Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
La grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza circa la provenienza degli oggetti in commercio, non comporta l'impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 474 cod. pen. per asserita inidoneità dell'azione, posto che il reato tutela la fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi, e quindi l'interesse non solo dello specifico compratore occasionale, ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, oltre che delle imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere certa la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio.
Commentario • 1
- 1. Delitto di ricettazione e commercio di prodotti falsiBarbara Floris · https://www.filodiritto.com/ · 27 gennaio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 44297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44297 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 11/10/2005
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1066
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina A. - Consigliere - N. 25848/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 452 del 12- 14/02/2003;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita all'udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marina A. Tavassi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16/10/2001 il Tribunale di Genova dichiarava SE PP responsabile dei reati di cui all'art. 648 cod. pen., art. 474 cod. pen. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi per un orologio con il marchio Omega) e art. 470 cod. pen. (vendita di cose con impronte contraffatte per un lingotto con logo Credit Suisse e incisione Fine Gold 999,9), unificati dal vincolo della continuazione e, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p.p., comma 2, delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena della reclusione per trenta giorni e della multa di lire 150.000, oltre al pagamento delle spese del procedimento. Disponeva, inoltre, la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto e per una sola volta sul quotidiano "Il Secolo XIX" e la confisca di quanto in sequestro. Sulle impugnazioni dell'imputato SE e del P.G., la Corte d'Appello di Genova, terza sezione penale, con sentenza del 12/02/2003, depositata il 14/02/2003, in parziale riforma della sentenza impugnata, aumentava la pena inflitta all'imputato a quattro mesi e cinque giorni di reclusione ed euro 90,00 di multa. Confermava per il resto e condannava l'imputato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. Con ricorso proposto il 17/03/2003 SE PP impugnava la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati. Il ricorrente concludeva per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la rideterminazione in concreto della pena da infliggergli con l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria ovvero della libertà controllata ai sensi e per gli effetti della L. n. 689 del 1981, artt. 53 e ss.. All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate. Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado il ricorrente ha dedotto violazione e/o errata interpretazione dell'art. 648 cod. pen. in relazione al principio di specialità sancito dall'art. 15 cod. pen.. L'argomentazione del ricorrente, infatti, individua un rapporto di specialità tra le due fattispecie criminose del delitto disciplinato dall'art. 474 cod. pen. e di quello previsto dall'art. 648 cod. pen. al fine di desumerne l'esclusione della incriminazione concorrente. Al riguardo questo Collegio non può che rilevare come la Corte d'appello di Genova e prima il Tribunale abbiano fatto corretta e puntuale applicazione dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 23427 del 09/05/2001, dep. 07/06/2001, rv. 218771 P.M. in proc. Ndiaye), orientamento fatto proprio da questa sezione in diverse analoghe occasioni (sent. n. 16622 del 07/02/2003, rv. 224631; n. 11764 del 20/01/2003 rv. 223902; n. 10551 del 12/02/2003, rv. 223691). È stato più volte affermato che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.
Il rapporto di specialità è l'argomento qui riproposto dal ricorrente secondo una tesi che è già stata efficacemente disattesa dalla giurisprudenza citata, giurisprudenza che qui si ritiene di dover pienamente condividere, posto che la tesi del ricorrente non apporta alcun elemento nuovo ed ulteriore rispetto a quelli già esaminati e disattesi nelle occasioni indicate e nell'esame condotto nel presente caso da parte della Corte d'appello di Genova. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o l'errata interpretazione dell'art. 474 c.p., in relazione all'art. 49 cod. pen., sostenendo la sussistenza dell'ipotesi tipica del "falso impossibile o innocuo" ed affermando che il Giudice, di fronte ad elementi di grossolanità dei marchi di tale consistenza, avrebbe dovuto concludere per la inidoneità dei marchi stessi a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza. Questa Corte sul punto non ritiene di condividere l'impostazione data dal ricorrente alla fattispecie del "falso grossolano", dovendosi considerare che la norma di cui all'art. 474 c.p., è diretta a tutelare, non tanto la libera determinazione dell'acquirente, quanto piuttosto la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali. Tali segni valgono a garantire la provenienza del prodotto, accompagnandone la circolazione ed assicurando all'acquirente o a chi in ogni caso ne fa uso quel prestigio, connesso, nell'accezione del grande pubblico, all'uso di prodotti provenienti da particolari imprese. Queste, infatti, grazie alla fama di cui godono sul mercato, sia che possano assurgere a rinomanza (secondo il fenomeno dei marchi notori o celebri), sia che risultino comunque ben conosciute sul mercato, assicurano, tramite i segni distintivi che loro fanno riferimento, la qualità dei loro prodotti e, in modo traslato, il buon gusto o la capacità selettiva dell'acquirente o dell'utilizzatore. Quest'ultimo appare in tal modo - secondo valori diffusi nel mercato, ed in particolare nel mercato italiano, quale persona appartenente ad un certo ambiente o comunque quale appartenente alla categoria dei conoscitori o degli esperti di quel certo settore (si pensi nel caso specifico all'orologio recante il marchio "Omega").
È evidente che nella circolazione del prodotto molti elementi della sua asserita "grossolanità" vengono persi, sia perché non più percepibili nei passaggi successivi (quali l'originario prezzo vile, ovvero le modalità inusuali della vendita), sia perché, laddove il prodotto recante il marchio contraffatto venga indossato o comunque utilizzato, le eventuali differenze non sono immediatamente percepibili all'occhio degli osservatori, ad eccezione del caso limite di effettiva grossolanità della contraffazione. Si pensi all'ipotesi del marchio diverso per forma, colore, collocazione sul prodotto, ovvero ai casi in cui quest'ultimo si riveli già ad una prima impressione, ictu oculi, manifestamente diverso dall'originale ovvero di pessima qualità, non essendo dimostrato che ricorra nella fattispecie in esame alcuna di tali eventualità. Questa Corte condivide, quindi, quella parte della giurisprudenza che ha negato che possa parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che l'asserita grossolanità sia tale da escludere che l'acquirente venga tratto in inganno (Cass. 11/10/2000, ric. Ndong, rv. 217506;
02/10/2001, ric. Fall. Babacar, rv. 220236; 20/09/2004, PM in proc. Chianella, rv. 230913). La tutela della fede pubblica contro la falsificazione di mezzi simbolici o reali di pubblico riconoscimento, apprestata dall'art. 474 cod. pen., non si limita al compratore occasionale ma alla generalità dei soggetti possibili destinatali dei prodotti e vale a tutelare anche le imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti (o produttrici dei beni contraffatti) che hanno interesse a mantenere certa la funzione distintiva del marchio e la garanzia di provenienza che esso rappresenta.
Il secondo motivo di censura articolato dal SE è, pertanto, destituito di fondamento.
Con il terzo motivo di gravame il ricorrente deduce violazione e/o errata interpretazione dell'art. 470 c.p. (contestato sub capo c) in relazione all'art. 49 cod. pen., richiamando "mutatis mutandis" le argomentazioni svolte in relazione al secondo motivo di ricorso. Le medesime considerazioni espresse in relazione al secondo motivo di gravame valgono a confutare anche i rilievi mossi dal ricorrente con riferimento all'art. 470 cod. pen.. Anche ai fini del reato di cui a detta norma non assume alcun rilievo l'eventuale grossolanità della punzonatura contraffatta, posto che, pur essendo possibile che questa non valga a trarre in inganno una persona esperta che sia posta in grado di svolgere un attento esame, tuttavia la stessa è idonea a trarre in inganno un consumatore medio che non abbia ne' le cognizioni ne' le occasioni idonee a far rilevare la contraffazione dell'impronta (in tal senso Cass. 09/05/1961, ric. Mogli;
30/03/2000, Cuda).
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e l'errata interpretazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., l'omessa applicazione dell'art. 648 c.p. quale violazione più grave su cui applicare in concreto la continuazione del reato. Il ricorrente si duole dell'aumento di pena inflittogli dalla Corte d'Appello e cita al riguardo la dottrina e la giurisprudenza, a suo dire prevalente, che ritengono più conforme alla ratio dell'istituto di cui al capoverso dell'art. 81 c.p. considerare più grave il reato cui sia applicabile in concreto la pena più grave. Sul punto il collegio condivide, in linea con la giurisprudenza maggioritaria di questa sezione e della Cassazione in genere la motivazione svolta dalla Corte d'appello genovese. La sentenza impugnata al riguardo ha asserito che non sia possibile ''partire come reato base da uno per il quale si determini una pena inferiore a quella edittale minima di un altro. L'orientamento prevalente, che questo collegio ritiene di condividere nella presente sede, come in altre analoghe occasioni, è nel senso che ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aversi riguardo alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto, La disposizione di cui all'art. 187 disp. att. c.p.p., secondo cui ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave" deve ritenersi limitata alla sola fase esecutiva, alla cui regolamentazione è espressamente volta, ed è insuscettibile di applicazione generalizzata (Cass S.U. 26/11/1997 ric. Varnelli;
nel senso che per la determinazione del reato più grave ai fini della continuazione è necessario fare riferimento alle valutazioni astratte compiute dal legislatore vedi S.U. 27/03/1992, Cardarilli;
12/10/1993, Cassata;
sent. 22/01/1999, Marchitello, rv. 213168; 08/01/1997, Dongiovanni;
27/04/1995, Mazza). Anche l'ultimo motivo di gravame appare quindi infondato, dovendosi conseguentemente confermare anche il giudizio circa l'impossibilità di accogliere l'istanza di sostituzione della pena detentiva, non ricorrendo le condizioni soggettive di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 59. Le considerazioni svolte inducono conclusivamente a ritenere che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico-giuridici e che non sia incorsa in violazione di legge;
per contro, il ricorrente ha riproposto in questa sede di legittimità questioni ed argomenti che i giudici di merito avevano già correttamente affrontato e validamente risolto. Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005