Sentenza 7 febbraio 2006
Massime • 1
L'ordinanza emessa nel corso del dibattimento è impugnabile solo unitamente alla sentenza che chiude il giudizio, ed è soltanto allora che la motivazione del provvedimento incidentale acquista rilevanza ai fini del gravame. (La Corte ha precisato che la motivazione dell'ordinanza è requisito formale e non sostanziale, posto che la parte dispositiva è quella che realizza il contenuto decisorio).
Commentario • 1
- 1. L'impugnazione delle ordinanze emesse nel giudizio penaleAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 18 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2006, n. 11100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11100 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 07/02/2006
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 138
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 38451/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA CO, N. IL 18/03/1967;
avverso SENTENZA del 30/06/2005 CORTE ASSISE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. RAVAGNAN Luigi conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 30 giugno 2005 la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha confermato la sentenza 17.4.2004 del GUP del Tribunale di Novara che aveva dichiarato AZ IC responsabile dell'omicidio aggravato della moglie AV DA DI e, concesse le attenuanti generiche subvalenti alla aggravante contestata, con la diminuente per la scelta del rito abbreviato, la aveva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.
2 - Secondo la ricostruzione dei giudici di merito la AV era stata uccisa dal coniuge - che aveva seri problemi economici e viveva un rapporto matrimoniale fortemente deteriorato, avendo nel contempo dimostrato una inclinazione affettiva verso altra donna - mediante alcuni colpi di martello al capo in regione parieto - occipitale destra che avevano provocato la frattura della volta cranica cui era subentrato un edema cerebrale acuto.
L'imputato, che aveva inizialmente gettato via o occultato gli indumenti che indossava al momento del fatto e che erano stati poi ritrovati sporchi di sangue, cercando di simulare che l'omicidio fosse stato commesso da un estraneo introdottosi nella abitazione, aveva in seguito, dopo essere stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere che evidenziava i gravi elementi emersi a suo carico, reso confessione, sia pure con qualche ritrosia e chiesto il rito abbreviato dapprima condizionato alla acquisizione di una consulenza psichiatrica redatta da un consulente di sua fiducia (la Dott.ssa SS) ed in seguito, respinta tale iniziale istanza, "allo stato degli atti".
L'elaborato della Dott.ssa SS era stato comunque acquisito dal GUP, nel corso del rito abbreviato" allo stato degli atti", come memoria di parte, ai sensi dell'alt. 121 C.P.P., unitamente ad un verbale di deduzioni tecniche depositato dal Pubblico Ministero, redatto dalla Dott.ssa ED, consulente tecnico del P.M. da entrambi gli elaborati era emersa assenza di patologia della personalità che appariva priva di connotazioni psicopatologiche tali da inficiarne la capacità di intendere e di volere.
3 - Con l'atto di appello la difesa dell'imputato aveva chiesto soltanto una riduzione della pena anche attraverso una modificazione più favorevole del giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti, ma in sede di giudizio di appello ha presentato istanza di rinnovazione parziale del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., attraverso la richiesta di acquisizione della consulenza tecnica psichiatrica di parte del Prof. ZO e di disposizione di perizia d'ufficio sulle condizioni di capacità di intendere e di volere dell'imputato.
Anche la relazione del Prof. ZO è stata acquisita come memoria tecnica dalla Corte d'Assise di Appello, che ha invece respinto la richiesta di perizia psichiatrica d'ufficio perché ritenuta non assolutamente necessaria ai fini della decisione, con la specificazione che la "consulenza" ZO, la quale concludeva per la opportunità di disporre una perizia psichiatrica collegiale alla luce di alcuni elementi rilevati, valutata in relazione alle memorie tecniche già acquisite in primo grado, non faceva ritenere indispensabile la disposizione di ufficio di una parziale rinnovazione del dibattimento, considerata anche la lucidità con cui l'imputato aveva pianificato, immediatamente dopo la commissione del delitto, il "depistaggio" attraverso la simulazione della aggressione dall'esterno e la eliminazione degli indumenti che indossava e che si erano sporcati di sangue.
