Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 2
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità e completezza della motivazione ( in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza di merito che, in riferimento al licenziamento di un dirigente del settore assicurativo , aveva affermato che il relativo contratto collettivo, nel prevedere che nel caso di recesso dell'impresa la relativa comunicazione dovesse contestualmente contenere la specificazione dei motivi di recesso, imponesse che la lettera di licenziamento dovesse contenere l'allegazione dei fatti con un tasso quanto meno minimo di specificità).
Considerato il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale, e la esclusione nel suo ambito di un licenziamento qualificabile come disciplinare, ai fini della giustificatezza del licenziamento stesso può rilevare qualsiasi motivo purché esso possa costituire la base per una motivazione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, a fronte del quale non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del licenziamento; ciò premesso, deve ritenersi che non integri un giustificato motivo di licenziamento, non essendo idonea a far far venire meno il particolare rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro la condotta di un dirigente il quale - ritenendo pregiudicati i propri diritti ,anche in base ad una sua valutazione soggettiva, purché non manifestamente arbitraria ne' pretestuosa - chieda al datore di lavoro il ripristino di essi, prospettando in alternativa il ricorso al giudice.
Commentario • 1
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Trattamento economico e normativo del dirigente di azienda commerciale In forza del contratto collettivo dei dirigenti commerciali, il dirigente ha diritto ad una retribuzione composta dal minimo contrattuale (per il neo-assunto, € 3.000,00), dagli scatti di anzianità (€ 129.11 mensili al compimento di ogni biennio di anzianità, con un massimo di 11 bienni) e, per i dirigenti assunti o nominati fino alla data del 30/6/95 dall'elemento di maggiorazione (12% degli elementi della retribuzione utili per il calcolo del TFR). Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno il dirigente ha diritto a mensilità supplementari (Tredicesima e Quattordicesima). Al dirigente spettano 4 giorni di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12562 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIACOMO GUGLIEMETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG RL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 25207/01 proposto da:
IG RL, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA MARIA CORNA, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 183/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 01/09/00 - R.G.N. 167/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato COGGIATTI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il ricorso principale inammissibilità ed in subordine rigetto, per il ricorso incidentale rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di IL, decidendo sull'appello della IL IO s.p.a. nei confronti di RL GL e sull'appello incidentale di quest'ultimo, ha, per quel che ancora rileva, sostanzialmente confermato la sentenza con cui il Pretore della stessa sede, accogliendo il ricorso del GL, dirigente della società convenuta, ha accertato l'ingiustificatezza del licenziamento in tronco intimato al ricorrente in data 16 settembre 1997, ed ha condannato la IL IO a pagare al GL l'indennità supplementare nella misura di 23 mensilità di retribuzione, nonché l'indennità di mancato preavviso, e l'indennità sostitutiva delle ferie, rigettando la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla società, e l'appello incidentale mirante ad una più elevata determinazione dell'indennità supplementare.
Il giudice d'appello ha premesso che con il gravame la sentenza era stata impugnata: per avere erroneamente affermato che il licenziamento era illegittimo per mancata specificazione dei motivi, mentre secondo l'appellante l'obbligo contrattuale di tale specificazione è assolto dalla indicazione della natura oggettiva o soggettiva della causale del recesso, senza onere di indicazione dei fatti, in ogni caso puntualizzati nella lettera di recesso;
per non avere considerato che il GL non poteva aver diritto all'indennità supplementare per essere sul piano sostanziale e operativo il secondo dirigente della società;
per avere rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento senza dare ingresso alle prove, pur avendo riconosciuto l'esistenza dei presupposti di fatto della pretesa, quali i dati di bilancio e i saldi tecnico negativi, il mancato recupero delle rivalse e l'omesso controllo sugli ispettori da parte del GL;
per avere accordato sulle somme riconosciute anche il danno da svalutazione in contrasto con la norma preclusiva di cui all'art. 22 comma 36 della legge 724 del 1994. Ciò premesso, il giudice d'appello ha osservato quanto segue. La clausola contenuta nell'art. 30 del c.c.n.l. dei dirigenti del settore assicurativo stabilisce che nel caso di recesso dell'impresa la relativa comunicazione deve contestualmente contenere la specificazione dei motivi di recesso". Il termine "motivi" alla forma plurale impedisce di accogliere la tesi interpretativa della società appellante secondo cui, ai fini dell'osservanza di detta norma sarebbe sufficiente la mera specificazione della causale soggettiva o oggettiva del recesso. Inoltre i motivi, devono essere "specificati" il che implica che per dare un senso alla clausola si deve concludere che essa tende a rendere immutabile la causale del licenziamento e a renderlo altrimenti ingiustificato, consentendo anche una meditata contestazione della causale stessa. Quindi, secondo il giudice d'appello occorre l'allegazione di fatti con un quantomeno minimo tasso di specificità, condizione alla quale non soddisfaceva la lettera di licenziamento contenente, secondo la Corte d'appello vantazioni o al più fatti di nessuna specificità, dei quali erano incomprensibili il senso e la portata.
