Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (od insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante indicazione degli elementi nel documento eventualmente contenuti - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO IE, elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Costanza n. 27, presso l'avv. Armando Montemarano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17 (avvocatura Centrale dell'Istituto), presso gli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 118/97, decisa il 15 maggio 1997 e pubblicata il 3 novembre 1997, resa dal Tribunale di Venezia nel procedimento n. 48/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Andrea Solfanelli per delega dell'avv. Armando Montemarano nell'interesse del ricorrente e Carlo De Angelis nell'interesse dell'I.N.P.S.;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del primo motivo e per la declaratoria d'inammissibilità del secondo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16 giugno 1993, IO IE, già dipendente della Banca Nazionale del Lavoro e pensionato I.N.P.S., conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Venezia detto Istituto al fine di ottenere la liquidazione della quota aggiuntiva di pensione in base agli artt. 21, comma 6, legge 11 marzo 1988 n. 67, 3 comma 2 bis legge 20 maggio 1988 n. 160, di conversione del DL 21 marzo 1988 n. 86, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 1990 n. 72. Si doleva in particolare poiché l'I.N.P.S., nel conteggio della quota integrativa di pensione, aveva utilizzato la retribuzione imponibile, eccedente il limite massimo di retribuzione pensionabile, rivalutandola al momento dell'originaria liquidazione, cioè secondo i coefficienti dell'anno di decorrenza della pensione, e non già secondo i coefficienti riferiti alla data del 1^ gennaio 1998.
Si doleva altresì per la mancata concessione di interessi legali e rivalutazione sulle somme erogate con ritardo rispetto alla domanda di liquidazione.
Il Giudice adito, con sentenza n. 296 del 29 luglio 1996, respingeva la domanda.
Interponeva appello il IO e in esito il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 118, emessa in data 15 maggio - 3 novembre 1997, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione.
Indicava i termini della controversia nel dilemma se la retribuzione eccedente il tetto pensionabile, poi superato per il disposto dell'art. 21 legge 67/88 a decorrere dal 1^ gennaio 1988, vada rivalutata "all'originario ammontare", anteriore all'anno 1988, o al primo gennaio 1988.
Riteneva corretta la soluzione che indicava come seconda;
svolgeva peraltro, con motivazione da ricollegarsi evidentemente alla prima ipotesi di conteggio, i rilievi che di seguito si enunciano. Osservava che, in conformità a quanto sancito dalla Corte Costituzionale, la data del 1^ gennaio 1988 segna soltanto il momento iniziale per il computo della retribuzione eccedente il tetto e per la corresponsione della quota aggiuntiva, mentre non è assicurata la rivalutazione del trattamento pensionistico nel caso che questo, sorto alla data del 1^ gennaio 1988 per novella legislativa, venga liquidato in base a retribuzioni percepite anteriormente a tale data, riferendosi l'art. 429 c.p.c. solo a ritardi da attribuirsi alla mora del debitore.
Respingeva altresì la domanda di corresponsione degli interessi sugli importi liquidati, rilevando il difetto di prova in ordine al ritardo.
Avverso la sentenza, notificata in data 31 marzo 1998, propone ricorso per cassazione IO IE, con atto notificato in data 22 maggio 1998; deduce a sostegno due motivi.
L'I.N.P.S. resiste con controricorso notificato in data 8 giugno 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 comma 6 legge 67/88, dell'art. 3, comma 2 bis DL 86/88, dell'art. 3, comma 11, legge 29 maggio 1982 n. 297, dell'art. 19 legge 30 aprile 1069 n. 153. Si afferma che la quota aggiuntiva, per il fatto di essere parte integrante a tutti gli effetti della pensione, deve essere soggetta alla perequazione automatica prevista dagli artt. 19 legge 153/69 e 3 legge 297/82. La censura non è fondata.
Si premette che la sentenza impugnata ha ritenuto corretta l'opzione interpretativa adottata dal primo giudice nel senso che il legislatore, con gli interventi di cui si dirà innanzi, si è limitato ad assicurare una quota aggiuntiva di pensione a partire dal 1^ gennaio 1988 e non la rivalutazione di una quota di pensione calcolata a partire dalla data di effettiva erogazione. Tale soluzione è la prima fra le due indicate dal Tribunale come alternative e l'argomentazione svolta è in linea con essa. L'indicazione nel senso che la soluzione adottata in primo grado e confermata in appello sarebbe la seconda è dunque frutto di un mero lapsus calami non già di un errore nella motivazione. Pur se questa Corte, come ci si accinge a chiarire, reputa infondato il primo motivo di ricorso, non ricorrono quindi gli estremi per una correzione ai sensi del secondo comma dell'art. 384 c.p.c., atteso che la sentenza è esattamente, pur se succintamente, motivata, salvo il palese errore consistente in un'inversione di parole, peraltro del tutto ininfluente sulla congruenza e sull'intelligibilità dell'argomentazione.