In limine litis la Corte di merito ha altresì respinto la richiesta dell'imputato e del difensore dello stesso, entrambe pervenute il giorno dell'udienza, di traduzione dell'imputato, rilevando che nel giudizio camerale di appello la volontà dell'imputato detenuto di comparire all'udienza deve essere manifestatamene tempestivamente, così da consentire la sua traduzione con i mezzi ordinali a disposizione della amministrazione, mentre invece nel caso in esame l'imputato aveva manifestato la sua volontà il giorno dell'udienza pur avendo ricevuto la notificazione del decreto di citazione sette mesi prima.
4 - Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato lamentando con quattro separati motivi:
violazione degli artt. 178 c.p.p., lett. e) e art. 185 c.p.p. per avere la Corte d'Appello rigettato la istanza del difensore e quella personale dell'imputato di tradurre lo stesso all'udienza in camera di consiglio del 30.6.2005, con conseguente violazione del diritto dell'imputato di presenziare all'udienza, considerato che, pur essendo la istanza pervenuta la mattina dell'udienza, il AZ, essendo detenuto presso il carcere di Novara, avrebbe potuto essere tradotto ed arrivare davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Torino entro le ore 11 della mattinata e cioè senza determinare un serio ritardo nell'inizio dell'udienza;
violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 178 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 185 c.p.p. per difetto di motivazione della ordinanza dibattimentale della Corte d'Assise di Appello con cui era stata respinta la richiesta di disporre una perizia psichiatrica diretta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato sulla base della prova nuova costituita dalla consulenza di parte del Prof. ZO, il che aveva impedito alla difesa di controbattere prima della sentenza - che aveva poi ampiamente motivato sul punto - sull'erroneo convincimento della Corte di merito;
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), per omessa assunzione della prova decisiva consistente nella perizia psichiatrica che avrebbe consentito di accertare la incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, con conseguente nullità della sentenza impugnata;
illogicità ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'alt. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sul punto in cui aveva ricostruito le condizioni psichiatriche dell'imputato al momento del fatto e rigettato i rilievi svolti dal consulente di parte Prof. ZO, senza neppure averli compresi, in particolare con riguardo alla differenza tra disturbo ossessivo compulsivo di personalità e disturbo ossessivo compulsivo, limitandosi ad esprimere un apodittico convincimento personale sugli stessi, invece di dare corso alla perizia psichiatrica che avrebbe consentito di accertare la presenza o meno del disturbo di personalità ed anche di altre malattie psicotiche collegate alla massiva calcificazione a livello dei gangli della base rilevata sempre dal Prof. ZO. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 - Con il primo motivo la difesa dell'imputato lamenta violazione degli artt. 178 c.p.p., lett. e) e art. 185 c.p.p. per non avere la Corte di merito dato corso alla richiesta dell'imputato di essere tradotto all'udienza in camera di consiglio, anche se le richieste in tal senso dell'imputato e del difensore erano pervenute la mattina dell'udienza, poiché sarebbe stato possibile fare tradurre immediatamente il detenuto dal carcere di Novara fino alla Corte di Appello di Torino, così da riuscire a tenere l'udienza in giornata alla presenza dell'imputato. La doglianza è manifestamente infondata.
