Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2017, n. 19277
CASS
Sentenza 13 aprile 2017

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Massime1

La notificazione ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario. (Nella fattispecie, relativa ad un decreto di citazione a giudizio in primo grado notificato al difensore di fiducia dell'imputato mediante consegna di una sola copia "nella qualità", la Corte ha ritenuto che detta locuzione - da intendersi riferita all'esecuzione della notifica ex art. 161, comma quarto, cit., poiché l'imputato si era trasferito dal domicilio dichiarato - non avesse comunque impedito anche al professionista "in proprio" di conoscere la data del processo).

Commentari5

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    La notificazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario; va in ogni caso dedotto - a pena di inammissibilità - il pregiudizio effettivo eventualmente subito. la non autenticità delle sottoscrizioni apposte a margine dell'atto di citazione giudiziale in sede civile. Integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (nella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2017, n. 19277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19277
Data del deposito : 13 aprile 2017

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