CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2023, n. 26503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26503 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di RT IC, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 21/07/2022 della Corte di appello di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 21 luglio 2022 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da IC RT di revisione della sentenza in data 1° dicembre 2014 del GUP del Tribunale di Brescia, irrevocabile il 30 gennaio 2015. 2. L'imputato ricorre per cassazione articolando una sola censura per violazione degli art. 129 e 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per inconciliabilità dei fatti accertati nella sua sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con i fatti accertati nella sentenza pronunciata, all'esito del processo celebrato con rito ordinario, di assoluzione dei coimputati con la formula "perché il fatto non sussiste". Contesta il principio di diritto affermato dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 26503 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/02/2023 sentenza Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020 secondo cui è inammissibile la revisione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, siccome mancante della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore, poiché l'art. 629 cod. proc. pen. è stato novellato dalla legge 134 del 2003 che ha aggiunto tra le "condanne soggette a revisione" anche le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Al ricorrente e ai suoi coimputati sono stati contestati i reati dell'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 258 d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione all'art. 483 cod. pen. per cessione e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Il ricorrente ha definito la sua posizione con il patteggiamento mentre i coimputati hanno affrontato il processo con il rito ordinario ottenendo una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente ha quindi chiesto la revisione del suo processo ma la Corte di appello di Venezia l'ha dichiarata inammissibile perché la sentenza di patteggiamento non poteva essere confrontata con una sentenza di condanna e perché, nello specifico, non vi era un'inconciliabilità dei fatti storici, che erano gli stessi, ma della loro interpretazione. Secondo il ricorrente, invece, la qualificazione giuridica dei materiali non derivava dalla valutazione dei processi produttivi, delle analisi chimiche o delle interpretazioni normative, ma dall'unico fatto storico e oggettivo che l'azienda disponeva delle autorizzazioni amministrative per il relativo smaltimento, il che comportava che i prodotti in uscita dal suo stabilimento non eran -o da considerarsi come rifiuti speciali pericolosi, che non vi era stato esercizio abusivo dell'attività di gestione di questi rifiuti, che non era stata falsificata la documentazione. 5. E' discusso in giurisprudenza se tra le condanne soggette a revisione di cui all'art. 629 cod. proc. pen. rientrino anche le sentenze di patteggiamento allorché il vizio che si fa valere sia quello dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e cioè la inconciliabilità dei fatti storici. Secondo il precedente della Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjiini, Rv. 272293, la sentenza di patteggiamento, che pure è equiparata alla sentenza di condanna dibattimentale agli effetti penali per i quali non sia prevista un'esplicita esclusione, non rientra nel tipo di "altra sentenza penale irrevocabile" idoneo a integrare l'ipotesi di revisione dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., a causa dei ristretti spazi cognitivi e dei diversi canoni valutativi di apprezzamento della fondatezza dell'addebito del giudice del patteggiamento 2 rispetto al giudice che proceda con altro rito. Secondo questa sentenza, in senso difforme non varrebbe la modifica dell'art. 629 cod. proc. pen. a opera della legge n. 134 del 2003 che ha annoverato tra le sentenze suscettibili di revisione anche quelle di patteggiamento, poiché tale prescrizione non opererebbe per il vizio della lett. a) dell'art. 630 cod. proc. pen., bensì per gli altri vizi. Infatti, l'estensione del rimedio straordinario alla sentenza di patteggiamento, già indicata come problematica sul piano sistematico sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, non incide sulla natura