Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2007, n. 29990
CASS
Sentenza 27 giugno 2007

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In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115 del 2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda, per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2007, n. 29990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29990
    Data del deposito : 27 giugno 2007

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