulla base di un accertamento di fatto, all'interpretazione dell'atto unilaterale dell'Azienda pervenendo ad una conclusione di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. Tale vizio, ad avviso del Collegio, esiste per la sostanziale contraddittorietà della motivazione, riscontrabile nell'inconciliabilità tra la premessa e la conclusione del ragionamento. Il giudice, infatti, dopo aver fedelmente ricostruito il contenuto della circolare ed averne espunto il chiaro riferimento alla volontà di ritenere esclusa la possibilità di decorso della prescrizione, ne trae la conseguenza che la circolare stessa non avrebbe valore ne' interruttivo, ne' ricognitivo del diritto dei dipendenti, nella sostanza togliendo ogni significato a quel riferimento alla non decorrenza della prescrizione contenuto nell'atto indicato. Tale conclusione, ad avviso del Collegio, è frutto di una insufficiente valutazione del documento, che avrebbe dovuto essere oggetto di esame secondo i canoni indicati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, la quale ha precisato che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione,
non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è - naturalmente - riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. 27.6.96 n. 5939). Nella specie, il mancato espletamento di questa verifica ed il semplice accostamento della premessa alla conclusione ha dato luogo alla rilevata carenza di motivazione che comporta l'accoglimento del mezzo di gravame.
In conclusione, in ragione dei mezzi di ricorso accolti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai seguenti principi di diritto:
a.) ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario dei ferrovieri, non può tenersi conto dell'aumento del trattamento retributivo ordinario del primo dirigente statale concesso dalla legge n. 312 del 1980, la cui non computabilità è rimasta ferma anche dopo la legge n. 432 del 1981 di conversione del d.l. n. 283 del 1981 e della legge n. 869 del 1982 di conversione del d.l. n. 681 del 1982; b.) il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.
Il giudice di merito procederà, infine, anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettando il primo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Ancona anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2002