Esiste il diritto dell'imputato detenuto di presenziare all'udienza in camera di consiglio, ma la richiesta deve essere personale e tempestiva, cioè presentata personalmente e fatta conoscere in tempo utile per consentire alla autorità giudiziaria competente di disporre ed eseguire la traduzione, al fine di non pregiudicare la sollecita celebrazione del procedimento. E tale onere è tanto più rigoroso quando, come nel caso in esame, l'imputato si trovi detenuto al di fuori della sede giudiziaria che procede per cui la traduzione, diretta ad assicurare la presenza del giudicabile in udienza, deve essere disposta per tempo, non potendosi pretendere che la organizzazione richiesta per la traduzione da un luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice possa essere espletata la mattina dell'udienza, ne' che la Corte resti per ore in attesa di conoscere se e quando la traduzione potrà avere luogo (v. Cass. Sez. 6^ n. 8059 del 24.5.1995; Cass. Sez. 2^ n. 42158 del 6.11.2002; Cass. Sez. In. 4214 del 8.1.1998). Nel caso in esame la richiesta dell'imputato, a fronte del decreto di citazione notificato ben sette mesi dell'udienza, è stata espressa dall'imputato all'ufficio matricola della casa circondariale di Novara alle ore 8,45 della stessa mattina dell'udienza, per cui correttamente la Corte di merito ha ritenuto inaccoglibile la istanza, non potendo la traduzione avere luogo a quell'ora con i mezzi ordinali a disposizione della amministrazione e ciò considerato anche che, come rilevato dal giudice di merito con la ordinanza con cui ha respinto la richiesta, testualmente riportata nella sentenza impugnata, il decreto di citazione, notificato all'imputato ben sette mesi prima, recava la specifica avvertenza che, se l'imputato avesse voluto partecipare alla udienza camerale, avrebbe dovuto farne tempestiva richiesta.
6 - È infondato anche il secondo motivo con cui il ricorrente si duole della mancanza di motivazione della ordinanza istruttoria con cui la Corte di secondo grado ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica d'ufficio, con conseguente violazione dei diritti della difesa che non avrebbe potuto controbattere sulla motivazione della ordinanza prima della sentenza che ha invece ampiamente motivato in ordine al diniego.
Posto infatti che la ordinanza emessa dal giudice nel corso del giudizio è impugnabile soltanto unitamente alla sentenza che chiude il giudizio, a norma dell'art. 586 c.p.p., è soltanto in quel momento che rileva la motivazione della ordinanza, ai fini della impugnazione, e non precedentemente poiché non è prevista la possibilità della difesa di "controbattere" su una ordinanza già emessa. In ogni caso la ordinanza della Corte di merito di rigetto della richiesta di perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato, riportata testualmente a pagine 32 e 33 della sentenza di appello, è motivata con riguardo ai pareri espressi da tutte le parti processuali ed alla circostanza che non appariva assolutamente necessaria ai fini della decisione (anche se poi la motivazione è stata ulteriormente approfondita nella sentenza), per cui deve escludersi che difetti la motivazione in senso tecnico giuridico, dovendo essere la motivazione delle ordinanze sintetica. È opportuno aggiungere che, comunque, per la ordinanza la motivazione costituisce un requisito formale e non sostanziale, essendo la parte dispositiva che realizza il contenuto decisorio, fornito di propri effetti e suscettibile di divenire irrevocabile se non viene proposta impugnazione nei termini. La mancanza della motivazione dell'ordinanza istruttoria configura quindi una nullità relativa che viene sanata dal giudice che è tenuto, a seguito di impugnazione, ad integrare il provvedimento eventualmente privo di impugnazione (v. Cass. 21.12.1993, Bertini Rv 196389).
7 - Il terzo motivo, strettamente collegato al secondo, ripropone la questione - sotto il profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett,. d) - della mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella dedotta perizia psichiatrica di cui la parte aveva fatto richiesta nel corso del giudizio di appello, pur non costituendo la capacità di intendere e di volere un punto della decisione di primo grado impugnato con l'atto di appello. Sotto tale profilo il ricorrente incorre in un palese errore poiché ritiene che la perizia costituisse una prova decisiva di cui la parte aveva fatto richiesta a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, richiamato dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), mentre invece la perizia non era stata tempestivamente dedotta - avendo l'imputato, fra l'altro, chiesto il giudizio abbreviato allo stato degli atti - neppure con l'atto di appello e non costituisce comunque una prova ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è infatti nel senso che l'art. 495 c.p.p., comma 2, laddove sancisce il diritto dell'imputato alla controprova da lui dedotta "a discarico" sui fatti oggetto della prova "a carico", non può avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova di per sè neutro e, come tale, non classificabile ne' "a carico" ne' " a discarico" dell'accusato, oltreché sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, dovendo conseguentemente negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), (v. Cass. 17.6.1994, Jahrni Rv. 199279; Cass. 6.4.1999, Mandala Rv. 214873 ).
