Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3692
CASS
Sentenza 14 marzo 2001

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Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (od insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante indicazione degli elementi nel documento eventualmente contenuti - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3692
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3692
    Data del deposito : 14 marzo 2001

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