Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2001, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 40 66/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPLEMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 18028/98 Consigliere Cron.8601 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 09/01/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MA DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato VITUCCI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAMPIETRO LUCIANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MM BU AM, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LONGO PIERPAOLO e BERTI FRANCO giusta delega in atti;
2001 controricorrente 39 avversoO la sentenza in. 773/98 del NA di 7 -1- TRIESTE, depositata il 08/08/98 R.G.N. 156/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato VITUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 2 agosto 1997, integrato da altro atto del 23 ottobre 1997, DI AT propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Trieste in funzione di giudice del Lavoro aveva accolto la domanda proposta da AB HA per il riconoscimento dei diritti discendenti dal suo lavoro di operaio edile. Con sentenza dell'8 agosto 1998 il NA di Trieste respinse l'appello. влаго Afferma il NA che la pretesa inattendibilità del rapporto di lavoro subordinato (in edilizia), per essere il presunto datore uno psicologo, era infondata, in quanto trattavasi di mere allegazioni, di scarso valore oggettivo, e peraltro smentite da contrarie circostanze (l'assenza di attività professionale, come riferito da testimoni;
e l'acquisto di rilevanti quantità di materiale edile nell'arco di vari anni). La consulenza tecnica di ufficio, chiesta al fine di accertare la congruità del lavoro asserito con le opere realizzate, era inammissibile (in quanto avrebbe assunto carattere meramente esplorativo) e nel contempo irrilevante (in quanto diretta ad acquisire la prova di fatti accertati attraverso testimonianze). Attraverso alcune testimonianze (testi D'Urso, Sawaed Ali, Sawaed Walid, Collavo) era emersa, ad avviso del NA, l'esistenza del rapporto di subordinazione;
in particolare, gli ordini e le istruzioni date dallo AT, gli orari ed il costante controllo ai quali erano sottoposti i dipendenti (fra i quali il ricorrente), e le mansioni svolte (che non erano state oggetto di specifica contestazione). Significativi erano anche il possesso delle chiavi del locale di lavoro, ove erano depositati gli 3 attrezzi, e la proprietà del materiale (le cui fatture erano intestate allo stesso AT). Condividendo le affermazioni del primo giudice (che aveva inoltrato anche rapporto ex art. 331 cod. proc. pen.), il NA ritiene poi inattendibili alcune testimonianze, indotte dallo AT: in particolare, le dichiarazioni rese da GA e IS (in quanto non Дино coerenti con le allegazioni dello AT, e comunque estranee al lavoro in controversia), SC (in quanto avevano per oggetto valutazioni e considerazioni "del tutto opinabili, e confliggenti con i dati in suo possesso in merito al ricorrente), e PP (che aveva riferito al Sawaed lavori in un periodo in cui questi era ricoverato in ospedale). Per la cassazione di questa sentenza ricorre DI AT, percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria. Resiste HA AB HA con controricorso, coltivato con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3, 4, e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132, 228 e 277 cod. proc. civ., e 2702 e 2730 cod. civ., nonché omessa motivazione, il ricorrente sostiene che 1. aveva evidenziato anche in primo grado l'insanabile contrasto non solo fra testimonianze indotte dal ricorrente e testimonianze indotte dal resistente, bensì fra le analitiche indicazioni del ricorrente e le dichiarazioni testimoniali, e fra le stesse testimonianze di parte attrice: ed invero, anche le indicazioni di ogni singolo teste, relative al luogo, all'orario 4 ed alla retribuzione del lavoro, erano in contrasto con le indicazioni di ogni altro teste;
2. egli aveva poi prodotto centinaia di fatture e bolle di accompagnamento risalenti a periodi largamente anteriori all'inizio del rapporto in controversia: ciò consentiva di dedurre, con presunzione дного semplice, che i pretesi lavori del ricorrente erano stati eseguiti da altri soggetti;
queste deduzioni, che costituivano il baricentro del gravame, non erano state esaminate dal Pretore;
ed il NA, cui le deduzioni erano state riproposte, si era limitato a recepire acriticamente la sentenza pretorile;