dell'intervento giudiziale di controllo sul patto negoziato tra le parti e sulla funzione della motivazione della sentenza che esprime soltanto il risultato della verifica della correttezza dell'accordo ma non il ragionamento cognitivo sotteso, per cui la revisione ha inevitabilmente effetti meno ampi della revisione di una sentenza ordinaria e non può costituire uno strumento per vanificare una decisione chiesta dall'imputato stesso con manifestazione di consenso irrevocabile e condurre ad una fase di accertamento dei fatti e della responsabilità che non si è svolta nel procedimento originario e non può ammettersi nemmeno in sede di revisione. In questi termini, già Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, K, Rv. 258997 che, nello stabilire l'uso dei criteri interpretativi dell'art. 129 cod. proc. pen. per le sentenze di patteggiamento in caso di revisione delle stesse per sopravvenienza o scoperta di prova nuova, cita sul punto il precedente della stessa Sezione, n. 31374 del 24/05/2011, C., Rv. 250684-01, mettendo in guardia dal pericolo che la revisione cessi di essere un mezzo di impugnazione straordinaria e divenga, in relazione al patteggiamento, uno strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e della responsabilità. La successiva sentenza Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, La Sala, Rv. 279631-01, citata dalla Corte di appello di Venezia per escludere in radice l'ammissibilità del rimedio esperito, aderisce con richiamo sintetico al ragionamento della sentenza della Sez. 1, Gjini, cit. e dell'orientamento anteriore alla modifica normativa espresso dalle Sezioni Unite Giangrasso con sentenza n. 6 del 1998. Si segnalano tuttavia dei precedenti difformi: Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, Ferorelli, Rv. 248464-01 che ha ammesso la revisione della sentenza di patteggiamento di un associato a delinquere in seguito alla sentenza di assoluzione in sede ordinaria dei coimputati in mancanza del requisito numerico dell'associazione; negli stessi termini Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Cavallari, Rv. 260702, che ha affermato che il numero minimo dei partecipati a un'associazione di stampo mafioso non è questione valutativa ma fa venir meno lo stesso elemento costitutivo del reato;
Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842-01, che, riaffermati i limiti della revisione della sentenza di 3 patteggiamento, ha ritenuto l'inconciliabilità del fatto storico quando sia stato assolto il concorrente necessario nel reato di corruzione perché verrebbe meno l'elemento costitutivo del reato in quanto non può prevedersi una fattispecie giuridicamente rilevante rapportabile allo schema legale richiamato ove non sia riconosciuta la presenza dell'attività coordinata di corruttore e corrotto (Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867). 6. Una sintesi mirabile dei due orientamenti, che dimostra l'esistenza di un conflitto più apparente che reale, è contenuta nella sentenza della Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188-02 secondo cui "è condivisibile l'affermazione per cui la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere invocata sul solo presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti dei coimputati non patteggianti, diversi essendo i criteri di valutazione propri dei due riti, tali da condurre fisiologicamente ad esiti opposti (Sez. 3 n. 13032 del 18/12/2013, dep. 20/03/2014, Rv. 258687); con la precisazione, tuttavia, che non è la natura - negoziale - del rito prescelto dalle parti a condizionare, dopo la novella del 2003, la praticabilità della revisione, ma bensì l'irrilevanza della contraddittorietà delle valutazioni logico-giuridiche del medesimo fatto contenute nelle due sentenze, che discende legittimamente e in modo fisiologico dalla diversità strutturale delle regole di giudizio che presiedono alla formazione della prova nel rito ordinario e nel rito speciale, dirette, in quest'ultimo caso, soltanto ad escludere la sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. sulla scorta di una ricognizione sommaria del materiale processuale allo stato degli atti.
