Sentenza 8 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE UC Michele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE UC TA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 4169/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/10/01 R.G.N. 41949/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Napoli ha condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere a De LU LO l'assegno di invalidità con decorrenza dal 1.7.1994.
Con sentenza 19 settembre/16 ottobre 2001 n. 4169 il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello con cui il Ministero dell'Interno si doleva della mancata prova del requisito socio economico, rilevando che l'assistita aveva prodotto in giudizio certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno, con due motivi.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'art. 2697 cod. civ.; motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata, rilevando che l'appellante aveva eccepito la mancanza del requisito socio economico, che comprende: la incollocazione, il requisito reddituale e quello di compatibilità, mentre la sentenza impugnata ha motivato solo sul primo.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, risolvendo a Sezioni Unite il contrasto sorto all'interno della Sezione lavoro circa il valore probatorio dell'autocertificazione del reddito, ha enunciato il principio che "la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13.4.1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1^, lett. b), del d.P.R. 20.10.1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1^, lett. o), del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, è idonea a comprovare, fino a contraria risultanza, detta situazione con i rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni" (Cass. Sez. un. 3 aprile 2003 n. 5167). Trattandosi di prova negativa, l'assistito può assolvere tale suo onere o mediante la esposizione nel ricorso introduttivo del giudizio di fatti circostanziati relativi al reddito i quali, se non contestati da controparte, rendono la circostanza incontroversa (Cass. Sez. un. 761/2002), oppure mediante attestazione negativa degli uffici finanziari o di altro ente pubblico.
L'accoglimento di tale motivo assorbe il secondo, con cui il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per non avere verificato se la prova prodotta per la prima volta in appello copra l'intero periodo di attribuzione del beneficio.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Salerno, la quale deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra enunciato;
essa provveder? altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004