In ordine alle doglianze sollevate dal ricorrente col motivo in esame, si osserva che, come più volte affermato da questa Corte, "in relazione alla rilevanza ai fini pensionistici - nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - anche della retribuzione eccedente il massimale annuo di legge, prevista con decorrenza dall'1 gennaio 1988 dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67, la nuova disciplina (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo - bis, del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160)
deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente all'1 gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dall'1 gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione. Neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari, mentre - in conformità agli orientamenti in materia della Corte Costituzionale - va escluso che la graduazione, in relazione ad elementi temporali delle fattispecie, dell'incidenza dei nuovi benefici previdenziali possa implicare la violazione dei principi di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 4446 in data 11 maggio 1996, conf. Cass., Sez. Lav., sent. n. 9687 in data 6 novembre 1996, Cass., Sez. Lav., sent. n. 9929 in data 11 ottobre 1997). Invero, come si osserva nella sentenza da ultimo citata, il rigore del regime del massimale di pensione come stabilito all'art. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155 - già mitigato dall'art. 3 legge n. 297/82 che ha previsto la rivalutazione del massimale di retribuzione annua - è stato ulteriormente attenuato dal 1^ gennaio 1988 perché, pur confermandosene l'operatività, la retribuzione eccedente il massimale, in precedenza esclusa dal computo dell'entità del trattamento pensionistico spettante al lavoratore in quiescenza, è stata riconosciuta al fine dell'attribuzione di una quota aggiuntiva di pensione calcolata proprio sulla parte eccedente il massimale. Si osserva ancora, nella richiamata sentenza, che, in ordine alle modalità per determinare l'entità di tale beneficio, manca nel sesto comma dell'art. 21 un meccanismo di calcolo della quota aggiuntiva alla pensione già liquidata in precedenza. Peraltro, come ha posto in rilievo la Corte costituzionale (nella sentenza n. 72 del 1990) il ricalcolo avviene mediante "un'operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella di liquidazione della pensione già effettuata in base al tetto pensionabile".
Pertanto l'importo della retribuzione eccedente il massimale inutilizzabile al momento della liquidazione e ininfluente sull'ammontare della pensione, viene recuperato in ragione della nuova più favorevole disciplina del massimale e, tramite l'applicazione dei coefficienti percentuali annui indicati nella tabella citata (e successivamente modificati dall'art. 12 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503), porta a calcolare la quota aggiuntiva di pensione erogabile a partire dalla data suddetta.
Tali considerazioni appaiono del tutto convincenti e non vi è ragione di sorta per rivedere un orientamento ormai consolidato, in ordine al quale il ricorrente non formula alcun rilievo, limitandosi a non tenerne conto. È il caso anzi di segnalare che nel ricorso vengono richiamate solamente alcune sentenze di primo grado, risalenti a data in cui la Corte di Legittimità ancora non si era pronunciata al riguardo.
Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. Si osserva che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la produzione di copia della domanda amministrativa e del prospetto di liquidazione. Si afferma che da tali documenti si evince la prova del ritardo nel pagamento.
La censura non può essere condotta nell'ambito del vizio revocatorio, essendo intesa non già a denunciare la supposizione di inesistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente stabilita da atti o documenti di causa, sibbene a evidenziare un vizio di motivazione, consistente nell'omessa enunciazione delle ragioni per cui non si è ritenuto decisivo un elemento acquisito, appunto la domanda di riliquidazione della pensione e la correlativa comunicazione da parte dell'Istituto.
Così interpretata e chiarita, la doglianza si appalesa infondata poiché il ricorrente, in violazione al principio di autosufficienza del ricorso, si limita a richiamare gli estremi delle produzioni documentali, senza indicare gli elementi in essi eventualmente contenuti, in particolare la data in cui l'erogazione è effettivamente avvenuta, atti a risultare decisivi al fine di dimostrare il ritardo dell'Istituto nella corresponsione delle differenze pensionistiche.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001