1.3. Non può di conseguenza escludersi, in via assoluta, l'ammissibilità di un'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento cd. allargato per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si è proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna pronunciata nel giudizio ordinario, e non già alla loro valutazione (Sez. 5 n. 10405 del 13/01/2015, Rv. 2627319)". Di qui la tesi dell'inconciliabilità dei fatti storici stabiliti a fondamento delle due sentenze, l'una di patteggiamento (o di condanna) e l'altra di assoluzione per insussistenza del fatto-reato nel caso dei reati plurisoggettivi, come la corruzione o l'associazione a delinquere. 7. A difformi conclusioni pratiche sui reati plurisoggettivi è pervenuta invece la successiva sentenza della Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, che, riaffermata l'inconciliabilità della sentenza di patteggiamento con l'ipotesi di revisione dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha ritenuto decisiva la 4 diversità della piattaforma probatoria per negare la revisione nel senso che i fatti storici della sentenza di patteggiamento e della sentenza ordinaria sono comunque sempre diversi nella loro valutazione. Secondo la citata sentenza "se un medesimo fatto storico, seppure ricostruito in modo identico, sia stato ritenuto utile a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti di uno dei due compartecipi del medesimo reato (ad es. del corruttore), mentre nell'altro separato giudizio quello stesso fatto storico sia stato ritenuto privo di valenza probatoria così da portare all'assoluzione del coimputato (ad es. del corrotto), il contrasto tra le due decisioni essendo il prodotto di difformi valutazioni della medesima vicenda storica, non si presta ad essere superato attraverso l'istituto della revisione. E ciò perché il vaglio della logicità delle decisioni coperte dal passaggio in giudicato non può riproporsi attraverso l'istituto della revisione, che altrimenti si risolverebbe in un raffronto comparativo tra la maggiore o minore tenuta logica delle due decisioni, equivalente ad un improprio controllo della legittimità delle decisioni, oltre quello previsto con l'ordinario giudizio di legittimità. È solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso alla revisione, e non anche la differente valutazione della medesima vicenda che sebbene ricostruita allo stesso modo sia poi stata valutata in modo contrapposto ai fini dell'accertamento del fatto-reato. Il riconoscimento della sussistenza o meno di un reato presuppone sempre una operazione valutativa che può condurre ad esiti differenti nonostante l'assenza di elementi di fatto accertati in modo divergente nei due giudizi in comparazione. Quindi non è in base all'esito differente della decisione sulla sussistenza o meno del reato che può fondarsi il giudizio di revisione, poiché non è rilevante il semplice contrasto tra le sentenze emesse nei confronti dei coimputati del medesimo reato. L'unica divergenza che rileva è solo quella tra i fatti storici che sorreggono le due decisioni e non quella tra le difformi valutazioni che hanno portato a ritenere sussistente o insussistente il reato". Di qui l'ulteriore conseguenza che "la natura giuridica del reato, sia esso a concorso necessario o eventuale, non costituisce un elemento di discrimine per ammettere o negare la revisione, atteso che il giudizio finale di sussistenza o insussistenza del reato è espressione sempre di una valutazione giuridica che nega o afferma l'esistenza di un determinato reato sulla base di una valutazione complessa che investe innanzitutto l'accertamento di fatti storici e che passa pur sempre attraverso il momento valutativo del materiale probatorio. Affermare che il contrasto tra fatti storici non incida mai sul momento valutativo non è ovviamente sostenibile, atteso che è sempre attraverso valutazioni giudiziali che si perviene all'accertamento' di un fatto storico. È fuori discussione che l'accertamento processuale dei fatti si fondi sempre sulla valutazione dei mezzi di prova, e non vi è dubbio che anche tali valutazioni assumano rilevanza nell'ambito del giudizio di revisione, allorché abbiano portato a ritenere accertato un dato fatto 5 storico inconciliabile con altro fatto storico accertato in un separato giudizio e che sia stato posto a fondamento della condanna. Ma è sempre e solamente il contrasto tra fatti che può rilevare e non già quello tra l'esito finale del giudizio sulla sussistenza o meno del reato, che come detto implica valutazioni di carattere giuridico prive di rilievo ai fini della revisione". Analogamente si è pronunciata la sentenza Sez. 2, n. 24324 del 26/04/2022, De Matteis, Rv. 283536-01 che ha ribadito la regola generale, ma nel caso dell'accertamento del numero dei partecipanti a un'associazione ha ritenuto trattarsi di un fatto e non di un elemento valutativo. 