Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2007, n. 29990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29990 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 27/06/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1217
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 11018/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 13 dicembre 2004 dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo;
- sentita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- lette le conclusioni presentate dal S. Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'opposizione proposta dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'avv. MINÀ PE, difensore di CA PE, ammesso al patrocinio dei non abbienti.
Osservava il Tribunale:
- che non potevano disconoscersi i compensi per l'attività espletata nel procedimento incidentale di opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio, tra l'altro conclusosi favorevolmente, atteso che gli effetti dell'ammissione decorrono, in ogni caso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 109, dalla data di presentazione dell'istanza;
- che correttamente era stato liquidato al difensore l'importo della c.d. tassa - parere, prevedendo il cit. D.P.R., art. 82, che al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato competa la liquidazione, a carico dell'Erario, oltre che dell'onorario anche delle spese sopportate, tra le quali quella sostenuta per l'acquisizione dell'obbligatorio parere espresso dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati, non potendo ritenersi che detta spesa vada ricompresa tra quelle forfetariamente da liquidarsi nella misura del 10% degli onorari, essendo queste ultime spese generali non documentabili.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.
Deduce violazione di legge, rilevando:
- che ne' il principio della decorrenza degli effetti del beneficio dalla data di presentazione della domanda, ne' il diritto ad avvalersi di un difensore nel procedimento anzidetto potrebbero rendere il compenso ripetibile verso l'Erario, essendo l'attività concernente l'ammissione al patrocinio propria del richiedente e non del suo difensore e costituendo la spesa sostenuta il frutto di un'opzione dell'interessato;
- che l'importo della tassa - parere non sarebbe ripetibile verso lo Stato, trattandosi di onere economico attinente ad un servizio reso nell'esclusivo interesse del difensore e non correlato ad attività difensive, nonché dipendente da determinazioni discrezionali degli ordini professionali.
Avrebbe, pertanto, la Corte violato le disposizioni in materia che impongono di tenere conto, nella liquidazione dell'onorario e delle spese, della tariffa professionale vigente, della natura dell'impegno professionale del difensore e delle modalità di esercizio dell'attività svolta nell'interesse della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quindi della correlazione degli oneri economici con l'interesse di quest'ultima.
3. Il ricorso non merita accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Il patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente è assicurato -come si legge nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 1, - "nel processo penale", per tale intendendosi, secondo la disposizione definitoria di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), sia la fase preprocessuale, sia quella successiva all'esercizio dell'azione penale.
Precisa, poi, il successivo art. 75, comma 1, che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo, nonché "per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse".
Dette disposizioni di carattere generale esprimono la volontà del legislatore di assicurare l'effettività del diritto di difesa;
depongono, in particolare, nel senso che il diritto al patrocinio a spese dello Stato per le persone non abbienti non subisce limitazioni con riguardo alle fasi ed ai gradi del processo di cognizione e di esecuzione. Se ne ha conferma nell'art. 91, comma 1, lett. a), che esclude, per l'indagato, l'imputato o il condannato non abbiente, l'ammissione al patrocinio soltanto nel caso in cui siano ai medesimi attribuibili o attribuiti reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Nella stessa direzione va la disposizione di cui all'art. 109 che fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio non dalla data del relativo provvedimento ma dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato ovvero dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
Una disposizione, quest'ultima, che lascia intravedere sullo sfondo la possibilità che la domanda di ammissione generi un contenzioso alimentato da un eventuale illegittimo provvedimento di rigetto da parte del giudice.
Il rigetto dell'istanza è, invero, espressamente preso in considerazione dall'art. 99, che disciplina le impugnazioni dell'interessato.
L'istanza di ammissione, dunque, introduce un sub procedimento in relazione al quale è previsto, in caso di rigetto, un ricorso al presidente del tribunale o della corte d'appello ai quali appartenga il magistrato che ha emesso il decreto ed un eventuale ricorso per cassazione per violazione di legge.
Del tutto arbitrario sarebbe, dunque, escludere dall'ambito di applicabilità delineato dal combinato disposto degli art. 74, comma 1, e art. 75, comma 1, il sub procedimento in questione. Strettamente collegato è, di riflesso, il diritto del difensore alla liquidazione del compenso per l'attività svolta, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 106, comma 1, alla stregua del quale il compenso per le impugnazioni coltivate non è liquidato soltanto nel caso in cui le medesime siano dichiarate inammissibili. Non ha senso sostenere, come si legge nel ricorso, che la domanda di ammissione al patrocinio è attività propria del richiedente e non del suo difensore e che, pertanto, le relative spese per l'assistenza difensiva non sarebbero rimborsabili.
La domanda di ammissione al patrocinio è, anzi, una delle (prime, nelle sequenze del procedimento penale) manifestazioni del diritto di volersi avvalere di un'effettiva difesa tecnica.
Nella stessa prospettiva va, dunque, vista la volontà di avvalersi dell'opera di un difensore nel caso di rigetto della domanda di ammissione.
3.2. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. La L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 12, comma 2 bis, introdotto dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 11, prevedeva che la liquidazione delle competenze dovute al professionista, che avesse esercitato la propria attività nei confronti di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dell'Erario, fosse preceduta dall'acquisizione di un parere di congruità del Consiglio dell'Ordine professionale competente (alla cui emanazione l'ente era tenuto a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 14, lett. d).
Ne consegue che la spesa che il difensore era chiamato a sostenere per il parere (la cui previsione riprodotta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, comma 1, è stata soppressa dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 322) rientra tra quelle rimborsabili come effettivamente sostenute e documentate (di cui tratta, da ultimo, il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali). Non rientra, in altre parole, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tra le spese generali in relazione alle quali è dovuto un rimborso forfetario sull'importo degli onorari (si veda, da ultimo, il D.M. sopra citato, art. 8).
Ciò premesso, non vi è, dunque, ragione di discostarsi dall'orientamento già più volte manifestato da questa Corte (recentemente ribadito da Cass. S.U. 30 gennaio 2007, Inzerillo) secondo cui, nella liquidazione del compenso al difensore, deve essere ricompreso anche l'importo della "tassa" richiesta dal Consiglio dell'Ordine per il rilascio del parere sulla congruità degli onorari professionali, trattandosi di spesa ripetibile ex art.1196 c.c., disposizione che pone a carico del debitore le spese di pagamento.
Va ribadito, in proposito, che l'allegazione dell'anzidetto parere costituiva un onere per la parte che volesse presentare una istanza completamente documentata.
Il difensore verrebbe, pertanto, a subire un'ingiusta decurtazione delle proprie competenze professionali qualora le spese indispensabili per la produzione della documentazione atta alla proposizione della istanza di liquidazione (tali essendo quelle connesse al rilascio del parere) dovessero rimanere, in quanto non ripetibili, a suo carico.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007