Sentenza 20 maggio 2009
Massime • 2
La circostanza aggravante della destrezza è compatibile con il furto tentato.
La circostanza aggravante della destrezza si configura quando, pur senza impiegare un'eccezionale abilità che impedisca al soggetto passivo di accorgersi del furto, l'agente approfitti di una qualsiasi situazione oggettiva o soggettiva favorevole idonea a consentirgli di eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, a nulla rilevando che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Furtohttps://www.studiocataldi.it/
Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2009, n. 31973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31973 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 20/05/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1483
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 37283/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OD KR N. IL 18/02/1983;
2) RR IN N. IL 01/10/1976;
avverso SENTENZA del 28/03/2008 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. BERNARDINI Giulio, del Foro di Frosinone, che si riporta ai motivi di ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 28.3.2008 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione distaccata di Alatri, in data 24.5.2006, ritenuta l'ipotesi del tentativo del reato di furto aggravato (di un'autoradio che veniva occultata sotto un giubbotto dopo averla sottratta dal contenitore all'interno del Centro Commerciale Panorama), determinava la pena da irrogare a DO ES e RR NO in mesi 3 di reclusione ed Euro 150,00 di multa. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il comune difensore degli imputati, deducendo:
1. la violazione degli artt. 185 e 191 c.p.p. in ordine alla lettura di una testimonianza dichiarata nulla nel corso dell'istruttoria, ma ritenuta utilizzabile per relationem ai fini del giudizio;
2. la contraddittorietà della motivazione, in quanto da un canto era stata ritenuta l'aggravante della "destrezza" di cui all'art. 625 c.p., n. 4 e, dall'altro, era stato ritenuto il tentativo del reato di furto, che sarebbe incompatibile concettualmente con la detta aggravante;
3. che, venuta meno la detta aggravante, il fatto avrebbe dovuto qualificarsi come tentativo di furto semplice, improcedibile, come tale, per difetto di querela.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
In ordine al primo motivo di ricorso, si rileva che, atteso il testuale tenore dell'art. 191 c.p.p., comma 1, il quale sancisce la inutilizzabilità delle prove "acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", deve ritenersi che detta inutilizzabilità possa derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e quindi deve necessariamente ritenersi che per "prove diverse da quelle legittimamente acquisite" di cui all'art. 526 c.p.p., debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di un espresso o implicito divieto.
Ne consegue l'ineccepibile correttezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, secondo cui la pregressa nullità della testimonianza di MA NT (addetto alla sicurezza del Centro commerciale Panorama) conseguente alla dichiarazione di nullità dell'istruttoria dibattimentale del 5.5.2004, non impediva, atteso il consenso poi prestato dalle parti alla lettura della deposizione del detto teste, l'utilizzazione del suo contenuto per la valutazione ai fini del giudizio.
Quanto alla seconda e terza censura, premesso che non appare formulato uno specifico motivo di doglianza circa l'integrazione oggetti va dell'aggravante della "destrezza", si deve rilevare la piena compatibilità della detta aggravante con la fattispecie del tentativo ravvisata.
Invero, va ribadito che perché sussista la circostanza aggravante della destrezza prevista dall'art. 625 c.p., n. 4, non è necessario l'uso di un'eccezionale abilità, tale che il soggetto passivo non possa in alcun modo accorgersi della sottrazione, essendo sufficiente che l'agente approfitti di una qualsiasi situazione oggettiva o soggettiva favorevole per eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, poiché tale condotta è di per sè indicativa di quella più intensa criminosità che costituisce la ragione giustificatrice dell'aggravante, la quale, pertanto, non può ritenersi esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione.
Ne consegue che la suindicata aggravante è applicabile anche al delitto di furto tentato, quando l'azione posta in essere dall'agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell'uomo medio (cfr. Cass. pen. Sez. 2^, 8.6.1973 n. 445 Rv. 125990). Ciò appunto si è verificato nel caso di specie, attesa l'oggettiva ed astratta idoneità (e cioè a prescindere dall'attiva sorveglianza degli addetti alla sicurezza) dell'occultamento sotto il giubbotto dell'oggetto asportato a sviare l'attenzione del cassiere dal bene stesso.
Consegue il rigetto dei ricorsi e, con esso, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2009