CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 20910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20910 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di ZO CO CC, nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 13/12/2021 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/12/2021 la Corte di appello di Campobasso ha respinto l'istanza di revisione presentata da CO CC Di ZO in relazione alla condanna inflittagli per il delitto di usura in danno di LE D'IO con sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 05/04/2019, poi divenuta irrevocabile. Ha rilevato la Corte che la prova nuova, costituita dalle dichiarazioni rese in sede di indagine difensiva da NI DU non fossero idonee a smentire il quadro probatorio alla base della condanna. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20910 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 03/04/2023 2. Ha proposto ricorso Di ZO tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al debito di D'IO nei confronti di Di ZO. La Corte aveva erroneamente inteso le risultanze processuali, le quali attestavano che D'IO era debitore di Di ZO in ragione del mancato pagamento delle numerose serate trascorse nel night club Taix, bevendo champagne, in compagnia della DU. Richiama al riguardo la testimonianza di Di IO, che aveva parlato del costo di ogni serata e del debito maturato da D'IO per quanto a lui confidato. In tal modo era stato provato che vi era un debito certo di importo superiore ad euro 8.000,00 e di lecita causale. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla condizione economica della persona offesa. La Corte non aveva valutato correttamente il compendio probatorio nel far riferimento a prestiti erogati a D'IO per difficoltà finanziarie del predetto connesse ad un bar. In realtà all'epoca D'IO non versava in difficoltà ma poteva disporre di ingenti risorse al punto da erogare cospicue somme mensili alla NI in ragione della relazione che intratteneva con la facoltosa titolare di una farmacia, di cui aveva dilapidato l'intero patrimonio, falsificandone assegni. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla credibilità e alla rilevanza di NI NI. Nel riportare il contenuto delle dichiarazioni della predetta, che aveva parlato del rapporto con D'IO, delle serate trascorse al night club senza pagare, così accumulando debiti per circa 80.000,00, finché era stato colto da gelosia nei confronti di Di ZO, temendo che avesse intrecciato una relazione con lei, segnala che la Corte indebitamente aveva valutato inattendibile, senza peraltro escuterla direttamente, la predetta, in quanto originariamente imputata per lo stesso reato e poi assolta, così da legittimare una valutazione di quelle dichiarazioni come vendetta nei confronti di colui che l'aveva fatta ingiustamente sottoporre a processo unitamente a Di ZO. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, 2 comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che la Corte territoriale non ha ritenuto l'istanza ab origine inammissibile, ma all'esito del contraddittorio l'ha reputata infondata, in quanto basata su elementi inidonei a sovvertire il giudicato. 3. A fronte di ciò, i primi due motivi sono volti a prospettare una lettura alternativa dell'originario compendio probatorio, ciò che non è consentito in sede di legittimità e non lo è comunque in sede di revisione, giacché l'istanza non può essere fondata solo su una diversa valutazione delle prove acquisite nel precedente giudizio (art. 637, comma 3, cod. proc. pen.). Ed invero il ricorrente ha cercato di valorizzare il tema del debito per consumazioni non pagate e quello della disponibilità da parte della persona offesa D'IO LE di risorse tali da escludere sue difficoltà finanziarie, alla base di un prestito del ricorrente. Si tratta peraltro di profili già sondati dalla Corte di appello dell'Aquila, che, nel confermare la condanna dell'imputato, aveva valutato i motivi di appello con i quali si prospettavano proprio quei profili, alla luce delle dichiarazioni del teste Di IO e del fatto che D'IO poteva disporre delle allora cospicue risorse finanziarie della fidanzata, titolare di un'avviata farmacia. In realtà la Corte territoriale aveva avuto modo di segnalare come la persona offesa, al di là del fatto di aver dilapidato il patrimonio della fidanzata e in parte della sorella, si fosse trovata in una situazione di difficoltà, tale da giustificare la richiesta di un prestito, che aveva dato luogo al rapporto di natura usuraria posto a fondamento della condanna. Aveva in particolare sottolineato la Corte come un cospicuo assegno fosse venuto in possesso del ricorrente e fosse poi stato protestato. Coerentemente con la sentenza in questa sede impugnata è stata ripercorsa quella trama ricostruttiva, essendosi rilevato, con valutazioni immuni da vizi logici, che erano stati esaminati i temi del progressivo depauperamento delle sostanze della fidanzata della persona offesa e del rapporto di debito-credito con il ricorrente, essendosi in particolare sottolineato come fosse emerso un prestito collegato alla gestione di un bar gestito da D'IO di cui era a conoscenza anche la 3 sorella di costui e come lo stesso D'IO avesse consegnato denaro contante e assegni dopo la somma ricevuta in prestito. 