Sentenza 5 aprile 2007
Massime • 1
In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il termine di giorni trenta entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa ha natura perentoria ed improrogabile. Ne consegue che la speciale causa estintiva prevista dall'art.24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758 non opera in caso di pagamento oltre tale termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2007, n. 21696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21696 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 05/04/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 01081
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 004444/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR AN TA, N. IL 30/09/1978;
avverso SENTENZA del 08/11/2006 TRIB. SEZ. DIST. di APRICENA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.11.2006 il Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Apicea - condannava OR NN OL alla pena di Euro 1.632,91 di ammenda, con il beneficio della sospensione, per tre reati di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, unificati per la continuazione: capo a), per avere, quale legale rappresentante della I.CO.GE., esercente l'attività di installazione di impianti elettrici, allestito intorno ad un fabbricato in corso di realizzazione un impalcato con accesso non impedito da sbarramenti o da altre precauzioni fino all'altezza di 8 metri e sprovvisto sui lati prospicienti il vuoto di parapetti od altre cautele, in modo da non lasciare una luce verticale maggiore di 60 cm. (art. 24, comma 1 - art. 77, lett. a); capo b), per non avere munito le aperture nei muri prospicienti il vuoto verso l'esterno, siti ad un'altezza di oltre 3 metri, di parapetti e tavole fermapiedi, o di altre precauzione per impedire la caduta di persone (art. 58, comma 3, e art. 77, lett. c); capo c), per aver tenuto le rampe e i pianerottoli della scala fissa in costruzione, in attesa della posa in opera delle ringhiere, sprovvisti di parapetti, e di tavole fermapiedi fissati rigidamente a strutture resistenti (art. 69, comma 1, art. 77, lett. c).
Secondo la motivazione della sentenza, l'OR era stata diffidata il 9.6.2004 dall'Ispettorato del lavoro di Foggia ad eliminare le infrazioni di cui sopra, come dichiarato dall'ispettore Sabatino. Il 18.6.1004 costui aveva constatato l'osservanza delle prescrizioni, ammettendo l'OR alla definizione dell'illecito in via amministrativa, ma il pagamento avveniva il 22.7.2004, cioè oltre i 30 giorni prescritti, donde la denunzia all'A.G.: quindi, D.Lgs. n.758 del 1994, ex art. 24, comma 1, la contravvenzione non poteva ritenersi estinta. Nè aveva rilevanza il sollecito della Direzione Provinciale del Lavoro in data 28.7.2004 con cui si comunicava la mancata dimostrazione del pagamento e si sollecitava "il predetto adempimento nel termine improrogabile di giorni cinque", in quanto ciò doveva intendersi riferito non all'esecuzione del pagamento, ma alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro i termini: termini improrogabili perché espressamente qualificati come perentori dal D.Lgs. citato, artt. 21 e 24.
Proponeva ricorso il difensore, deducendo:
a) che l'OR doveva essere assolta, in quanto il pagamento era comunque avvenuto: ed esso, purché effettuato prima della richiesta di emissione del decreto penale o del decreto di rinvio a giudizio non aveva alcuna rilevanza ai fini dell'estinzione del reato, non avendo previsto la norma decadenze o inammissibilità in caso di ritardo, non avendo lo Stato alcun interesse a perseguire il reato, una volta adempiute le prescrizioni.
b) in caso contrario, il D.Lgs. citato, art. 21, comma 2, violerebbe l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento tra il contravventore che paga oltre il termine di 30 giorni ma prima dell'inizio dell'azione penale, e colui che con paga affatto, che sarebbe avvantaggiato sul piano economico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata decisione appare immune dai vizi di cui all'art. 606 c.p.p., atteso che appare corretta l'interpretazione secondo cui il sollecito del 29.7.2004 si riferiva alla mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, e non al pagamento tardivo.
Ed, anche se così non fosse, questa Sezione (sentenza del 9.2.2005 n. 12294) si è già espressa nel senso della non rilevanza che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da un'esplicita sanzione di decadenza, atteso che ciò discende dalla natura della stessa di precondizione negativa dell'azione penale (v. anche in tal senso sent. Sez. 3^, 27.3.2003 n. 239121). Peraltro, il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, prevede che l'adempimento delle prescrizioni oltre il termine fissato possa valutarsi ai fini dell'art. 162 bis c.p., (oblazione), ma nulla dice circa il ritardato pagamento, che, quindi, non è previsto, così come non lo è dall'art. 21.
Nè può avere rilevanza la disparità di trattamento di cui al secondo motivo di ricorso, in quanto essa - così come prospettata - sarebbe dovuta esclusivamente a chi esegue il versamento fuori termine: a parte che nessuna norma impedirebbe di richiedere la restituzione di quanto inutilmente versato.
Il ricorso va pertanto rigettato come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2007