3. la consulenza tecnica era stata chiesta al fine di accertare il numero spropositato di ore (5.371) del lavoro dedotto dal ricorrente, tempo sufficiente per edificare una palazzina di circa 400 metri quadrati, in relazione al lavoro effettivamente svolto (che si era esaurito nell'applicare il giunco su alcune pareti, effettuare un controsoffitto e lucidare un paio di pavimenti); ciò, in una palazzina ove uno dei tre appartamenti era ancora inagibile, l'altro aveva una superficie di circa 50 metri quadrati, e del terzo i lavori avevano investito solo “una piccolissima parte”. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2239 cod. civ. nonché omessa motivazione, il ricorrente sostiene che 1. in sede di legittimità non era stata precedentemente esaminata l'applicabilità del rapporto di lavoro subordinato al fatto di un privato, non imprenditore, che si avvalga dell'opera altrui per eseguire lavori in appartamenti di sua proprietà; 5 2. il rapporto era qualificabile come contratto d'opera: in questo rapporto erano inquadrabili i fatti affermati dal NA (le decisioni del committente in ordine all'esecuzione delle opere, le istruzioni e gli orari che egli aveva fissato, il possesso delle chiavi dei locali); диаго 3. anche nel contratto d'opera, a differenza dell'appalto ed a simiglianza del rapporto di lavoro subordinato, "esiste un'eterodirezione dell'attività nella persona del committente, e può esservi una fornitura di materiali da parte del committente;
4. la specificità del contratto d'opera non è, come nel lavoro subordinato, il mettere a disposizione le energie lavorative, bensì l'eseguire l'opera commissionata;
ed in questa direzione il NA avrebbe dovuto svolgere la propria indagine. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Analizzando il secondo motivo, il cui esame assume natura preliminare, giova premettere che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, in sede di legittimità è censurabile solo ciò che attinge alla lettura del modulo normativo: l'individuazione del parametro ivi descritto. L'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi (che caratterizzano il parametro) attraverso la valutazione delle risultanze processuali, con il conseguente inquadramento della concreta prestazione nell'astratto modulo normativo, è apprezzamento di fatto: valutazione del giudice di merito che, immune da errori giuridici ed 6 adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità (Cass. 3 ottobre 1994 n. 8006). Ciò che qualifica la subordinazione è il porre il lavoro a disposizione del datore;
fatto che si risolve nella disponibilità della prestazione: nel suo биоло adeguarsi “alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'impresa” (per questo adeguamento, Cass. 26 ottobre 1994 n. 8804). E l'inerire del potere direttivo alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e non soltanto al suo risultato, è il datorile disporre non solo del “risultato” bensì delle modalità della prestazione per le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'impresa. Il parametro di distinzione del lavoro subordinato è pertanto l'assoggettamento del lavoratore al datorile potere di direzione, di controllo e di disciplina, che si manifesta con ordini ed istruzioni, e con la conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2171). Questo parametro consente di differenziare dal lavoro subordinato anche il contratto d'opera. Questo (caratterizzato dalla limitata dimensione dell'impresa, e dalla prevalenza del lavoro personale e familiare dell'imprenditore: Cass. 4 giugno 1999 n. 4651), presuppone l'assenza di subordinazione e la presenza di un pur limitato rischio (Cass. 17 luglio 1999 n. 7606). Generali istruzioni, orari, direttive e controlli, non sono estranei all'esecuzione del contratto d'opera. Poiché l'assoggettamento, che caratterizza il lavoro subordinato, è un vincolo immanente, ciò che differenzia le istruzioni gli orari, le direttive ed i controlli, che si esprimano 7 nell'ambito del lavoro subordinato, è la specificità e l'immanenza di questi fatti, che, con la loro articolazione e continuità ed ineludibilità, esprimono l'assoggettamento del lavoratore al potere del datore (e, da simmetrica angolazione, esprimono il porre a disposizione del datore le energie lavorative). Nel caso in esame, il NA fonda la qualificazione di lavoro Аного subordinato sul "vincolo di subordinazione” e su “ordini e direttive"; e di questi elementi trova specifico riscontro nel fatto che lo AT non solo dava istruzioni e fissava orari di lavoro, bensì li “statuiva giorno per giorno", comunicava “ripetute determinazioni” e “variazioni di orari”, esigeva che gli si “chiedesse il permesso", ed effettuava "un costante e reiterato controllo” (sentenza, pag. 5). Accertando questi elementi, il NA ha applicato il parametro normativo che caratterizza il lavoro subordinato (ed ha espletato quella stessa indagine di cui il ricorrente lamenta la carenza). Elementi di riscontro sono dal NA ravvisati nel fatto che il HA annotava le ore di lavoro, nei “conti fatti insieme per capire quale fosse il compenso orario”, nel “pagamento di somme non correlate ad un qualche risultato o stato di avanzamento”. E ciò consentiva