4. Anche il terzo motivo risulta inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Viene in questo caso in rilievo il profilo teoricamente decisivo, correlato alla prova nuova che il ricorrente ha cercato di porre a fondamento della richiesta di revisione, cioè le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da NI DU, che avrebbe confermato l'ingente debito della persona offesa per consumazioni non pagate presso il locale e le rilevanti dazioni di denaro fatte da D'IO a favore di lei, con la quale il predetto intratteneva una relazione. Premesso che alcuni aspetti di tali dichiarazioni (anche con riguardo alla durata del rapporto di DU con la persona offesa) non sono pienamente sovrapponibili alle deduzioni formulate dal ricorrente, risultanti dai motivi di appello riassunti nella sentenza della Corte di appello dell'Aquila, deve comunque rimarcarsi come nella sentenza impugnata si dia conto della radicale inattendibilità della dichiarante, animata da spirito di rivalsa, a fronte del fatto di essere stata originariamente chiamata a rispondere di concorso nel medesimo reato e poi assolta: peraltro, in tale sentenza, rispetto al tema centrale, riguardante le pretese disponibilità di D'IO e la non necessità di un prestito del ricorrente in suo favore, si sottolinea che le dichiarazioni di DU non assumono rilievo dirimente alla luce della compiuta analisi del quadro probatorio, operata nella sentenza di appello che aveva confermato la condanna, analisi con cui, muovendo anche dalla attendibilità della persona offesa, si era ritenuto che nel rapporto di debito-credito dovesse essere incluso il prestito effettuato dal ricorrente, a fronte della ravvisabile condizione di difficoltà nella quale la persona offesa si era comunque trovata. 5. In assenza della concreta prospettazione di vizi deducibili in questa sede, deve dunque ritenersi che la valutazione della Corte si sottragga alle censure formulate. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della SA delle ammende. 4
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della SA delle ammende. Così deciso il 03/04/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/12/2021 la Corte di appello di Campobasso ha respinto l'istanza di revisione presentata da CO CC Di ZO in relazione alla condanna inflittagli per il delitto di usura in danno di LE D'IO con sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 05/04/2019, poi divenuta irrevocabile. Ha rilevato la Corte che la prova nuova, costituita dalle dichiarazioni rese in sede di indagine difensiva da NI DU non fossero idonee a smentire il quadro probatorio alla base della condanna. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20910 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 03/04/2023 2. Ha proposto ricorso Di ZO tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al debito di D'IO nei confronti di Di ZO. La Corte aveva erroneamente inteso le risultanze processuali, le quali attestavano che D'IO era debitore di Di ZO in ragione del mancato pagamento delle numerose serate trascorse nel night club Taix, bevendo champagne, in compagnia della DU. Richiama al riguardo la testimonianza di Di IO, che aveva parlato del costo di ogni serata e del debito maturato da D'IO per quanto a lui confidato. In tal modo era stato provato che vi era un debito certo di importo superiore ad euro 8.000,00 e di lecita causale. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla condizione economica della persona offesa. La Corte non aveva valutato correttamente il compendio probatorio nel far riferimento a prestiti erogati a D'IO per difficoltà finanziarie del predetto connesse ad un bar. In realtà all'epoca D'IO non versava in difficoltà ma poteva disporre di ingenti risorse al punto da erogare cospicue somme mensili alla NI in ragione della relazione che intratteneva con la facoltosa titolare di una farmacia, di cui aveva dilapidato l'intero patrimonio, falsificandone assegni. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla credibilità e alla rilevanza di NI NI. Nel riportare il contenuto delle dichiarazioni della predetta, che aveva parlato del rapporto con D'IO, delle serate trascorse al night club senza pagare, così accumulando debiti per circa 80.000,00, finché era stato colto da gelosia nei confronti di Di ZO, temendo che avesse intrecciato una relazione con lei, segnala che la Corte indebitamente aveva valutato inattendibile, senza peraltro escuterla direttamente, la predetta, in quanto originariamente imputata per lo stesso reato e poi assolta, così da legittimare una valutazione di quelle dichiarazioni come vendetta nei confronti di colui che l'aveva fatta ingiustamente sottoporre a processo unitamente a Di ZO. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, 2 comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che la Corte territoriale non ha ritenuto l'istanza ab origine inammissibile, ma all'esito del contraddittorio l'ha reputata infondata, in quanto basata su elementi inidonei a sovvertire il giudicato. 3. A fronte di ciò, i primi due motivi sono volti a prospettare una lettura alternativa dell'originario compendio probatorio, ciò che non è consentito in sede di legittimità e non lo è comunque in sede di revisione, giacché l'istanza non può essere fondata solo su una diversa valutazione delle prove acquisite nel precedente giudizio (art. 637, comma 3, cod. proc. pen.). Ed invero il ricorrente ha cercato di valorizzare il tema del debito per consumazioni non pagate e quello della disponibilità da parte della persona offesa D'IO LE di risorse tali da escludere sue difficoltà finanziarie, alla base di un prestito del ricorrente. Si tratta peraltro di profili già sondati dalla Corte di appello dell'Aquila, che, nel confermare la condanna dell'imputato, aveva valutato i motivi di appello con i quali si prospettavano proprio quei profili, alla luce delle dichiarazioni del teste Di IO e del fatto che D'IO poteva disporre delle allora cospicue risorse finanziarie della fidanzata, titolare di un'avviata farmacia. In realtà la Corte territoriale aveva avuto modo di segnalare come la persona offesa, al di là del fatto di aver dilapidato il patrimonio della fidanzata e in parte della sorella, si fosse trovata in una situazione di difficoltà, tale da giustificare la richiesta di un prestito, che aveva dato luogo al rapporto di natura usuraria posto a fondamento della condanna. Aveva in particolare sottolineato la Corte come un cospicuo assegno fosse venuto in possesso del ricorrente e fosse poi stato protestato. Coerentemente con la sentenza in questa sede impugnata è stata ripercorsa quella trama ricostruttiva, essendosi rilevato, con valutazioni immuni da vizi logici, che erano stati esaminati i temi del progressivo depauperamento delle sostanze della fidanzata della persona offesa e del rapporto di debito-credito con il ricorrente, essendosi in particolare sottolineato come fosse emerso un prestito collegato alla gestione di un bar gestito da D'IO di cui era a conoscenza anche la 3 sorella di costui e come lo stesso D'IO avesse consegnato denaro contante e assegni dopo la somma ricevuta in prestito. 4. Anche il terzo motivo risulta inammissibile, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Viene in questo caso in rilievo il profilo teoricamente decisivo, correlato alla prova nuova che il ricorrente ha cercato di porre a fondamento della richiesta di revisione, cioè le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da NI DU, che avrebbe confermato l'ingente debito della persona offesa per consumazioni non pagate presso il locale e le rilevanti dazioni di denaro fatte da D'IO a favore di lei, con la quale il predetto intratteneva una relazione. Premesso che alcuni aspetti di tali dichiarazioni (anche con riguardo alla durata del rapporto di DU con la persona offesa) non sono pienamente sovrapponibili alle deduzioni formulate dal ricorrente, risultanti dai motivi di appello riassunti nella sentenza della Corte di appello dell'Aquila, deve comunque rimarcarsi come nella sentenza impugnata si dia conto della radicale inattendibilità della dichiarante, animata da spirito di rivalsa, a fronte del fatto di essere stata originariamente chiamata a rispondere di concorso nel medesimo reato e poi assolta: peraltro, in tale sentenza, rispetto al tema centrale, riguardante le pretese disponibilità di D'IO e la non necessità di un prestito del ricorrente in suo favore, si sottolinea che le dichiarazioni di DU non assumono rilievo dirimente alla luce della compiuta analisi del quadro probatorio, operata nella sentenza di appello che aveva confermato la condanna, analisi con cui, muovendo anche dalla attendibilità della persona offesa, si era ritenuto che nel rapporto di debito-credito dovesse essere incluso il prestito effettuato dal ricorrente, a fronte della ravvisabile condizione di difficoltà nella quale la persona offesa si era comunque trovata. 5. In assenza della concreta prospettazione di vizi deducibili in questa sede, deve dunque ritenersi che la valutazione della Corte si sottragga alle censure formulate. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della SA delle ammende. 4
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della SA delle ammende. Così deciso il 03/04/2023