Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15989
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Sentenza 24 ottobre 2003

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Nella controversia tra pensionato e INPS avente ad oggetto il trattamento pensionistico erogato dal fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - alla quale può restare estraneo il datore di lavoro, che non è litisconsorte necessario -, per escludere l'operatività del divieto, previsto dall'art. 17, comma terzo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, di computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, delle variazioni di retribuzione dovute a promozioni deliberate o aventi effetto o comunque attribuite nel biennio precedente la cessazione dal servizio, il pensionato ha l'onere di dimostrare l'epoca di maturazione del diritto: a questi fini, la conciliazione della lite intentata nei confronti del datore di lavoro può soltanto offrire elementi di prova per ritenere che il diritto alla maggiore retribuzione sia insorto in epoca precedente il biennio, senza escludere in nessun caso la necessità del suddetto accertamento nei confronti dell'INPS ai fini del diritto previdenziale avente natura meramente incidentale in relazione al rapporto di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15989
    Data del deposito : 24 ottobre 2003

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