CASS
Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/09/2023, n. 37261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37261 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HA HICHEM nato il [...] AL KHALID nato il [...] OR ES nato a [...] il [...] AR BA nato il [...] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo k _x I.) ,‹ O l /ve \ udjter il difensore oLt— \ r e' v — L( LL C Ht C C A-4„ O Penale Sent. Sez. 5 Num. 37261 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Genova con sentenza del 26 maggio 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato tutti i ricorrenti per il reato di rissa. 2. Con unico atto e a mezzo unico difensore, avv.to Enrico Grillo, ricorrono CH HA e HA AL articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamentano l'erroneità, illogicità e carenza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non sussistente la scriminante della legittima difesa. Rappresentano di essersi limitati a difendersi dalle aggressioni del gruppo di persone capeggiate da uno degli altri coimputati, RO AM, animato da un chiaro e pervicace intento aggressivo e che, dopo una vera e propria caccia all'uomo, reperiti i due ricorrenti all'interno di un bar, li aveva aggrediti determinando, quindi, in essi la necessità di difendersi. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentano la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen. e delle attenuanti generiche nonché l'insufficienza della motivazione. 3. RO AM propone tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo lamenta la lesione delle disposizioni di cui all'art. 601 cod. proc. pen. per essere stato il decreto di citazione in appello notificato con unica "pec" al difensore e all'imputato così contravvenendo al disposto della disposizione sopra richiamata che prevede la notifica della citazione all'imputato e, almeno venti giorni prima dell'udienza, l'avviso al difensore. 3.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione con riferimento allo specifico motivo in appello con cui si era fatta richiesta di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo, poi reiterato con la memoria presentata all'esito del deposito della requisitoria scritta del P.G., lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di gravame con cui si chiedeva l'assoluzione o quantomeno la concessione delle attenuanti generiche con applicazione della sola pena pecuniaria. 4. OU AK articola due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. Deduce di essere incensurato e che il fatto in sé considerato è da considerarsi quale episodio isolato e con conseguenze minime, vista la riappacificazione delle persone coinvolte. - 4.2. Con il secondo motivo lamenta l'illogicità della motivazione e la violazione di legge là dove non è stato concesso il richiesto beneficio della non menzione negando erroneamente l'incensuratezza del ricorrente. CONSIDERATO III DIRITTO 1. I ricorsi di CH HA e HA AL sono inammissibili. 1.1. I ricorrenti, all'esito di una doppia conforme valutazione di responsabilità da parte dei Giudici di merito, hanno reiterato dinanzi a ques1:a Corte i medesimi motivi di censura già fatti valere dinanzi alla Corte d'appello senza confrontarsi in alcun modo con il percorso argomentativo, congruo e adeguato, seguito dal Giudice distrettuale e prima ancora dal Giudice di primo grado. I motivi proposti, concernenti il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione, oltre a essere sostanzialmente aspecifici nella loro impostazione, tendono a una rivalutazione probatoria non ammissibile nella presente sede di legittimità. I ricorrenti, infatti, sollecitano una diversa valutazione delle acquisizioni probatorie e della conseguente ricostruzione del fatto dimenticando che siffatto giudizio è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e che la scelta da questi compiuta con riguardo alla prevalenza di taluni elementi probatori rispetto ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente e logica, si sottrae, al sindacato di legittimità. ( cfr., in motivazione, Sez. U, n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, Rv. 2491551). 1.2. Con l'ultimo motivo i ricorrenti lamentano la mancata concessione delle attenuanti generiche. Orbene, dall'esame della sentenza qui impugnata, non contestata in parte qua, non risulta che tale questione abbia costituito oggetto di specifico motivo di ricorso in appello. Ne deriva che il motivo proposto deve ritenersi inammissibile non essendo deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un'inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice d'appello» (Sez. 2, n. 29707 del1 18/3/2017, Galdi, Rv. 270316). 2. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto da RO AM. 2.1. Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nel caso di « notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata (c.d. pec), l'invio dell'atto da notificare in un'unica copia al difensore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato non dà luogo a nullità». (Sez. 2, 2 n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276528; Sez. 1, n. 12309 del 29/1/2018, Viggiani, Rv. 272313). Come reiteratamente affermato da questa Corte, nel caso di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, a differenza di altri mezzi di notificazione, viene messa «nella definitiva disponibilità del destinatario la copia informatica dell'atto notificato, potendo il destinatario prendere in ogni tempo visione dell'atto mediante la consultazione del proprio sistema informatico di posta elettronica, stamparlo quante volta voglia, inviarlo a terzi un numero indefinito di volte, senza alcun aggravio di attività o costi. In sostanza, la necessità di procedere alla consegna al soggetto che riceve la notificazione di tante copie quanti sono i destinatari dell'atto appare logicamente incompatibile quando si proceda alla notificazione o alla comunicazione tramite "pec'', poiché è lo stesso sistema tecnologico che consente al destinatario di riprodurre il numero necessario di copie dell'atto ricevuto». Si rileva, peraltro, che costituisce consolidato insegnamento di questa Corte in tema di notificazione degli atti cartacei, quello secondo cui, «la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario» (Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, La Marra, Rv. 269916; in precedenza: Sez. 2, n. 50976 del 17/09/2015, Petrarca, Rv. 265759; Sez. 1, n. 14012 del 07/03/2008, P.M. in proc. Petrisor, Rv. 240138). In tal modo, ove sia esplicitato o chiaramente desumibile che l'atto viene notificato al difensore sia nella sua veste tecnica sia nella veste di destinatario dell'atto in sostituzione dell'imputato, la notifica, pur se effettuata in unica copia„ non può che ritenersi pienamente valida atteso il raggiungimento delle finalità proprie del procedimento notificato rio. 2.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi. 2.2.1. La censura di illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di gravame con cui si chiedeva l'assoluzione dal reato di rissa è del tutto generico e sollecita una valutazione in fatto, preclusa, in quanto tale, al Giudice di legittimità. 2.2.2. In relazione alle ulteriori questioni sollevate, deve ricordarsi che per costante orientamento di questa Corte, da ali il Collegio non intende discostarsi, «La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, 3 elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità». (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). Tale affermazione costituisce applicazione del più generale principio secondo cui «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza». (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy Mohamed , Rv. 284096; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte distrettuale, sia pure con riferimento alla valutazione concernente la concedibilità delle attenuanti generiche, ha ritenuto che queste non fossero accordabili per il difetto di elementi positivi di valutazione non potendo considerarsi tale la remissione delle querele «in quanto diretta a evitare che si procedesse anche per il reato di lesioni personali cercando, dunque, [gli imputati] di comune accordo di limitare i danni». La Corte poi ha valorizzato, in senso ostativo, sia la «pervicacia [del ricorrente] nel delitto avendo egli cercato AN, il suo contendente, per tutta la mattina con fare minaccioso e irrequieto e ha dato lui il via alla colluttazione», sia la gravità obiettiva del fatto e la messa a repentaglio della pubblica sicurezza. Tali valutazioni non hanno trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale invero non sono stati indicati, al di là dell'incensuratezza, gli eventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità e delle attenuanti generiche. Le doglianze sollevate al riguardo sono, pertanto, prive del requisito di specificità e come tali inammissibili. 3. Considerazioni pressoché analoghe valgono per il ricorso di OU AK avendo il ricorrente lamentato la mancata motivazione in ordine alla richiesta del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. In ordine invece alla richiesta di concessione non menzione nel casellario giudiziale deve rilevarsi che «la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.». La Corte d'appello non si è sotl:ratta a tale obbligo in quanto oltre a ritenere il ricorrente non incensurato (circostanza contestata dal ricorrente) ha comunque valorizzato, con sufficiente, adeguata e logica motivazione, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 133 cod. pen., «la particolare virulenza e l'assoluta mancanza di giustificazione della condotta serbata che ha messo a repentaglio l'integrità psicofisica non solo loro e dei contendenti, ma anche degli utenti della strada [...] elementi tutti che impongono di non aderire alla richiesta difensiva prevalendo la necessità della conoscenza — 4 da parte dei cittadini che ne abbiano bisogno per esigenze della vita — della personalità degli imputati». 