Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12562
CASS
Sentenza 27 agosto 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità e completezza della motivazione ( in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza di merito che, in riferimento al licenziamento di un dirigente del settore assicurativo , aveva affermato che il relativo contratto collettivo, nel prevedere che nel caso di recesso dell'impresa la relativa comunicazione dovesse contestualmente contenere la specificazione dei motivi di recesso, imponesse che la lettera di licenziamento dovesse contenere l'allegazione dei fatti con un tasso quanto meno minimo di specificità).

Considerato il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale, e la esclusione nel suo ambito di un licenziamento qualificabile come disciplinare, ai fini della giustificatezza del licenziamento stesso può rilevare qualsiasi motivo purché esso possa costituire la base per una motivazione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, a fronte del quale non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del licenziamento; ciò premesso, deve ritenersi che non integri un giustificato motivo di licenziamento, non essendo idonea a far far venire meno il particolare rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro la condotta di un dirigente il quale - ritenendo pregiudicati i propri diritti ,anche in base ad una sua valutazione soggettiva, purché non manifestamente arbitraria ne' pretestuosa - chieda al datore di lavoro il ripristino di essi, prospettando in alternativa il ricorso al giudice.

Commentario1

  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Trattamento economico e normativo del dirigente di azienda commerciale In forza del contratto collettivo dei dirigenti commerciali, il dirigente ha diritto ad una retribuzione composta dal minimo contrattuale (per il neo-assunto, € 3.000,00), dagli scatti di anzianità (€ 129.11 mensili al compimento di ogni biennio di anzianità, con un massimo di 11 bienni) e, per i dirigenti assunti o nominati fino alla data del 30/6/95 dall'elemento di maggiorazione (12% degli elementi della retribuzione utili per il calcolo del TFR). Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno il dirigente ha diritto a mensilità supplementari (Tredicesima e Quattordicesima). Al dirigente spettano 4 giorni di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12562
Data del deposito : 27 agosto 2003

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