Inoltre, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 1, nel giudizio di appello le parti hanno diritto alla prova ad esse attribuito dagli artt. 190 e 495 c.p.p. soltanto nel caso di prove nuove richieste nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 4, qualora il giudice non ritenga di essere in grado di decidere allo stato degli atti;
per cui, non ricorrendo tale ipotesi, anche sotto tale diverso profilo, la mancata assunzione della prova è censurabile in cassazione soltanto sete per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) del provvedimento che rigetta la relativa richiesta e non anche ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d (v. Cass. 21.12.2000, Delfino Rv. 218279).
8 - La questione oggetto del terzo motivo di ricorso poteva quindi essere proposta soltanto sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di rifiuto di disporre perizia psichiatrica, a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. e, che costituisce oggetto specifico del quarto motivo di ricorso. Sul punto occorre rilevare che la Corte di merito ha ritenuto "non assolutamente necessaria" la perizia psichiatrica - di cui fra l'altro non era stata prospettata la necessità ne' nel corso del giudizio di primo grado ne' in sede di motivi di appello, ma di cui era stata sollecitata la disposizione di ufficio a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, - sulla base delle risultanze delle relazioni dei consulenti di parte SS e ED, già depositate in primo grado, che avevano concordemente affermato la capacità di intendere e di volere dell'imputato (chiudendo la questione sul punto, tanto è vero che la difesa non ne aveva neppure fatto motivo di appello) e degli altri elementi emersi nel giudizio di primo grado, raffrontati con la relazione ZO, depositata nel corso del giudizio camerale in appello, che, ben lungi dall'affermare la mancanza di capacità di intendere o di volere dell'imputato, aveva suggerito la "opportunità" di disporre una perizia psichiatrica collegiale onde accertare se tale capacità sussistesse o meno al momento del fatto con riguardo ad alcune ipotesi di lavoro prospettate da parte del consulente ZO.
Di fronte a tali mere ipotesi la Corte di merito ha ritenuto che gli elementi già emersi fossero sufficienti per ribadire la capacità di intendere e di volere dell'imputato, già affermata in primo grado e che comunque non apparisse assolutamente necessaria una perizia psichiatrica anche perché le prospettazioni del consulente ZO cozzavano con il superamento della epilessia adolescenziale patita dall'imputato fin dagli anni '80, come riconosciuto dallo stesso ZO e con il comportamento "post delictum" dell'imputato che era apparso estremamente lucido e diretto a simulare, attraverso sofisticati raggiri, una aggressione dall'esterno che servisse a scagionarlo.
Si tratta di una valutazione ineccepibile sotto il profilo logico ed oltretutto conforme al parametro normativo, il quale richiede, al fine dell'eccezionale esercizio del potere di ufficio del giudice di rinnovazione della istruzione in appello, non gia' la opportunità di ulteriori indagini peritali, bensì la assoluta necessità, in considerazione della contemporanea impossibilità per il giudice di decidere allo stato degli atti, che neppure il Prof. ZO ha ritenuto di prospettare.
La illogicità della motivazione del provvedimento di reiezione della perizia psichiatrica non appare prospettabile neppure sotto il profilo - dedotto dal ricorrente - di un errore di carattere tecnico - psichiatrico che avrebbe commesso la sentenza di appello nel confondere il Disturbo Ossessivo Compulsivo di Personalità, costituente una deformazione strutturale dei meccanismo fondamentali dell'Io con il semplice Disturbo Ossessivo Compulsivo (appartenente invece alle sindromi cliniche) poiché la valutazione compiuta sul punto dalla Corte di merito, relativa fra l'altro al merito e quindi non censurabile in questa sede, appare ultronea e non necessaria rispetto alla valutazione relativa al profilo della mancanza della "assoluta necessità" della perizia, avvenuta sulla base di diversi ed incontestabili argomenti.
9 - In definitiva, il ricorso dell'imputato, siccome infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere respinto, con le conseguenze di legge anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2006