L'unica ragione di licenziamento puntualmente indicata era costituita dall'invio da parte del GL, tramite un legale, di una lettera nella quale il dirigente lamentava una pesante e grave dequalificazione con grave danno all'immagine e invitava la società a reintegrarlo nelle mansioni e funzioni precedenti nel termine di cinque giorni pena il ricorso all'autorità giudiziaria. Tale iniziativa, tuttavia, essendo il solo mezzo per reagire civilmente e in modo costituzionalmente garantito alla pretesa lesione di un proprio diritto, non poteva negativamente incidere sul rapporto di fiducia, se non in una visione poco pensosa delle prerogative delle parti nel rapporto di lavoro, e del loro diritto, rilevante a livello costituzionale, di far risolvere gli eventuali conflitti dalla competente istituzione dello Stato, visione come tale non ragionevole e non meritevole di tutela. Per contro, secondo la Corte d'appello, la nozione contrattuale collettiva di licenziamento giustificato nel settore dei dirigenti assicurativi come in altri, è data proprio da una causa ragionevole e meritevole di tutela, nozione idonea a dare maggiori garanzia di stabilità al posto di lavoro, pur nel riconoscimento delle esigenze del datore, e a soddisfare quindi in modo equilibrato gli interessi contrapposti.
Circa la domanda riconvenzionale di risarcimento il giudice del merito ha, in sostanza, negato, quanto ai danni correlati al periodo di preposizione alla direzione auto e sinistri, che essi fossero riconducibili alla condotta del GL, osservando che questi era divenuto responsabile della direzione auto e sinistri solo dal novembre 1996 e l'aveva retta fino al giugno successivo, e che comunque si era attivato proprio per eliminare i gravi inconvenienti che affliggevano tale settore. Quanto al peggioramento del saldo tecnico, esso era addebitabile all'aumento molto considerevole delle riserve d'esercizio a fine 1996. Quanto al recupero delle rivalse il giudice d'appello, ribadita la brevità del periodo di preposizione del dirigente alla direzione auto e sinistri, ha comunque rilevato che era stato proprio il GL a predisporre le procedure per la rivalsa.
Con riferimento, poi, alle doglianze del GL circa la misura dell'indennità supplementare la Corte milanese ha ritenuto che la quantificazione fattane dal primo giudice fosse giustificata dal fatto che il GL era dirigente solo da poco tempo e avesse comunque trovato subito una nuova occupazione.
Quanto infine, alla svalutazione sulle somme dovute la Corte ha fatto applicazione dell'art. 22 comma 6 della legge 724 del 1994. Contro questa sentenza la IL assicurazione s.p.a. ricorre per Cassazione sulla base di quattro motivi. Il GL resiste con controricorso contenente ricorso incidentale articolato su due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo di ricorso è denunziata falsa applicazione dell'articolo 2 della legge 604/66 e violazione degli articoli 2118 e 2119 codice civile nonché dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle imprese assicuratrici;
omessa o comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente addebita in sostanza al giudice di merito di aver errato nel ritenere generica la comunicazione del recesso intimato al GL, muovendo da un'interpretazione del tutto erronea della normativa sul licenziamento dei dirigenti. In particolare la Corte milanese avrebbe applicato falsamente l'articolo 2 della legge 604/66, che impone la motivazione del recesso solo con riferimento ai dipendenti non dirigenti, ed avrebbe violato le uniche norme che regolano sotto l'aspetto formale il licenziamento del dirigente ovvero gli articoli 2118 e 2119, nonché l'articolo 30 del contratto collettivo. La tesi fondamentale del motivo in esame è che, diversamente da quel che deve avvenire per gli impiegati, nel licenziamento del dirigente non sarebbe richiesta la specificazione dettagliata degli addebiti e dei fatti, ma sarebbe sufficiente che fossero esposti i motivi che individuano la natura licenziamento, ossia se si tratti di licenziamento per motivi oggetti vi o per motivi soggettivi, salvo l'eventuale successivo controllo in sede giudiziale. I passaggi attraverso i quali questa tesi è argomentata possono riassumersi come segue.
Il licenziamento del dirigente può avvenire "ad nutum". Quindi non è necessario garantire al dirigente il contraddittorio in sede di licenziamento, ossia nella fase precedente all'eventuale giudizio. Il contraddicono, d'altra parte, serve per replicare agli addebiti fornendo le proprie giustificazioni. Ma se il contraddittorio non è necessario allora non è necessaria nemmeno una specificazione dettagliata degli addebiti. L'indicazione dei motivi è richiesta quindi al solo fine di consentire il contraddittorio in sede giudiziale, ed, in particolare, al fine di stabilire se il licenziamento sia determinato da motivi di natura oggettiva o soggettiva. Questo è il corretto significato dell'articolo 30 del contratto collettivo di lavoro dei dirigenti delle compagnie di assicurazione, il quale stabilisce che "nel caso di recesso dell'impresa, la relativa comunicazione deve contestualmente contenere la specificazione dei motivi del recesso stesso". Ulteriore argomento a sostegno di tale conclusione si ricava dalla formulazione testuale della norma, la quale parla di motivi del licenziamento e non dei fatti posti a fondamento stesso, mentre la circostanza che sia stato usato il termine motivi al plurale, diversamente da quel che ha ritenuto la Corte d'appello, dipende esclusivamente dal fatto che le parti collettive hanno voluto evidenziare come il licenziamento del dirigente possa avvenire non solo alternativamente per motivi soggettivi o per motivi oggettivi, ma anche, congiuntamente, per entrambi i motivi, e non, come ha invece ritenuto la Corte d'appello, dalla volontà delle parti di rendere immutabile alla causa del licenziamento per un verso, e, per altro verso, di consentire una meditata contestazione da parte del lavoratore della causale medesima. Quest'ultima ragione del resto, secondo il ricorrente, implicherebbe il diritto di vedersi contestare, prima della comunicazione del recesso i fatti che dovrebbero giustificarlo, diritto come noto, non riconosciuto.
In ogni caso, diversamente da quel che hanno ritenuto i giudici del merito, con motivazione insufficiente o mancata, la lettera di licenziamento non solo specificava che esso era dovuto sia a motivi soggettivi che a motivi oggettivi, ma individuava almeno in parte i fatti i posti a suo fondamento. Il motivo è infondato in ciascuno dei suoi profili.
Va preliminarmente messo in rilievo che la Corte milanese ai fini del decidere ha fatto applicazione dell'articolo 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti e settore assicurativo, del quale si è già riprodotto il testo. L'enunciato contrattuale è stato indagato dal giudice di merito sotto il profilo testuale, ponendosi in luce che l'uso del plurale motivi non era compatibile con la specificazione della causale soggettiva od oggettiva del recesso, che consisterebbe solo nell'indicare a quale categoria le ragioni del recesso dovrebbero esser ricondotte. La Corte milanese ha, ancora sul piano testuale, ma in una prospettiva di interpretazione complessiva della clausola, valorizzato l'esigenza che le parti contrattuali avevano inteso soddisfare attraverso l'uso del sostantivo "specificazione", individuando tale esigenza nella immutabilità della causale del licenziamento e nella possibilità di contestazione da parte del lavoratore della causale stessa. Su tali premesse la Corte ha, quindi, stabilito che in base alla clausola in esame sarebbe stato necessario allegare fatti con un "tasso di specificità quantomeno minimo". Come dovrebbe risultare evidente si tratta di una argomentazione logicamente ben strutturata, rispettosa dei criteri di ermeneutica contrattuale (la cui violazione peraltro non è neppure denunziata) e tale dunque da non risultare per nulla scalfita dagli argomenti spesi nel motivo, mediante i quali in sostanza la IL IO vorrebbe accreditare una propria diversa interpretazione della clausola contrattuale. Vi è solo da aggiungere in proposito che i due argomenti congiuntamente utilizzati dalla Corte d'appello) (immutabilità della causa del licenziamento e possibilità di meditata contestazione) rendono la conclusione raggiunta dalla stessa Corte immune dalla censura di contraddittorietà, correlata all'assenza di un diritto al contraddittorio nella fase anteriore al giudizio, essendo evidente che la possibilità, garantita al dirigente dal contratto, se interpretato nel senso anzidetto, di comprendere nella loro concretezza, e non nella loro astratta riferibilità ad una categoria, le ragioni del recesso, mira a tutelare interessi che vanno ben al di là di quelli soddisfatti attraverso il procedimento dell'articolo 7 Stat. lav. Del resto, come recentemente affermato da questa Corte, poiché anche al rapporto di lavoro dirigenziale si applica il principio relativo alla necessaria tempestività del licenziamento, ai fini della giustificatezza di esso è necessaria una formulazione specifica dei motivi (oltre che una sufficiente contiguità temporale tra i fatti i posti alla base del licenziamento e quest'ultimo, anche i fini della configurabilità di un effettivo nesso causale tra i detti fatti ed il recesso) (Cass. 11 luglio 2002, n. 10113), il che dimostra appunto l'improprietà del collegamento esclusivo tra specificità dei motivi e garanzia del contraddittorio in sede extragiudiziario. E non è neppure da trascurare il ruolo di regolatore della conflittualità da riconoscere alla interpretazione accolta dalla corte milanese, e da questa, sia pur per implicito, messo in rilievo, essendo quanto mai chiaro che solo una indicazione non generica delle ragioni dello scioglimento del rapporto può consentire di valutare il rischio di reagire ad esso sul piano giudiziario. Quanto alla seconda parte del motivo, si tratta palesemente della censura contro un apprezzamento di fatto, che non può trovare ingresso in questa sede, Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione degli articoli 2119 e 29 lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle imprese assicuratrici, ovvero in subordine degli articoli 2118 codice civile e 29 lettera b) e 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro;
insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla pretesa irrilevanza disciplinare della lettera in data 5 settembre 1997 del GL.
In sintesi, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver erroneamente ritenuto irrilevante sotto il profilo disciplinare la lettera inviatale il 5 settembre 1997 dal GL, non considerando da un lato l'infondatezza delle doglianze ivi espresse, dall'altro che ad ogni modo il contenuto della lettera esprimeva una radicale contrapposizione nei confronti delle scelte aziendali, con irrimediabile crisi dell'essenziale rapporto fiduciario con il dirigente. Secondo la ricorrente, il giudice del merito, in contrasto con le disposizioni codicistiche e contrattuali sopra richiamate, avrebbe affermato il principio, per cui non costituirebbe giusta causa di licenziamento e non integrerebbe gli estremi della giustificatezza del recesso, ma solo esercizio del diritto di difesa, l'invio al proprio datore di lavoro, da parte di un dirigente apicale, di una lettera contenente accuse, infondate e, comunque, in parte generiche, di pesante e grave dequalificazione, e di condotta illegittima anche ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, pregiudizievole per la propria figura professionale e morale, con richiesta di rapidissima reintegrazione nelle precedenti mansioni. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte messo in rilievo che dato il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale e la esclusione nel suo ambito di un licenziamento qualificabile come disciplinare, ai fini della giustificatezza del licenziamento stesso, può rilevare qualsiasi motivo purché giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono l'analitica verifica di specifiche condizioni ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento (Cass. 6 aprile 1998, n. 3527; 20 novembre 1998, n. 11765; Cass. 10 giugno 1999, n. 5709). Ciò posto, va messo in rilievo che, come emerge dalla parte narrativa di questa sentenza, la Corte milanese ha ritenuto insussistente il requisito del giustificatezza, avendo considerato che l'iniziativa del GL di ventilare la eventuale tutela dei propri diritti nella sede appropriata, non poteva costituire elemento oggettivamente idoneo a ledere il particolare rapporto che deve intercorrere con un dirigente. Per contro, la IL IO (vedi, in particolare, pag. 24 del ricorso) sembra esser dell'avviso che la formulazione da parte di un dirigente di addebiti alla compagine aziendale, relativi al trattamento ricevuto, implicherebbe una manifestazione di volontà di non prestare più la leale e convinta collaborazione priva di riserve senza la quale non sarebbe nemmeno ipotizzarle l'esistenza o la prosecuzione di un rapporto di lavoro dirigenziale. E ciò anche qualora, il che è negato dalla ricorrente, si dovesse ritenere fondata la doglianza dirigente del dirigente, in particolare, nella specie, quella relativa al demansionamento. Ma è agevole osservare in proposito che un siffatto principio non trova spazio nel nostro ordinamento, perché esso comporterebbe, per una specifica categoria di lavoratori una sostanziale riduzione di tutele ad essi, come ad ogni altro soggetto, accordate anche a livello costituzionale, senza che, in contrario, valga il rilievo che si tratterebbe di restrizioni in via di fatto, dato che il principio di tendenziale effettività delle garanzie di quel livello impone di non assegnare ad un testo normativo, di qualsiasi natura, un senso tale che esse ne risultino anche indirettamente pregiudicate in modo rilevante. Nello stesso ordine di idee della sentenza impugnata, può pertanto affermarsi che qualora essa non sia rivolta ad ottenere vantaggi indebiti, la condotta del dirigente, che ritenendo pregiudicati i suoi diritti, anche in base ad una sua valutazione soggettiva purché non manifestamente arbitraria e pretestuosa, ne chieda al datore di lavoro il ripristino, con urgenza proporzionale alla natura del diritto leso, prospettando in alternativa il ricorso al giudice a tutela specifica del diritto stesso, non è idonea a far venir meno il particolare rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.
Con il terzo motivo di ricorso è denunziata omessa o comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento al rigetto delle domande riconvenzionali della IL.
La ricorrente addebita alla sentenza impugnata, per quel che riguarda la domanda riconvenzionale avente ad oggetto i danni conseguenti agli illegittimi comportamenti posti in essere del GL quale responsabile del settore sinistri, di essersi limitata a rilevare che il GL avrebbe disposto alcuni accertamenti su taluni (pochi) ispettorati, proposto alcuni procedimenti disciplinari, che poi in realtà non avevano avuto corso, costituito un nucleo antifrode per l'area napoletana, ampliato l'introduzione di nuove procedure per il contenzioso. Tali osservazioni sarebbero tutto irrilevanti perché dimostrerebbero solo che il GL aveva svolto una parte dei compiti affidatigli. Di contro, era stato rilevato dalla IL che il GL si era reso responsabile del mancato controllo di alcuni specifici ispettorati, diversi da quelli indirettamente menzionati nella sentenza impugnata, della mancata assunzione delle necessarie iniziative per eliminare situazioni di cui era a conoscenza e per sanzionare o far sanzionare gli autori di illegittimi comportamenti. In particolare, era stata evidenziata la gravissima situazione del centro liquidazione sinistri di Napoli, per la cui regolarizzazione il GL non era mai intervenuto, ne' aveva mai assunto provvedimenti nei confronti dei due dipendenti addetti al centro, poi rinviati a giudizio per associazione a delinquere e truffa. Tali rilievi erano stati fatti propri persino dal Pubblico Ministero nel provvedimento di rinvio a giudizio dei due dipendenti, dov'era stata sottolineata (testualmente) "l'assenza e comunque l'insufficienza dei controlli interni disciplinari, specie in settore così delicato come quello assicurativo". La Corte d'appello non aveva in alcun modo presi in considerazione tali rilievi, occupandosi d'altro. Quanto al danno derivante alla IL dal gravissimo peggioramento per fatto e colpa del GL del saldo tecnico, il giudice d'appello, nonostante la formulazione di molteplici rilievi da parte della IL, e le precise deduzioni di numerosi capitoli di prova, non ammessi senza alcuna motivazione, aveva liquidato la questione sostenendo che il peggioramento sarebbe stato addebitabile ad un aumento delle riserve d'esercizio per effetto di innovazione legislativa.
Quanto infine alla domanda riconvenzionale relativa al mancato recupero delle rivalse, la Corte milanese aveva affermato che il GL avrebbe disposto nuove procedure per tale recupero, mentre dalla documentazione in atti si evincerebbe che le nuove procedure erano state introdotte non dal servizio sinistri, di cui egli era responsabile, ma dalle strutture del personale e dell'organizzazione. Inoltre la domanda riconvenzionale non era fondata sul presupposto della mancata predisposizione da parte del GL di nuove procedure per il recupero delle rivalse ma sul ben diverso presupposto del mancato, ingiustificato, recupero di rivalse per complessivi tre miliardi di lire.
Il motivo va rigettato perché in sostanza, come emerge dalla sintesi che se ne è fatta, sollecita la Corte ad una rilettura del materiale istruttorio, senza peraltro specifica indicazione e riproduzione della documentazione non esaminata e delle prove testimoniali che non sarebbero state ammesse.
Con il quarto motivo di ricorso è denunziata violazione dell'articolo 2109 codice civile, con riferimento all'accoglimento della domanda del GL di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver erroneamente condannato la IL IO a pagare l'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel periodo di preavviso, durante il quale GL di aver quindi in sostanza affermato l'indennizzabilità delle ferie nonostante il mancato svolgimento delle prestazioni lavoro, in violazione dell'articolo 2109 codice civile. Il motivo non è fondato.
Il giudice di merito ha fatto applicazione della norma contrattuale in materia (art. 31 c.c.n.l.) e l'interpretazione che ne ha data non viene censurata sotto il profilo della violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto.
Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunziata violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, in relazione all'articolo 37 del contratto collettivo nazionale per i dirigenti delle imprese assicuratrici, nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si addebita alla sentenza impugnata di aver quantificato l'indennità supplementare solo in 23 mensilità di retribuzione, ossia in una misura di poco superiore al minimo, di 19, e molto lontana dal massimo di 32 mensilità, e ci si duole che alla base della decisione il giudice d'appello abbia posto la considerazione che il GL era dirigente da poco tempo e si era rioccupato subito dopo il licenziamento. In tal modo, infatti, la sentenza non avrebbe considerato taluni documenti, in base ai quali l'anzianità operativa del GL sarebbe risalita al 1990, e non avrebbe tenuto conto del fatto che la nuova occupazione era stata reperita in una posizione di minore prestigio e con una retribuzione inferiore, oltre che in altra sede, con conseguenti rilevanti spese e disagi.
Il motivo è infondato.
Con esso si richiede infatti alla Corte di effettuare quella valutazione di tutti gli elementi che caratterizzano il caso in esame, in base alla quale l'articolo 37 del contratto collettivo di settore dispone che venga determinato la misura dell'indennità supplementare. Tale valutazione è stata compiuta dal giudice di merito con motivazione congrua e non censurabile in questa sede. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è denunziata violazione dell'articolo 429, ultimo comma, codice procedura civile, nonché dell'articolo 36 della Costituzione, falsa applicazione dell'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Il motivo è fondato, stante la illegittimità costituzionalità della norma appena menzionata, limitatamente alle parole "e privati", dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre-2 novembre 2000, n. 459. In accoglimento di esso, non risultando necessari ulteriori accertamenti, deve decidersi nel merito, con condanna della IL IO a corrispondere sulle somme dovute al GL anche il danno da svalutazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale, e, decidendo nel merito e condanna la società IL IO a corrispondere anche il danno da svalutazione sulle somme dovute al GL;
conferma in punto spese le statuizioni dei giudici di merito;
condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione che liquida in euro 60,50 oltre ad euro 2000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003