8. In conclusione si deve ritenere che l'inconciliabilità che giustifica la revisione è solo tra fatti storici e non tra fatti giuridici e che, pur non essendo in astratto impossibile che vi sia inconciliabilità tra i fatti della sentenza di patteggiamento e quelli della sentenza non di patteggiamento, in concreto il confronto tra queste entità disomogenee deve portare in conto una serie di correttivi che valorizzino le peculiarità del patteggiamento come giudizio in cui l'imputato rinuncia a difendersi, provando circostanze contrarie all'assunto accusatorio, nella prospettiva di conseguire altri benefici, ed in cui il giudice si limita alla validazione di un accordo che presuppone il solo controllo dell'insussistenza delle cause di proscioglimento dell'art. 129 cod. proc. pen. e della legalità della pena. 9. Venendo al caso in esame, ritiene questo Collegio che la decisione della Corte di appello di Venezia sia corretta, perché ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione sul presupposto dell'impossibilità di confrontare dei fatti storici per cui non erano emerse con immediata evidenza le cause di proscioglimento dell'art. 129 cod. proc. pen. ed i fatti giuridici accertati nella sentenza di assoluzione dei coimputati. Tale ultima sentenza è stata possibile all'esito di un complesso giudizio che ha avuto a oggetto non solo la qualificazione giuridica dei rifiuti ma anche la verifica della congruità delle autorizzazioni amministrative alla gestione e allo smaltimento degli stessi, ciò che ha comportato un'articolata valutazione di uno stesso fatto sotto diversi e multidisciplinari profili, ivi compresi gli elementi normativi. Si è quindi al di fuori dell'ipotesi, a esempio in tema di numero dei partecipanti, del reato associativo e anche in quella del reato di corruzione dove, come detto, si registra un'oscillazione di opinioni nell'ambito della stessa Sezione 6, perché la definizione del rifiuto e della sua gestione, come si evince dalle stesse sentenze depositate dal ricorrente, ha comportato un'attività strettamente valutativa che ha avuto a oggetto anche l'interpretazione di norme. 6 10. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 21 luglio 2022 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da IC RT di revisione della sentenza in data 1° dicembre 2014 del GUP del Tribunale di Brescia, irrevocabile il 30 gennaio 2015. 2. L'imputato ricorre per cassazione articolando una sola censura per violazione degli art. 129 e 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per inconciliabilità dei fatti accertati nella sua sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con i fatti accertati nella sentenza pronunciata, all'esito del processo celebrato con rito ordinario, di assoluzione dei coimputati con la formula "perché il fatto non sussiste". Contesta il principio di diritto affermato dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 26503 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/02/2023 sentenza Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020 secondo cui è inammissibile la revisione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, siccome mancante della ricostruzione probatoria del fatto e dell'accertamento della responsabilità penale dell'autore, poiché l'art. 629 cod. proc. pen. è stato novellato dalla legge 134 del 2003 che ha aggiunto tra le "condanne soggette a revisione" anche le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Al ricorrente e ai suoi coimputati sono stati contestati i reati dell'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 258 d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione all'art. 483 cod. pen. per cessione e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Il ricorrente ha definito la sua posizione con il patteggiamento mentre i coimputati hanno affrontato il processo con il rito ordinario ottenendo una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il ricorrente ha quindi chiesto la revisione del suo processo ma la Corte di appello di Venezia l'ha dichiarata inammissibile perché la sentenza di patteggiamento non poteva essere confrontata con una sentenza di condanna e perché, nello specifico, non vi era un'inconciliabilità dei fatti storici, che erano gli stessi, ma della loro interpretazione. Secondo il ricorrente, invece, la qualificazione giuridica dei materiali non derivava dalla valutazione dei processi produttivi, delle analisi chimiche o delle interpretazioni normative, ma dall'unico fatto storico e oggettivo che l'azienda disponeva delle autorizzazioni amministrative per il relativo smaltimento, il che comportava che i prodotti in uscita dal suo stabilimento non eran -o da considerarsi come rifiuti speciali pericolosi, che non vi era stato esercizio abusivo dell'attività di gestione di questi rifiuti, che non era stata falsificata la documentazione. 