4. Sulla base delle considerazioni svolte, dunque, i ricorsi proposti deve essere dichiarati inammissibili e come tali inidonei a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità e, quindi, per quanto qui di interesse, della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata. 5. I ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alle cause di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 01/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo k _x I.) ,‹ O l /ve \ udjter il difensore oLt— \ r e' v — L( LL C Ht C C A-4„ O Penale Sent. Sez. 5 Num. 37261 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Genova con sentenza del 26 maggio 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato tutti i ricorrenti per il reato di rissa. 2. Con unico atto e a mezzo unico difensore, avv.to Enrico Grillo, ricorrono CH HA e HA AL articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamentano l'erroneità, illogicità e carenza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non sussistente la scriminante della legittima difesa. Rappresentano di essersi limitati a difendersi dalle aggressioni del gruppo di persone capeggiate da uno degli altri coimputati, RO AM, animato da un chiaro e pervicace intento aggressivo e che, dopo una vera e propria caccia all'uomo, reperiti i due ricorrenti all'interno di un bar, li aveva aggrediti determinando, quindi, in essi la necessità di difendersi. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentano la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen. e delle attenuanti generiche nonché l'insufficienza della motivazione. 3. RO AM propone tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo lamenta la lesione delle disposizioni di cui all'art. 601 cod. proc. pen. per essere stato il decreto di citazione in appello notificato con unica "pec" al difensore e all'imputato così contravvenendo al disposto della disposizione sopra richiamata che prevede la notifica della citazione all'imputato e, almeno venti giorni prima dell'udienza, l'avviso al difensore. 3.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione con riferimento allo specifico motivo in appello con cui si era fatta richiesta di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo, poi reiterato con la memoria presentata all'esito del deposito della requisitoria scritta del P.G., lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di gravame con cui si chiedeva l'assoluzione o quantomeno la concessione delle attenuanti generiche con applicazione della sola pena pecuniaria. 4. OU AK articola due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. Deduce di essere incensurato e che il fatto in sé considerato è da considerarsi quale episodio isolato e con conseguenze minime, vista la riappacificazione delle persone coinvolte. - 4.2. Con il secondo motivo lamenta l'illogicità della motivazione e la violazione di legge là dove non è stato concesso il richiesto beneficio della non menzione negando erroneamente l'incensuratezza del ricorrente. CONSIDERATO III DIRITTO 1. I ricorsi di CH HA e HA AL sono inammissibili. 1.1. I ricorrenti, all'esito di una doppia conforme valutazione di responsabilità da parte dei Giudici di merito, hanno reiterato dinanzi a ques1:a Corte i medesimi motivi di censura già fatti valere dinanzi alla Corte d'appello senza confrontarsi in alcun modo con il percorso argomentativo, congruo e adeguato, seguito dal Giudice distrettuale e prima ancora dal Giudice di primo grado. I motivi proposti, concernenti il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione, oltre a essere sostanzialmente aspecifici nella loro impostazione, tendono a una rivalutazione probatoria non ammissibile nella presente sede di legittimità. I ricorrenti, infatti, sollecitano una diversa valutazione delle acquisizioni probatorie e della conseguente ricostruzione del fatto dimenticando che siffatto giudizio è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e che la scelta da questi compiuta con riguardo alla prevalenza di taluni elementi probatori rispetto ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente e logica, si sottrae, al sindacato di legittimità. ( cfr., in motivazione, Sez. U, n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, Rv. 2491551). 1.2. Con l'ultimo motivo i ricorrenti lamentano la mancata concessione delle attenuanti generiche. Orbene, dall'esame della sentenza qui impugnata, non contestata in parte qua, non risulta che tale questione abbia costituito oggetto di specifico motivo di ricorso in appello. Ne deriva che il motivo proposto deve ritenersi inammissibile non essendo deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un'inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice d'appello» (Sez. 2, n. 29707 del1 18/3/2017, Galdi, Rv. 270316). 2. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto da RO AM. 2.1. Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nel caso di « notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata (c.d. pec), l'invio dell'atto da notificare in un'unica copia al difensore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato non dà luogo a nullità». (Sez. 2, 2 n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276528; Sez. 1, n. 12309 del 29/1/2018, Viggiani, Rv. 272313). Come reiteratamente affermato da questa Corte, nel caso di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, a differenza di altri mezzi di notificazione, viene messa «nella definitiva disponibilità del destinatario la copia informatica dell'atto notificato, potendo il destinatario prendere in ogni tempo visione dell'atto mediante la consultazione del proprio sistema informatico di posta elettronica, stamparlo quante volta voglia, inviarlo a terzi un numero indefinito di volte, senza alcun aggravio di attività o costi. In sostanza, la necessità di procedere alla consegna al soggetto che riceve la notificazione di tante copie quanti sono i destinatari dell'atto appare logicamente incompatibile quando si proceda alla notificazione o alla comunicazione tramite "pec'', poiché è lo stesso sistema tecnologico che consente al destinatario di riprodurre il numero necessario di copie dell'atto ricevuto». Si rileva, peraltro, che costituisce consolidato insegnamento di questa Corte in tema di notificazione degli atti cartacei, quello secondo cui, «la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario» (Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, La Marra, Rv. 269916; in precedenza: Sez. 2, n. 50976 del 17/09/2015, Petrarca, Rv. 265759; Sez. 1, n. 14012 del 07/03/2008, P.M. in proc. Petrisor, Rv. 240138). In tal modo, ove sia esplicitato o chiaramente desumibile che l'atto viene notificato al difensore sia nella sua veste tecnica sia nella veste di destinatario dell'atto in sostituzione dell'imputato, la notifica, pur se effettuata in unica copia„ non può che ritenersi pienamente valida atteso il raggiungimento delle finalità proprie del procedimento notificato rio. 2.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi. 2.2.1. La censura di illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato accoglimento dei motivi di gravame con cui si chiedeva l'assoluzione dal reato di rissa è del tutto generico e sollecita una valutazione in fatto, preclusa, in quanto tale, al Giudice di legittimità. 2.2.2. In relazione alle ulteriori questioni sollevate, deve ricordarsi che per costante orientamento di questa Corte, da ali il Collegio non intende discostarsi, «La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, 3 elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità». (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). Tale affermazione costituisce applicazione del più generale principio secondo cui «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza». (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy Mohamed , Rv. 284096; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte distrettuale, sia pure con riferimento alla valutazione concernente la concedibilità delle attenuanti generiche, ha ritenuto che queste non fossero accordabili per il difetto di elementi positivi di valutazione non potendo considerarsi tale la remissione delle querele «in quanto diretta a evitare che si procedesse anche per il reato di lesioni personali cercando, dunque, [gli imputati] di comune accordo di limitare i danni». La Corte poi ha valorizzato, in senso ostativo, sia la «pervicacia [del ricorrente] nel delitto avendo egli cercato AN, il suo contendente, per tutta la mattina con fare minaccioso e irrequieto e ha dato lui il via alla colluttazione», sia la gravità obiettiva del fatto e la messa a repentaglio della pubblica sicurezza. Tali valutazioni non hanno trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale invero non sono stati indicati, al di là dell'incensuratezza, gli eventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità e delle attenuanti generiche. Le doglianze sollevate al riguardo sono, pertanto, prive del requisito di specificità e come tali inammissibili. 3. Considerazioni pressoché analoghe valgono per il ricorso di OU AK avendo il ricorrente lamentato la mancata motivazione in ordine alla richiesta del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. In ordine invece alla richiesta di concessione non menzione nel casellario giudiziale deve rilevarsi che «la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.». La Corte d'appello non si è sotl:ratta a tale obbligo in quanto oltre a ritenere il ricorrente non incensurato (circostanza contestata dal ricorrente) ha comunque valorizzato, con sufficiente, adeguata e logica motivazione, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 133 cod. pen., «la particolare virulenza e l'assoluta mancanza di giustificazione della condotta serbata che ha messo a repentaglio l'integrità psicofisica non solo loro e dei contendenti, ma anche degli utenti della strada [...] elementi tutti che impongono di non aderire alla richiesta difensiva prevalendo la necessità della conoscenza — 4 da parte dei cittadini che ne abbiano bisogno per esigenze della vita — della personalità degli imputati». 4. Sulla base delle considerazioni svolte, dunque, i ricorsi proposti deve essere dichiarati inammissibili e come tali inidonei a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità e, quindi, per quanto qui di interesse, della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata. 5. I ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alle cause di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 01/06/2023