Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 44297
CASS
Sentenza 11 ottobre 2005

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La grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza circa la provenienza degli oggetti in commercio, non comporta l'impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 474 cod. pen. per asserita inidoneità dell'azione, posto che il reato tutela la fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi, e quindi l'interesse non solo dello specifico compratore occasionale, ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, oltre che delle imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere certa la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio.

Commentario1

  • 1Delitto di ricettazione e commercio di prodotti falsi
    Barbara Floris · https://www.filodiritto.com/ · 27 gennaio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 44297
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44297
Data del deposito : 11 ottobre 2005

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