5. E' discusso in giurisprudenza se tra le condanne soggette a revisione di cui all'art. 629 cod. proc. pen. rientrino anche le sentenze di patteggiamento allorché il vizio che si fa valere sia quello dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e cioè la inconciliabilità dei fatti storici. Secondo il precedente della Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjiini, Rv. 272293, la sentenza di patteggiamento, che pure è equiparata alla sentenza di condanna dibattimentale agli effetti penali per i quali non sia prevista un'esplicita esclusione, non rientra nel tipo di "altra sentenza penale irrevocabile" idoneo a integrare l'ipotesi di revisione dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., a causa dei ristretti spazi cognitivi e dei diversi canoni valutativi di apprezzamento della fondatezza dell'addebito del giudice del patteggiamento 2 rispetto al giudice che proceda con altro rito. Secondo questa sentenza, in senso difforme non varrebbe la modifica dell'art. 629 cod. proc. pen. a opera della legge n. 134 del 2003 che ha annoverato tra le sentenze suscettibili di revisione anche quelle di patteggiamento, poiché tale prescrizione non opererebbe per il vizio della lett. a) dell'art. 630 cod. proc. pen., bensì per gli altri vizi. Infatti, l'estensione del rimedio straordinario alla sentenza di patteggiamento, già indicata come problematica sul piano sistematico sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, non incide sulla natura dell'intervento giudiziale di controllo sul patto negoziato tra le parti e sulla funzione della motivazione della sentenza che esprime soltanto il risultato della verifica della correttezza dell'accordo ma non il ragionamento cognitivo sotteso, per cui la revisione ha inevitabilmente effetti meno ampi della revisione di una sentenza ordinaria e non può costituire uno strumento per vanificare una decisione chiesta dall'imputato stesso con manifestazione di consenso irrevocabile e condurre ad una fase di accertamento dei fatti e della responsabilità che non si è svolta nel procedimento originario e non può ammettersi nemmeno in sede di revisione. In questi termini, già Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, K, Rv. 258997 che, nello stabilire l'uso dei criteri interpretativi dell'art. 129 cod. proc. pen. per le sentenze di patteggiamento in caso di revisione delle stesse per sopravvenienza o scoperta di prova nuova, cita sul punto il precedente della stessa Sezione, n. 31374 del 24/05/2011, C., Rv. 250684-01, mettendo in guardia dal pericolo che la revisione cessi di essere un mezzo di impugnazione straordinaria e divenga, in relazione al patteggiamento, uno strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e della responsabilità. La successiva sentenza Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, La Sala, Rv. 279631-01, citata dalla Corte di appello di Venezia per escludere in radice l'ammissibilità del rimedio esperito, aderisce con richiamo sintetico al ragionamento della sentenza della Sez. 1, Gjini, cit. e dell'orientamento anteriore alla modifica normativa espresso dalle Sezioni Unite Giangrasso con sentenza n. 6 del 1998. Si segnalano tuttavia dei precedenti difformi: Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, Ferorelli, Rv. 248464-01 che ha ammesso la revisione della sentenza di patteggiamento di un associato a delinquere in seguito alla sentenza di assoluzione in sede ordinaria dei coimputati in mancanza del requisito numerico dell'associazione; negli stessi termini Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Cavallari, Rv. 260702, che ha affermato che il numero minimo dei partecipati a un'associazione di stampo mafioso non è questione valutativa ma fa venir meno lo stesso elemento costitutivo del reato;
Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842-01, che, riaffermati i limiti della revisione della sentenza di 3 patteggiamento, ha ritenuto l'inconciliabilità del fatto storico quando sia stato assolto il concorrente necessario nel reato di corruzione perché verrebbe meno l'elemento costitutivo del reato in quanto non può prevedersi una fattispecie giuridicamente rilevante rapportabile allo schema legale richiamato ove non sia riconosciuta la presenza dell'attività coordinata di corruttore e corrotto (Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867). 6. Una sintesi mirabile dei due orientamenti, che dimostra l'esistenza di un conflitto più apparente che reale, è contenuta nella sentenza della Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188-02 secondo cui "è condivisibile l'affermazione per cui la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere invocata sul solo presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti dei coimputati non patteggianti, diversi essendo i criteri di valutazione propri dei due riti, tali da condurre fisiologicamente ad esiti opposti (Sez. 3 n. 13032 del 18/12/2013, dep. 20/03/2014, Rv. 258687); con la precisazione, tuttavia, che non è la natura - negoziale - del rito prescelto dalle parti a condizionare, dopo la novella del 2003, la praticabilità della revisione, ma bensì l'irrilevanza della contraddittorietà delle valutazioni logico-giuridiche del medesimo fatto contenute nelle due sentenze, che discende legittimamente e in modo fisiologico dalla diversità strutturale delle regole di giudizio che presiedono alla formazione della prova nel rito ordinario e nel rito speciale, dirette, in quest'ultimo caso, soltanto ad escludere la sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. sulla scorta di una ricognizione sommaria del materiale processuale allo stato degli atti.
1.3. Non può di conseguenza escludersi, in via assoluta, l'ammissibilità di un'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento cd. allargato per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si è proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna pronunciata nel giudizio ordinario, e non già alla loro valutazione (Sez. 5 n. 10405 del 13/01/2015, Rv. 2627319)". Di qui la tesi dell'inconciliabilità dei fatti storici stabiliti a fondamento delle due sentenze, l'una di patteggiamento (o di condanna) e l'altra di assoluzione per insussistenza del fatto-reato nel caso dei reati plurisoggettivi, come la corruzione o l'associazione a delinquere. 7. A difformi conclusioni pratiche sui reati plurisoggettivi è pervenuta invece la successiva sentenza della Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, che, riaffermata l'inconciliabilità della sentenza di patteggiamento con l'ipotesi di revisione dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha ritenuto decisiva la 4 diversità della piattaforma probatoria per negare la revisione nel senso che i fatti storici della sentenza di patteggiamento e della sentenza ordinaria sono comunque sempre diversi nella loro valutazione. Secondo la citata sentenza "se un medesimo fatto storico, seppure ricostruito in modo identico, sia stato ritenuto utile a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti di uno dei due compartecipi del medesimo reato (ad es. del corruttore), mentre nell'altro separato giudizio quello stesso fatto storico sia stato ritenuto privo di valenza probatoria così da portare all'assoluzione del coimputato (ad es. del corrotto), il contrasto tra le due decisioni essendo il prodotto di difformi valutazioni della medesima vicenda storica, non si presta ad essere superato attraverso l'istituto della revisione. E ciò perché il vaglio della logicità delle decisioni coperte dal passaggio in giudicato non può riproporsi attraverso l'istituto della revisione, che altrimenti si risolverebbe in un raffronto comparativo tra la maggiore o minore tenuta logica delle due decisioni, equivalente ad un improprio controllo della legittimità delle decisioni, oltre quello previsto con l'ordinario giudizio di legittimità. È solo la divergente ricostruzione storica dei fatti che può dare accesso alla revisione, e non anche la differente valutazione della medesima vicenda che sebbene ricostruita allo stesso modo sia poi stata valutata in modo contrapposto ai fini dell'accertamento del fatto-reato. Il riconoscimento della sussistenza o meno di un reato presuppone sempre una operazione valutativa che può condurre ad esiti differenti nonostante