di ravvisare nel caso in esame la subordinazione, differenziandola dal generico incarico d'opera conferito ad un'impresa artigiana (ad esempio, per la sistemazione dei parati sulle pareti, per l'esecuzione di un “controsoffitto”, e per la lucidatura del pavimento di un appartamento). Altri elementi di riscontro sono individuati dal NA nella datorile proprietà dei materiali e degli attrezzi, e nel possesso delle chiavi 8 del locale ove questi erano custoditi. Il fatto, che questa proprietà e questo possesso ben possono sussistere anche nel contratto d'opera, non rende illegittimo il parametro applicato dal giudicante, né illogica la sua бного motivazione, in quanto nel contratto d'opera questi elementi non si accompagnano alla specificità ed all'immanenza di ordini, direttive, orari e controlli;
e sono questi ulteriori elementi che, esprimendo con la loro specificità ed immanenza l'assoggettamento, assumono determinante rilievo ai fini della qualificazione della subordinazione. Il fatto che il HA non fosse un imprenditore (dedotto dal non essere egli titolare di patente né possessore di autoveicolo, e dal suo stato di bisogno, che lo induceva a chiedere prestiti) è affermato dal NA al solo scopo di negare quanto “allegato dalla controparte". In ordine a quanto lamentato con il primo motivo, è da osservare in via generale che, come questa Corte ha affermato (S.U. 27 dicembre 1997 n. 13045), “la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della controversia, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente sólo quando, nel ragionamento del giudice 9 di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base Junai della decisione". Ed in particolare, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (e sulla credibilità di alcuni in luogo di altri), e la scelta di quelle che si ritengano più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito;
il quale, nel porre a fondamento una fonte di prova con esclusione di altre incontra solo il limite della necessità di indicare le ragioni del convincimento: necessità che non esige peraltro la discussione d'ogni singolo elemento e la confutazione di ogni difensiva deduzione (Cass. 21 ottobre 1994 n. 8652, 14 aprile 1994 n. 3498). Né ammissibile contestazione di questa valutazione è la mera indicazione di divergenti valutazioni ed interpretazioni. Nel caso in esame, il ricorrente, non specificando in alcun modo le lamentate contraddizioni che sussisterebbero fra le varie testimonianze in ordine “al luogo di lavoro” nonché “all'orario osservato” ed “alla paga oraria” indicati nelle singole testimonianze, non fornisce gli elementi necessari non solo all'autosufficienza (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), bensì alla stessa lettura della censura. In ordine a quanto lamentato con il secondo aspetto della censura, il NA fornisce adeguata motivazione degli elementi documentali addotti dal resistente, affermando che “quanto meno non favorevole all'interessato risulta, a ben vedere, il fatto che questi nell'arco di vari anni, anche ben 10 antecedenti al 1991 (epoca dell'inizio del rapporto per cui è giudizio), avesse acquistato materiale edile in rilevanti quantità: infatti nulla si sa se essi fossero poi stati posti in opera o meno prima dell'arrivo dell'attore”. In ordine alla lamentata reiezione della istanza di consulenza tecnica di ufficio, è da osservare che il disporre o non disporre una consulenza tecnica di ufficio non solo è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 6 maggio 1998 n. 4577), bensì è fondato su un apprezzamento di fatto, che, adeguatamente motivato, resta incensurabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, il NA, adeguatamente motivando la reiezione, ha affermato che “la consulenza tecnica richiesta è inammissibile atteso il carattere esplorativo di essa e poiché, comunque, la lunga ed attenta istruttoria svolta dal giudice di prime cure risulta esauriente e completa e consente di chiarire a sufficienza anche i temi che si vorrebbero sottoporre al consulente”. Per mera esigenza di completezza è da aggiungere che, essendo stata dal ricorrente dedotta in controversia non l'opera (come risultato) bensì il lavoro, il contenuto della richiesta indagine A era irrilevante. Ricorrano giusti motivi Кимо Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere compensazionela per condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e compensa le spese del giudizio di legittimità. I Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001. D , O 3 L L 3 Il Consigliere estensore 0 блёво Сколо еле 5 O 1 A B . . S I T S N D R A IL PRESIDENTE T A ' A 3 , T L M. Au s 7 A - L S S E 8 O E - D P P 1 S IL CANCELLIERE I 1 M I I S N N Depositato in Cancelleria A E G E D G S O E I G 21 MAR. 2001 A T A E D oggi, N L O É E T , S A T E O C I L IL CANCELLIER H R L R O T I N E S D I D G O E R