Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
Nel caso in cui lo stesso soggetto proponga due istanze volte ad ottenere la riparazione per un unico periodo di ingiusta detenzione derivante dallo stesso titolo, si verifica l'ipotesi di litispendenza prevista dall'art.273, comma 1, cod. proc. civ. ed il possibile conflitto tra giudicati si evita tramite la riunione imposta dallo stesso art. 273; tuttavia, ove la riunione non sia avvenuta, la questione della ammissibilità (o la stessa inammissibilità) per ragioni formali di una delle due istanze, non pregiudica la decisione dell'altra che risulti regolarmente proposta e non si verifica pertanto l'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di cui all'art. 295 detto codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/1999, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 03.12.1999
1.Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2.Dott. COLARUSSO VINCENZO " N. 4435
2.Dott. BOGNANNI SALVATORE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BIANCHI LUISA " N. 08029/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) PA FO n. il 14.09.1939
2) MINISTERO DEL TESORO C/ avverso ordinanza del 10.12.1998 CORTE APPELLO di CATANZARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLARUSSO VINCENZO
lette/sentite le conclusioni del P. G. che ha chiesto il rigetto.
La Corte premette:
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro, accogliendo la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da NE OL in data 1.7.1997, ha liquidato allo steso a titolo di indennità la somma di lire quaranta milioni ed ha condannato il Ministero del Tesoro al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente.-
La Corte ha preliminarmente disatteso l'eccezione, proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, di inammissibilità della domanda per non essere stato depositato in cancelleria personalmente dal ricorrente l'atto introduttivo avendo rilevato che, al contrario, vi era stata presentazione personale. Indi la Corte ha escluso la sussistenza - sulla base degli atti - di qualsiasi elemento deponente per il concorso del dolo o della colpa grave del ricorrente nella genesi della custodia cautelare ed ha proceduto alla liquidazione dell'indennizzo.
Avverso il cennato provvedimento ricorre per cassazione il Ministero del Tesoro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro, che si affida a due mezzi di annullamento.-
Col primo mezzo deduce la violazione dell'art. 295 c.p.c.- Premette il ricorrente che il NE aveva proposto due diverse istanze che avevano dato luogo alla instaurazione di due procedimenti, distinti con i numeri 77/97 RID e 65/97 RID;
che il Ministero resistente aveva eccepito la inammissibilità della domanda in data 4.7.1997 perché non depositata direttamente dall'interessato o da un suo speciale procuratore;
che dal periodo di carcerazione, siccome non indennizzabile, doveva essere detratto quello in cui il NE aveva espiato una pena definitiva;
che la Corte di Appello aveva respinto tutte le eccezioni proposte;
che, tanto premesso, la stessa Corte era incorsa nella enunciata violazione di legge in quanto il procedimento (col n. 77/97 RID) nel quale era stata proposta l'eccezione di inammissibilità della domanda era stato rinviato "a nuovo decreto" e che, ciononostante, quello portante il n. 65/98 RID era stato deciso con l'ordinanza oggetto del presente gravame;
che - ferma restando la necessità di tenere distinti i due procedimenti, alla cui riunione l'Avvocatura si era opposta - detto procedimento andava, invece, sospeso stante la evidente pregiudizialità della questione sull'ammissibilità dell'altra istanza;
che l'art. 295 c.p.c. prescrivente la sospensione doveva considerarsi, infatti,
applicabile anche alla procedura di riparazione per l'ingiusta detenzione.-
Col secondo mezzo si deduce violazione dell'art. 314 c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul presupposto che, pur avendo la difesa erariale richiesto di acquisire la documentazione della vicenda cautelare dell'istante, tale richiesta era rimasta immotivatamente disattesa avendo la Corte di merito escluso ogni profilo di dolo e/o colpa grave nonostante la indicazione specifica degli elementi da acquisire ed i poteri officiosi di indagine concessi al giudice nella soggetta materia.- Il NE resiste con memoria nella quale chiede dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso con la condanna del Ministero ricorrente alle spese in suo favore.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, la Corte
osserva che il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo è, infatti, totalmente infondato.- Non si riesce, invero, a comprendere la ragione per la quale i due procedimenti - incoati con due distinte istanze ed aventi in comune (a quanto sembra) vuoi i soggetti vuoi il petitum e la causa petendi dovessero necessariamente rimanere distinti pur essendo chiara (tanto per restare nel campo processualcivilistico) la necessità delle riunione imposta dall'art. 273 c.p.c.- Ma, essendo in ogni caso rimaste separate le due procedure, davvero non si riesce a cogliere la ragione per la quale quella decisa col provvedimento oggetto del presente ricorso dovesse ritenersi pregiudicata dalla questione relativa alla ammissibilità dell'altra istanza.- Ognun vede, infatti, come la ammissibilità o la inammissibilità della separata istanza proposta il 4.7.1997 (relativa al procedimento n. 77/97 "rinviato a nuovo decreto") nessuna influenza potesse avere sulla definizione del presente procedimento avviato con la istanza - pacificamente rituale - del 1.7.1997, fermo restando che - contrariamente a quanto opina l'Avvocatura Erariale - i procedimenti andavano riuniti e che neanche in tal caso la inammissibilità di una delle istanze poteva impedire la delibazione del merito dell'altra, ritualmente proposta.
Nè, invero, il ricorrente indica quale degli aspetti della decisione (asseritamente pregiudicata) oggi impugnata possa definirsi dipendente dall'una o dall'altra soluzione data alla questione circa l'ammissibilità della diversa istanza, avendosi al riguardo presente che, secondo la giurisprudenza e la migliore dottrina processualistica:
a) il giudizio pregiudicante deve avere influenza su quello pregiudicato in termini sostanziali e, cioè nella definizione del merito dello stesso che consiste nell'accoglimento o nel rigetto della domanda;
b) tra gli oggetti del giudizio pregiudicato deve esservi anche la questione che forma oggetto del giudizio pregiudiziale: ed è evidente che l'ammissibilità dell'istanza 4.7.1977 non formava (nè poteva formare o ha formato) oggetto di controversia o decisione nel giudizio conclusosi col provvedimento impugnato.- Nè a diversa soluzione induce l'improprio richiamo fatto dal ricorrente alla ratio di evitare conflitti di giudicati.- Il sistema processuale civile cui si richiama l'Avvocatura Distrettuale ha in sè altri strumenti atti ad evitare il possibile conflitto pratico di giudicati sulla stessa causa (identità di personae, petitum e causa petendi) e ad eliminare, con la reductio ad unum, la anomala situazione di duplicità: infatti quando due cause identiche nei loro elementi oggettivi e soggettivi pendono innanzi a giudici diversi si provvede secondo le regole della litispendenza (art. 39 c.p.c.), quando esse, invece, pendono innanzi allo stesso giudice si impone l'obbligo del simultaneus processus ex art. 273 c.1 c.p.c..- Quindi, in base a questi elementari e necessariamente incompleti rilievi sull'istituto della sospensione necessaria del processo, si rivela del tutto erronea la premessa da cui parte l'Avvocatura e che poggia sulla (pretesa) necessità di mantenere la separazione e, consequenzialmente, è erronea la conclusione della asserita pregiudizialità tra le due cause.
Gli stessi rilievi - già assorbenti - ovviamente prescindono dalla constatazione - che qui viene fatta per incidens - che l'istanza 4/7/1997, che si pretende pregiudizialmente non rituale, tale, invece, non sarebbe alla luce della sentenza delle SS.UU. di questa Corte del 12.3.1999 (ric. Sciamanna). Ma ad ogni buon conto - ed a tutto concedere - l'interessato avrebbe ben potuto proporre una istanza di riparazione giudicata inammissibile in rito ed indi proporre - purché nei termini - altra istanza perfettamente ammissibile e quindi idonea ad introdurre il giudizio sul merito.-
Nella specie l'istanza giudicata ammissibile è stata addirittura quella proposta per prima.-
In definitiva:
nel caso in cui dallo stesso soggetto vengano proposte due istanze volte ad ottenere la riparazione per un unico periodo di ingiusta detenzione derivante dallo stesso titolo, si verifica l'ipotesi, prevista dall'art. 273 c. 1^ c.p.c., della pendenza avanti allo stesso giudice di due procedimenti relativi alla stessa causa (identità di personae, petitum e causa petendi) ed il possibile conflitto pratico tra giudicati si evita tramite la riunione imposta dallo stesso art. 273 c.p.c.- Ove la riunione non sia avvenuta, la questione della ammissibilità (o la stessa inammissibilità) per ragioni formali di una delle due istanze non pregiudica la decisione dell'altra istanza che risulti regolarmente proposta e, quindi, non si verifica l'ipotesi delle sospensione necessaria del giudizio che ha tra i suoi presupposti l'influenza, in termini sostanziali e, quindi, sul merito, della causa pregiudicante su quella pregiudicata ed, inoltre, quello che la questione che forma oggetto del giudizio che si asserisce pregiudiziale sia anche oggetto di controversia anche del giudizio asseritamente pregiudicato ovvero costituisca la necessaria premessa logico-giuridica per la decisione di quest'ultimo.- Anche il secondo motivo e infondato.
Premesso che il giudizio sulla sussistenza della colpa grave o del dolo come causa o concausa della ingiusta detenzione attiene sicuramente al merito, non si riesce a cogliere, nelle prospettazioni del Ministero ricorrente, quali ulteriori e specifiche indagini dovessero essere effettuate al riguardo dalla Corte territoriale, posto che la stessa ha potuto escludere, sulla base degli atti a sua disposizione, che l'istante avesse dato causa (o concorso a dare causa) con la sua condotta, connotabile come dolosa o gravemente colposa, alla detenzione.-
È evidente che, nella specie, ne' il semplice richiamo fatto dal ricorrente al (peraltro pacifico) potere officioso di indagine del giudice di merito ne' l'affermata sufficienza dell'(altrettanto pacifico) onere di semplice allegazione difensiva bastano ad infirmare La validità della motivazione posta che la censura in esame - per essere priva di ogni riferimento a fatti precisi e circostanze concrete che, una volta allegate, si sarebbero dovute accertare siccome aventi decisiva rilevanza - non può eludere la sanzione della genericità.-
Ne deriva che, in mancanza (anche tuttora) di precise allegazioni da parte del Ministero resistente, nessun carico di ulteriori (e vaghe) indagini poteva assumersi il giudice di merito quando la valutazione degli atti al suo esame già appariva sufficiente a sorreggere il discorso giustificativo della decisione in punto di assenza di colpa o dolo del ricorrente nella genesi della detenzione.-
Nei confronti della Parte Pubblica non va emessa condanna alle spese processuali.-
E, tuttavia, il Ministero del Tesoro va condannato, in base al principio della soccombenza, alla rifusione delle spese sopportate in questo grado dall'istante e che si Liquidano come nel dispositivo.-
P.Q.M.
La Corte di cassazione - Sezione IV Penale - rigetta il ricorso e condanna il Ministero del Tesoro a rifondere le spese sostenute in questo grado dal NE OL che si liquidano in complessive L. 1.500.000.-
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2000