l'assenza di elementi di fatto accertati in modo divergente nei due giudizi in comparazione. Quindi non è in base all'esito differente della decisione sulla sussistenza o meno del reato che può fondarsi il giudizio di revisione, poiché non è rilevante il semplice contrasto tra le sentenze emesse nei confronti dei coimputati del medesimo reato. L'unica divergenza che rileva è solo quella tra i fatti storici che sorreggono le due decisioni e non quella tra le difformi valutazioni che hanno portato a ritenere sussistente o insussistente il reato". Di qui l'ulteriore conseguenza che "la natura giuridica del reato, sia esso a concorso necessario o eventuale, non costituisce un elemento di discrimine per ammettere o negare la revisione, atteso che il giudizio finale di sussistenza o insussistenza del reato è espressione sempre di una valutazione giuridica che nega o afferma l'esistenza di un determinato reato sulla base di una valutazione complessa che investe innanzitutto l'accertamento di fatti storici e che passa pur sempre attraverso il momento valutativo del materiale probatorio. Affermare che il contrasto tra fatti storici non incida mai sul momento valutativo non è ovviamente sostenibile, atteso che è sempre attraverso valutazioni giudiziali che si perviene all'accertamento' di un fatto storico. È fuori discussione che l'accertamento processuale dei fatti si fondi sempre sulla valutazione dei mezzi di prova, e non vi è dubbio che anche tali valutazioni assumano rilevanza nell'ambito del giudizio di revisione, allorché abbiano portato a ritenere accertato un dato fatto 5 storico inconciliabile con altro fatto storico accertato in un separato giudizio e che sia stato posto a fondamento della condanna. Ma è sempre e solamente il contrasto tra fatti che può rilevare e non già quello tra l'esito finale del giudizio sulla sussistenza o meno del reato, che come detto implica valutazioni di carattere giuridico prive di rilievo ai fini della revisione". Analogamente si è pronunciata la sentenza Sez. 2, n. 24324 del 26/04/2022, De Matteis, Rv. 283536-01 che ha ribadito la regola generale, ma nel caso dell'accertamento del numero dei partecipanti a un'associazione ha ritenuto trattarsi di un fatto e non di un elemento valutativo. 8. In conclusione si deve ritenere che l'inconciliabilità che giustifica la revisione è solo tra fatti storici e non tra fatti giuridici e che, pur non essendo in astratto impossibile che vi sia inconciliabilità tra i fatti della sentenza di patteggiamento e quelli della sentenza non di patteggiamento, in concreto il confronto tra queste entità disomogenee deve portare in conto una serie di correttivi che valorizzino le peculiarità del patteggiamento come giudizio in cui l'imputato rinuncia a difendersi, provando circostanze contrarie all'assunto accusatorio, nella prospettiva di conseguire altri benefici, ed in cui il giudice si limita alla validazione di un accordo che presuppone il solo controllo dell'insussistenza delle cause di proscioglimento dell'art. 129 cod. proc. pen. e della legalità della pena. 9. Venendo al caso in esame, ritiene questo Collegio che la decisione della Corte di appello di Venezia sia corretta, perché ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione sul presupposto dell'impossibilità di confrontare dei fatti storici per cui non erano emerse con immediata evidenza le cause di proscioglimento dell'art. 129 cod. proc. pen. ed i fatti giuridici accertati nella sentenza di assoluzione dei coimputati. Tale ultima sentenza è stata possibile all'esito di un complesso giudizio che ha avuto a oggetto non solo la qualificazione giuridica dei rifiuti ma anche la verifica della congruità delle autorizzazioni amministrative alla gestione e allo smaltimento degli stessi, ciò che ha comportato un'articolata valutazione di uno stesso fatto sotto diversi e multidisciplinari profili, ivi compresi gli elementi normativi. Si è quindi al di fuori dell'ipotesi, a esempio in tema di numero dei partecipanti, del reato associativo e anche in quella del reato di corruzione dove, come detto, si registra un'oscillazione di opinioni nell'ambito della stessa Sezione 6, perché la definizione del rifiuto e della sua gestione, come si evince dalle stesse sentenze depositate dal ricorrente, ha comportato un'attività strettamente valutativa che ha avuto a oggetto anche l'interpretazione di norme. 6 10. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore